Inquinamento (altre forme di)

Normativa Vigente

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Dl 23 dicembre 2002, n. 281

Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

N.d.R.: il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 non è stato convertito in legge entro i 60 giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione.
Successivamente l'articolo 1, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 83, ha disposto la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Parlamento italiano

Decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281

(Gu 24 dicembre 2002 n. 301)

Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto delle necessità manifestate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla opportunità di mantenere in servizio le centrali termo-elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuità nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di "Porto Tolle", in Provincia di Rovigo, di "Brindisi Nord", in Provincia di Brindisi e di "San Filippo del Mela", in Provincia di Messina.

2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive ed alle Regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovrà garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o più misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni interessate, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente, le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, nonché gli eventuali interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1, che comunque non potrà essere previsto oltre il 31 dicembre 2004, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.

5. Dal 1 gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di natura ambientale.

6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2 nel termine previsto, la centrale potrà essere esercita al 50 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

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