Territorio

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Deliberazione 2 dicembre 1996

(Gu 17 giugno 1997 n. 139)

Classificazione delle aree protette

Il Comitato per le aree naturali protette

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro in materia di aree protette";

Visto l'articolo 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge n. 394/1991 che dispone che il Comitato possa "operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolocolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448";

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge n. 394/1991 che prevede alla lettera a) che il Comitato integra la classificazione delle aree protette, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

Viste le direttive 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994, con la quale veniva adottata la seguente classificazione delle aree protette:

a) parco nazionale;

b) riserva naturale statale;

c) parco naturale interregionale;

d) parco naturale regionale;

e) riserva naturale regionale;

f) zona umida di importazione internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) altre aree naturali protette;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente di integrare la predetta classificazione con tipologie riconducibili alle previsioni della normativa comunitaria sopra richiamata e precisamente:

A) Zona di protezione speciale (Zps), ai sensi della direttiva 79/409/Cee concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

B) Zona speciale di conservazione (Zsc), ai sensi della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, n. 29 del 13 novembre 1996, con il quale viene approvata la sopracitata proposta di integrazione della classificazione delle aree naturali protette e viene richiesta una ulteriore integrazione delle classificazioni con la tipologia "Monumento naturale";

Considerato che tale tipologia non è prevista da alcuna convenzione internazionale;

Ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta di integrazione in quanto l'articolo 2, comma 5, della legge n. 394/1991 esclude la potestà classificatoria del Comitato quando essa non abbia come scopo anche quello di rendere "efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali";

Visto il verbale della riunione del Comitato in data 2 dicembre 1996;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993 è adottata la seguente classificazione delle aree protette:

a) parco nazionale;

b) riserva naturale statale;

c) parco naturale interregionale;

d) parco naturale regionale;

e) riserva naturale regionale;

f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) zona di protezione speciale (Zps), (ai sensi della direttiva 79/409/Cee concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

h) zona speciale di conservazione (Zsc), (ai sensi della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

i) altre aree naturali protette.

Articolo 2

Le tipologie di aree di cui alle lettere g) e h), sopra indicate, sono definite come di seguito specificato:

Zona di protezione speciale (Zps) ai sensi della direttiva 79/409/Cee: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.

Zona speciale di conservazione (Zsc), ai sensi della direttiva 92/43/Cee:

un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che:

a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo:

a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturali di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente;

a conservare la diversità biologica nella regione palearticoloca mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo;

b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.

Articolo 3

La presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1996

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2020, n. 14246 Territorio – Aree protette - Esercizio di attività venatoria - Responsabilità penale - Articolo 21, comma 1, lettera b), legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Sussistenza – Nozione di area protetta - Estensione alle Zone di protezione speciale (Zps) e ai Siti di importanza comunitaria – Delibera MinAmbiente 2 dicembre 1996, articolo 3, legge 394/1991 - Legittimità - Sussistenza - Introduzione di arma da fuoco in un Parco - Articoli 11, comma 3, lettera f) e 30, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Responsabilità penale - Applicazione anche in relazione ad una Zps o Sic - Esclusione - Ragioni - Principio di tassatività della legge penale - Sussistenza

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