Rifiuti

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Determinazione Arera 27 marzo 2020, n. 02/DRIF/2020

Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/Rif (Mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Determinazione 27 marzo 2020, n. 02/DRIF/2020

(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 30 marzo 2020)

Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/Rif (Mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari

Il Direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati

Visti:

— la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

— la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;

— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

— il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);

— la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

— il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/2013), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

— la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l'articolo 16, contenente i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 e della direttiva (Ue) 2018/852;

— il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;

— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito Dpr 158/1999) recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

— il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

— il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Ssn e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica" (cosiddetto "Dl Cura Italia");

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;

— la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 225/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 715/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019";

— la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/Rif, recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati – con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";

— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif) recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr);

— la deliberazione dell'Autorità 03 marzo 2020, 57/2020/R/Rif recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (di seguito: deliberazione 57/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da Covid-19";

— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/Rif recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/Rif, recante "Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/Rif, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

— il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020 "Emergenza Covid-19. Misure sulle "tariffe della Tari e della Tari corrispettivo" alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia", di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

Considerato che:

— per quanto riguarda la legislazione nazionale in materia di gestione dei rifiuti, il decreto legislativo 152/2006 nella parte IV, che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi; in particolare, ai sensi dell'articolo 184, sono rifiuti urbani: "a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)".

Considerato, inoltre, che:

— con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utente, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

— in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:

  • al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
  • al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Considerato che:

— con la deliberazione 443/2019/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

— con riferimento alle entrate tariffarie ha introdotto il limite di crescita delle entrate in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela degli utenti:

  • inserendo tra i costi operativi riconosciuti una componente prospettica che consenta di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;
  • prevedendo la possibilità di presentare all'Autorità, da parte dell'Ente territorialmente competente, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

— con riferimento alla copertura dei costi efficienti ha previsto:

  • nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa; nel caso di Tari tributo che il riconoscimento di detti costi avvenga secondo la normativa vigente;
  • che la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità definito dalla normativa vigente e, nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;
  • l'esclusione dell'Iva detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, disponendo che in caso di Iva indetraibile ne venga data separata evidenza nel piano economico finanziario (di seguito: Pef);
  • che la componente a copertura degli ammortamenti sia determinata in relazione alla durata tecnico-economica degli asset;

— l'Autorità ha altresì previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e il rispetto dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/2017 e, al contempo, introducendo:

  • misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate in relazione all'efficienza relativa del gestore rispetto al benchmark di riferimento di costo unitario e del livello di qualità del servizio, lasciando in capo all'Ente territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità nell'ambito dell'intervallo di valori definiti dall'Autorità;
  • la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su un arco di tempo pluriennale al fine di rafforzare ulteriormente l'elemento di gradualità;

— disciplinato la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della Tari, richiedendo, altresì che tale piano sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

— all'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha introdotto meccanismi di garanzia — poi rafforzati all'articolo 3 della deliberazione 57/2020/R/Rif — da applicare nei casi di inerzia del gestore (nella predisposizione del piano economico finanziario) ovvero dell'Ente territorialmente competente (nell'assumere le pertinenti determinazioni sul piano predisposto dal gestore).

Considerato, inoltre, che:

— successivamente alla pubblicazione della deliberazione 443/2019/R/Rif sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimenti riguardanti sia specifici aspetti applicativi in ordine al computo delle entrate tariffarie, sia le fasi che caratterizzano la procedura di approvazione, rappresentando le criticità riscontrate nei singoli contesti in sede di primo avvio delle attività tese a recepire la riforma;

— al fine di acquisire maggiori informazioni circa le criticità riscontrate e di fornire chiarimenti preliminari tesi a favorire lo sviluppo delle attività propedeutiche agli adempimenti richiesti, l'Autorità ha partecipato a momenti di approfondimento anche organizzando incontri con rappresentanti dei gestori e loro associazioni, con gli enti locali e con l'Associazione nazionale comuni italiani, con l'Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti;

— nel corso di tali incontri è emersa la necessità di avere ulteriori indicazioni – con riferimento tra l'altro:

  • alle modalità di determinazione dei costi efficienti per l'annualità 2020 nel caso in cui il gestore abbia assunto la gestione nel corso dell'anno 2018 o successivamente, evidenziando l'indisponibilità dei dati effettivi di bilancio previsti per l'applicazione del Mtr;
  • alla valorizzazione secondo il Mtr dei costi e ricavi relativi a infrastrutture condivise con altri bacini tariffari o utilizzate per garantire servizi esterni al servizio regolato;
  • alle modalità per l'applicazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del Mtr, nel caso in cui all'interno dello stesso ambito tariffario siano presenti più gestori delle diverse fasi del servizio;
  • alle modalità di trattamento nell'ambito del Mtr delle partite contabili relative al contributo corrisposto dal Miur ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/2007 per il servizio integrato di gestione (raccolta e trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi urbani delle istituzioni scolastiche statali, alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, alle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e alle ulteriori partite assimilabili alle precedenti;
  • al trattamento nell'ambito del Mtr dei ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili nonché dei proventi conseguiti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
  • alle modalità di valorizzazione della componente relativa alla quota dei crediti inesigibili con particolare riguardo alle partite che hanno avuto origine da un precedente regime tariffario (Tia 1, Tia 2, Tares, ecc.) differente da quello attuale;
  • al riconoscimento dell'onere per il funzionamento di Arera per l'anno 2018, sostenuto dai gestore nel 2020 e non ricompreso nel bilancio relativo all'anno a-2;

— sono, infine, pervenuti alcuni quesiti inerenti a specifiche fattispecie non disciplinate espressamente dalla nuova regolazione tariffaria e inerenti, in particolare, alle modalità:

  • di valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del Mtr, e in particolare alle modalità per la determinazione del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • di riconoscimento dei costi dei leasing finanziari e operativi con particolare riferimento alla possibilità di capitalizzare detti canoni ai sensi del comma 11.12 del Mtr o alternativamente alla possibilità di includerli tra i costi operativi ed eventualmente tra i costi operativi incentivanti nel caso in cui tali oneri siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni di perimetro gestionale PG; al riguardo, le associazioni di categoria hanno rappresentato, nel corso di tavoli tecnici di approfondimento successivi all'approvazione del Mtr, che il settore del ciclo integrato dei rifiuti presenta delle specificità non riscontrabili negli altri settori regolati dall'Autorità; con particolare riferimento alla fase della raccolta e trasporto hanno evidenziato la breve durata degli affidamenti, la frequente richiesta di rinnovo del parco automezzi che spesso viene indicato tra i prerequisiti per partecipare alle gare di affidamento del servizio e la maggior rilevanza che assumono i contratti di leasing nel settore dei rifiuti rispetto agli altri settori regolati.

Considerato, infine, che:

— con la successiva deliberazione 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/Rif, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie;

— in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, l'Autorità ha altresì esplicitato talune indicazioni relative ai profili di semplificazione amministrativa riguardo la validazione dei dati e l'approvazione degli atti predisposti, rinviando inoltre a successive determinazioni del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati l'esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la definizione delle modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/Rif;

— il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus Covid19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi qualificandola come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

— a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi tra i quali il decreto "Cura Italia" recante, tra l'altro, disposizioni in materia di termini e modalità per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo;

— il comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato che l'Autorità, in ossequio al mandato istituzionale ricevuto, intende adottare, nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati;

— con la deliberazione 102/2020/R/Rif, l'Autorità, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, determinata dall'insorgenza di rischi per l'incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, ha prefigurato l'adozione di provvedimenti finalizzati alla ricerca di soluzioni straordinarie e urgenti volte a preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale.

Ritenuto opportuno chiarire con riferimento all'applicazione del Mtr, che:

— come indicato al comma 1.6 della deliberazione 57/2020/R/Rif, l'ambito di riferimento per l'applicazione del Mtr coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale;

— nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il Pef deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;

— ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/Rif e dell'articolo 2 del Mtr, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano le valutazioni delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del Pef di cui ai successivi alinea devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 18.3 del Mtr;

— qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

  • tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  • in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;

— la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/Rif deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;

— dal totale dei costi del Pef sono sottratte le entrate relative al contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 248/2007, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

— ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo Mtr, il soggetto tenuto alla predisposizione del Pef deve:

  • nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;

determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/Rif facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

  • nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

— ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del Mtr, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del Mtr;

— il comma 9.1 del Mtr disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

— la componente COAL,a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;

— riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del Mtr, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

— con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del Mtr e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del Mtr;

— in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del Mtr, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;

— si rinvia a successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce delle ulteriori misure che potranno essere disposte dalle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – l'eventuale integrazione o revisione di quanto disposto con la presente determina.

Ritenuto, infine, che:

— nelle more delle integrazioni che l'Autorità riterrà di apportare al Mtr, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia opportuno:

  • predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell'ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la semplificazione degli adempimenti mediante la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
  • consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tariffari, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che prevede − tramite extranet via canale web − la compilazione di maschere web e il caricamento dei dati e della documentazione predisposti, per ciascun ambito territoriale di riferimento;
  • confermare che, come disposto dalla deliberazione 443/2019/R/Rif, sono gli Enti territorialmente competenti, a trasmettere le predisposizioni tariffarie pertinenti alle gestioni a qualunque titolo operanti nel proprio territorio;
  • ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste, richiedere agli Enti territorialmente competenti la seguente documentazione:

la tabella di cui all'allegato 1, finalizzata alla raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal Mtr, elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del Mtr;

la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del Mtr.

la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del Mtr;

la delibera di approvazione del Pef e dei corrispettivi tariffari;

  • prevedere che la documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, sia trasmessa tramite procedura informatizzata via canale web unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti della deliberazione 443/2019/R/Rif e forniti all'Autorità nell'area extranet dedicata.

Determina

Articolo 1

Chiarimenti applicativi

1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/Rif e dell'articolo 2 del Mtr, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del Pef di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del Mtr.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/Rif si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del Pef sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del Mtr, il gestore tenuto alla predisposizione del Pef deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

i. utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;

ii. determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/Rif, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.

1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2, del Mtr i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del Mtr.

1.7 Ai sensi del comma 9.1, del Mtr la determinazione della componente CCDa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La componente COAL,a include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018.

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 14.2 del Mtr, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del Mtr e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del Mtr.

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del Mtr, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8.

Articolo 2

Modalità operative di trasmissione dei dati

2.1 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/Rif; in particolare trasmettono:

a) il Pef con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del Mtr (allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del Mtr;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del Mtr;

d) la delibera di approvazione del Pef e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

2.2 Gli atti, i dati e la documentazione di cui al precedente comma 2.1 vengono trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

Articolo 3

Ulteriori chiarimenti applicativi

3.1 Si rinvia a successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce dei provvedimenti relativi al Mtr che l'Autorità riterrà di emanare in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ulteriori misure che potranno essere disposte dalle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione di detta emergenza – l'eventuale integrazione di quanto disposto con la presente determina.

27 marzo 2020

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