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Normativa Vigente

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Dl 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Stralcio - Sospensione pagamenti utenze rifiuti, acqua, energia eletttrica e gas - Udienze processuali - Versamenti Camere di commerico - Donazioni anti spreco

N.d.R.: l'articolo 1, comma 2, legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'abrogare il presente Dl 9/2020, stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

 

Sulla Gu n. 112 del 2 maggio 2020 è stato pubblicato il comunicato di mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.  9.

Abrogato da:

Legge 24 aprile 2020, n. 27 (30/04/2020)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 30/04/2020

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

(Gu 2 marzo 2020 n. 53)

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Sospensione e proroga di termini

Articolo 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

(omissis)

Articolo 2

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(omissis)

Articolo 3

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Articolo 4

Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Articolo 5

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 6

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

(omissis)

Articolo 7

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

1. Nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Articolo 8

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

(omissis)

Articolo 9

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

(omissis)

Articolo 10

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

(omissis)

Articolo 11

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

(omissis)

Articolo 12

Proroga validità tessera sanitaria

(omissis)

Capo II

Misure in materia di lavoro privato e pubblico

Articolo 13

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

(omissis)

Articolo 14

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

(omissis)

Articolo 15

Cassa integrazione in deroga

(omissis)

Articolo 16

Indennità lavoratori autonomi

(omissis)

Articolo 17

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

(omissis)

Articolo 18

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

(omissis)

Articolo 19

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

(omissis)

Articolo 20

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza

(omissis)

Articolo 21

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(omissis)

Articolo 22

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -U.t.g.

(omissis)

Articolo 23

Misure urgenti per personale medico e infermieristico

(omissis)

Articolo 24

Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

(omissis)

Capo III

Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute

Articolo 25

Fondo garanzia Pmi

(omissis)

Articolo 26

Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

(omissis)

Articolo 27

Fondo Simest

(omissis)

Articolo 28

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

(omissis)

Articolo 29

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022

(omissis)

Articolo 30

Carta della famiglia

(omissis)

Articolo 31

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.".

Articolo 32

Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

(omissis)

Articolo 33

Misure per il settore agricolo

(omissis)

Articolo 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

(omissis)

Capo IV

Disposizioni finali e finanziarie

Articolo 35

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

(abrogato)

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Articolo 36

Disposizioni finanziarie

(omissis)

Articolo 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2020

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