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Intesa Conferenza Stato-Regioni 28 novembre 2019 

Intesa sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/Cee "Habitat" - Doppia visualizzazione: Gu / versione a colori diramata da MinAmbiente

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Intesa 28 novembre 2019

(Gu 28 dicembre 2019 n. 303)

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/Cee "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/Csr)

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

 

Nell'odierna seduta del 28 novembre 2019;

Vista la direttiva comunitaria 92/43/Cee "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" finalizzata a garantire la tutela della biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche, mediante l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", costituita dalle Zone speciali di conservazione, designate dai Paesi dell'Ue ai sensi della citata direttiva e dalle Zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva 2009/147/Ce "Uccelli";

Visto l'articolo 6, paragrafo 3, della predetta direttiva 92/43/Cee che prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e che, alla luce delle conclusioni di tale valutazione sul sito, e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica;

Visto l'articolo 6, paragrafo 4, della predetta direttiva 92/43/Cee che prevede, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in assenza di soluzioni alternative, la possibilità di autorizzare un piano o un progetto a condizione che sia verificata la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico mediante l'adozione di ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante "Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee (direttiva Habitat)" del 21 novembre 2018 (C(2018)7621 final), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 gennaio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ed in particolare l'articolo 5 che disciplina la procedura di Valutazione di incidenza a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/Ue, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che definisce la procedura di valutazione di incidenza ed individua tra gli effetti significativi da considerare nella valutazione di un piano, programma o progetto, quelli sulla "biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/Cee e della direttiva 2009/147/Ce";

Visto il caso Eu Pilot 6730/14/Envi — Attuazione in Italia della direttiva 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;

Preso atto che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza forniscono una risposta di sistema, a livello di Governance, al Eu Pilot 6730/14/Envi e che la redazione di tale documento è stata inserita come priorità di intervento nella Sbn (Strategia nazionale per la biodiversità), e confermata anche nella "Revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020", approvata dal Comitato paritetico nella riunione del 17 febbraio 2016;

Considerato che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza sono state elaborate e condivise nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro avviato a partire dal citato Comitato paritetico per la biodiversità del 17 febbraio 2016, con il primo dei 13 incontri operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l'ultimo tenutosi in data 5 giugno 2019, con la versione definitiva licenziata in data 19 giugno 2019;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Struttura di missione per le procedure di infrazione del 30 gennaio 2019 (prot. SM Infrazioni 0000178), con la quale si rende noto che la Commissione europea ha espresso il proprio assenso sul testo delle Linee guida inoltrate in data 12 dicembre 2018;

Visto l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo puòpromuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che l'intesa diretta all'approvazione delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza rientra negli impegni assunti con la Commissione europea per l'archiviazione dell'Eu Pilot 6730/14/Envi e costituisce la base per la successiva standardizzazione sull'applicazione a livello nazionale del procedimento di valutazione di incidenza;

Ritenuto che l'intesa costituisce lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione della direttiva 92/43/Cee "Habitat" in materia di procedimento per la valutazione di incidenza;

Rilevato che sulla base della normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, le Linee guida approvate con la presente intesa costituiscono la base per l'applicazione standardizzata delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/Cee "Habitat";

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 18986, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ufficio legislativo, ha trasmesso il provvedimento in epigrafe;

Vista la nota del 12 agosto 2019, prot. n. Dar 13301, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle regioni ed alle province autonome, lo schema di provvedimento in epigrafe, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per l'11 settembre, successivamente posticipata su richiesta del coordinamento ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, infine annullata a seguito del cambio della compagine governativa;

Vista la nota del 26 settembre 2019, prot. n. 21545, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha confermato la prosecuzione dell'iter istruttorio del suddetto provvedimento;

Vista la nota del 27 settembre 2019, prot. n. Dar 14996, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il 15 ottobre 2019;

Vista la nota dell'11 ottobre 2019, prot. n. Dar 15704, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato le osservazioni regionali al testo;

Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 15 ottobre 2019, nel corso della quale il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di ampio ed articolato dibattito, ha ritenuto accoglibili le osservazioni regionali;

Vista la nota del 21 ottobre 2019, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ufficio legislativo, ha trasmesso la stesura definitiva del provvedimento, diramato in pari data, nota prot. n. Dar 0016201;

Vista la nota del 23 ottobre 2019, prot. 0023721, con la quale il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento alla seduta del 7 novembre 2019, in ragione della indisponibilità del Sottosegretario a partecipare ai lavori della seduta;

Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 24 ottobre 2019 il punto è stato rinviato, anche su richiesta delle regioni;

Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 7 novembre 2019 le regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa al punto tre del dispositivo della bozza di intesa, chiedendo di inserire alla fine del punto 3 la seguente frase: "fatta salva la possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione";

Considerato che il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel richiamare la necessità di chiarezza in merito all'uniformità delle procedure, al fine di scongiurare una procedura di infrazione, ha proposto una riformulazione che prevede di inserire prima della parola "recepimento" l'aggettivo "uniforme" e al posto dell'espressione "fatta salva" "tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome";

Considerato che al riguardo le regioni si sono riservate, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, pertanto il punto è stato rinviato;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nell'ambito della quale le regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, subordinato all'accoglimento della proposta di cui al documento (allegato A), consegnato in seduta, nel quale si chiede la sostituzione del punto tre del dispositivo dell'intesa, come di seguito: "Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali";

Considerato che il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha condiviso la proposta così come formulata dalle regioni, di cui al documento (allegato A);

Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

Sancisce intesa

ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) — direttiva 92/43/Cee "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

1. Sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza — direttiva 92/43/Cee "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21 ottobre 2019, parte integrante del presente atto.

2. Le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza — direttiva 92/43/Cee "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (Vinca), di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.

4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Allegato 1

Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,89 MB


Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza

Versione a colori pubblicata sul sito MinAmbiente il 3 febbraio 2020

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,02 MB


Allegato 2

Format screening di Vinca

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 400 KB


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