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Dm Interno 31 dicembre 2019

Contributo agli Enti locali per la copertura della spesa di progettazione degli interventi di messa in sicurezza - Articolo 1, comma 51, legge 160/2019 - Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione nell'anno 2020

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dell'interno

Decreto 31 dicembre 2019

(Gu 7 gennaio 2020 n. 4)

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli Enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza

Il Direttore centrale della finanza locale

Visto il comma 51, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), che dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli Enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.";

Visto il successivo comma 52 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: "Gli Enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (Cup) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun Ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli Enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo Ente locale o in altro strumento di programmazione.";

Rilevata la necessità di acquisire dagli Enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato articolo 1;

Ritenuto che per "Enti locali", ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i Comuni, le Province, le città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le unioni di Comuni;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli Enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Articolo 1

Enti locali destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'Ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, i Comuni, le Province, le città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le unioni di Comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno — Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni Enti locali ("AREA CERTIFICATI — TBEL, altri certificati") accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2020, a favore di Comuni, Province, città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane ed unioni di Comuni, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi definiti dal comma 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3

Termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i Comuni, le Province, le città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le unioni di Comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, richiesta di contributo entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

Articolo 4

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'articolo 2.

3. È facoltà degli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2019

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