Economia sostenibile/circolare

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Dm Sviluppo economico 30 ottobre 2019

Agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a favorire la transizione delle Pmi verso il paradigma dell'economia circolare - Termini, modalità e procedure

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 30 ottobre 2019

(Gu 19 dicembre 2019 n. 297)

Termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalità regionale per gli investimenti;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, come successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni "meno sviluppate" con l'utilizzo di risorse afferenti le Azioni 3.1.1 e 4.2.1 del citato Pon "Imprese e competitività" 2014-2020 e la programmazione nazionale complementare;

Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27 luglio 2018, inerente l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la "Fabbrica intelligente";

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), sul Fondo sociale europeo (Fse), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, (Ue) n. 1301/2013, (Ue) n. 1303/2013, (Ue) n. 1304/2013, (Ue) n. 1309/2013, (Ue) n. 1316/2013, (Ue) n. 223/2014, (Ue) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto, in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (Ue) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitività delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);

Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON "Imprese e competitività");

Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" dell'Asse III, "Competitività Pmi", del PON "Imprese e competitività", che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno;

Vista la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l'Associazione bancaria italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali", approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" recante un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;

Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Verso un modello di economia circolare per l'Italia — Documento di inquadramento e di posizionamento strategico" avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e competitività", pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2018, n. 71, con cui è stato emanato il regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Pon "Imprese e competitività", approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;

Considerato che, con nota prot. Ares(2018)5092947 del 4 ottobre 2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del campo di applicazione degli strumenti previsti dalla citata Azione 3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del Pon "Imprese e competitività" anche per agevolare i programmi di investimento non riconducibili agli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi con la citata Strategia quale criterio di priorità/premialità e non come requisito necessario nella selezione delle operazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalità delle imprese sulla base di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Considerata l'esigenza di sostenere la realizzazione di investimenti innovativi in grado di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione di tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0, nonché la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia circolare al fine di promuovere una crescita economica sostenibile connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;

Considerata l'attuale disponibilità di risorse finanziarie sulla richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, "Competitività Pmi", del Pon "Imprese e competitività";

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia;

b) "comunicazione n. 14/2008": la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Tfue, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;

d) "conto corrente vincolato": contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) "Convenzione": la "Convenzione per la regolamentazione dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia, in ordine all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018", sottoscritta dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre 2018 e approvata con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;

f) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (See) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del See in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel See;

g) "Liberi professionisti": coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del Codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

h) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

i) "Pmi": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonché dall'allegato I del regolamento Gber;

j) "rating di legalità": certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

k) "Regioni meno sviluppate": le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

l) "Regolamento de minimis": il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;

m) "Regolamento Gber": il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (Ue) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue;

n) "Regolamento (Ue) 1303/2013": il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), sul Fondo sociale europeo (Fse), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

o) "tasso base": il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;

p) "Tfue": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

q) "unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Articolo 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle Regioni meno sviluppate, il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare con l'adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Articolo 3

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili tramite l'apertura, secondo quanto previsto all'articolo 8, di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.

3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.

4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, a partire dal 31 dicembre 2019 ed eventualmente il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie di cui al comma 1 nonché a verificare eventuali economie rispetto alla dotazione imputata alla riserva di cui al comma 3 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalità.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le Pmi che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1.

3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono altresì ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (cd. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:

a) una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;

b) un "programma di rete" dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva delle imprese nonché i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese;

c) nel caso di "rete-contratto", la nomina dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto.

4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, sono definite le modalità di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al comma 3, nonché gli specifici criteri di valutazione dei programmi anche in relazione alla capacità, da parte dei soggetti co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di finanziamento agevolato.

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le Pmi e i liberi professionisti:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del regolamento Gber.

Articolo 5

Programmi ammissibili

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica del soggetto proponente, in grado di:

a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2.

2. Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto ad almeno una delle finalità di cui al comma 1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e la relativa conformità alle finalità dell'intervento.

3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell'allegato n. 3:

a) attività manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4;

b) attività di servizi alle imprese.

4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni europee di cui all'articolo 13 del regolamento Gber, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:

a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;

b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate;

c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati nella forma di cui all'articolo 4, comma 3, tale soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;

d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della Regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attività economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle Regioni meno sviluppate.

7. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilità del soggetto proponente:

a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'articolo 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata del Codice di attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:

a) nel caso di Pmi, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese;

b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

2. Ai fini dell'ammissibilità le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, Sepa Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.

3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano". Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti "chiavi in mano" sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;

j) correlate all'acquisto di mezzi targati;

k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di Iva.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Gber, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:

a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento agevolato pari al quaranta per cento;

b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato pari al cinquanta per cento.

2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità, a ridurre il contributo in conto impianti.

4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal regolamento Gber all'articolo 14, paragrafo 14.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'articolo 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Tfue o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.

7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo rotativo costituito, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (Ue) 1303/2013, con il decreto direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attività di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'articolo 4 del regolamento Gber, i progetti di investimento avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa Provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Articolo 8

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero, con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

3. Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione del punteggio inerente il criterio della fattibilità tecnica del programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono altresì i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalità, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione "caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'allegato n. 4. Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

5. Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacità del soggetto richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

Cflow ≥ Cfa / n

"Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;

"fa": indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 7;

"n": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei programmi di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 9

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al venticinque per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonché la relativa documentazione da allegare.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 6.

4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'articolo 5, comma 6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.

Articolo 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, è tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (Ue) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (Ue) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" Fesr 2014-2020 e al Codice unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;

c) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del regolamento (Ue) 1303/2013;

d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) di cui al regolamento (Ue) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Articolo 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 5, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il dieci per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il cinquanta per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V — Assistenza tecnica — del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr.

Articolo 12

Variazioni

1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite all'articolo 6.

3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.

Articolo 13

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

c) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata e nei termini indicati all'articolo 5, comma 8, del Codice Ateco di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

d) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dall'unità produttiva incentivata ad altro sito produttivo situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unità produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;

g) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella Regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'articolo 5, comma 6, lettera f);

b) cessazione o delocalizzazione dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica, dei livelli occupazionali e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'articolo 9, comma 5, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 6, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del regolamento Gber attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

3. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del regolamento Gber.

4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento il Ministero procede ad adeguare la Convenzione stipulata con l'Agenzia per la gestione dell'intervento istituito con il decreto ministeriale 9 marzo 2018 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

Allegato 1

(articolo 5, comma 1, lettera a)
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa

Tecnologie abilitanti

Descrizione

1

Advanced manufacturing solutions

Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.

2

Additive manufacturing

Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.

3

Realtà aumentata

Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.

4

Simulation

Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.

5

Integrazione orizzontale e verticale

Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).

6

Internet of things e

Industrial internet

Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L'Internet of things (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M).

7

Cloud

Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.

8

Cybersecurity

Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerabilty assessment.

9

Big data e Analytics

Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.

Allegato 2

(articolo 5, comma 1, lettera b)
Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare

1

Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale.

2

Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.

3

Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.

4

Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.

5

Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

6

Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Allegato 3

(articolo 5, comma 3)
Elenco delle attività economiche ammissibili

Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Attività manifatturiere: sono ammissibili le attività economiche di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con le esclusioni indicate nell'articolo 5, comma 4.

Attività di servizi alle imprese: sono ammissibili le attività economiche riportate nella seguente tabella:

Codice Ateco 2007

Descrizione Classe

Note

37.00.0

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.

38.1

Raccolta dei rifiuti

Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

38.2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

Codice Ateco 2007

Descrizione Classe

Note

38.3

Recupero dei materiali

Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto

Intera divisione Ateco

53

Servizi postali e attività di corriere

Intera divisione Ateco

56.29

Mense e catering continuativo su base contrattuale

58.12

Pubblicazione di elenchi e mailing list

58.2

Edizioni di software

61

Telecomunicazioni

Intera divisione Ateco

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Intera divisione Ateco

63.1

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

69

Attività legali e contabilità

Intera divisione Ateco

70

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

Intera divisione Ateco

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Intera divisione Ateco

72

Ricerca scientifica e sviluppo

Intera divisione Ateco

73

Pubblicità e ricerche di mercato

Intera divisione Ateco

74

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Intera divisione Ateco

82.20

Attività dei call center

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

95.1

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.

96.01.01

Attività delle lavanderie industriali

Allegato 4

(articolo 8)
Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;

ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;

iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;

iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;

b) Qualità della proposta. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e/o all'allegato n. 2 e l'importo complessivo degli investimenti proposti;

ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;

iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

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