Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 6 giugno 2006, n. 1677

Rifiuti - Abbandono di rifiuti all'intero del demanio idrico - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque - Sussiste

Tar Veneto

Sentenza 6 giugno 2006, n. 1677

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, costituito da:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 242/2005, proposto dall'Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

 

contro

il Comune di San Martino Buon Albergo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fichera e Maggiolo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco 3481;

 

e nei confronti

della Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Morra, Drago e Munari, con domicilio eletto presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Dorsoduro 3901, anche interveniente ad opponendum;

 

per l'annullamento:

a) dell'ordinanza 30 novembre 2004, n. 180, con cui il sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo ha ordinato all'Agenzia del demanio, quale proprietaria di un terreno, di "adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale dell'area ai sensi del Dm 471/99".

b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino Buon Albergo e della Regione Veneto;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 febbraio 2006 — relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci — l' avv. dello Stato Brunetti per la ricorrente, l'avv. Maggiolo per il Comune di San Martino Buon Albergo, nonché l'avv. Drago per la Regione Veneto;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

A. Uno scarico abusivo di rifiuti veniva individuato in territorio del Comune di San Martino Buon Albergo, presso il fiume Adige in località Mambrotta, sui terreni censiti a fg. 27 mapp. 107 e 108, di proprietà del Demanio pubblico dello Stato — opere idrauliche di seconda categoria.

Il sindaco di quel Comune emetteva allora l'ordinanza 8 gennaio 2004, n. 6, nella quale, richiamati in particolare gli articoli 14 e 17 del Dlgs 22/97, nonché il Dm 471/99, ordinava all'Agenzia del Demanio, "quale proprietaria del terreno ... di procedere alla caratterizzazione dell'area interessata dal deposito incontrollato di rifiuti", nei termini e nelle forme di seguito specificati.

B. Il provvedimento, pervenuto all'Agenzia almeno il 15 marzo 2004 — cfr. doc. 12 del Comune resistente — non veniva da questa impugnato, ma neppure eseguito.

C. Il Comune, allora, nel successivo mese di giugno incaricava l'Arpav — dipartimento provinciale di Verona, di procedere ad un'indagine ambientale: questa consegnava la propria relazione alla fine del mese di settembre, nella quale veniva evidenziata la presenza nell'area interessata di metalli pesanti e di idrocarburi sia nelle acque sotterranee che nel suolo.

D. Così, il sindaco emetteva la nuova ordinanza 30 novembre 2004, n. 180, prot. 1174, con la quale, richiamate le stesse disposizioni del precedente provvedimento, ordinava all'Agenzia di adottare "i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale dell'area ai sensi del Dm 471/99", di seguito specificati in dettaglio.

E. Il nuovo provvedimento è stato impugnato dall'Agenzia, che ha evocato in giudizio, oltre al Comune, anche la Regione Veneto: entrambi si sono costituiti, concludendo per la reiezione.

 

Diritto

1. La Sezione, con l'ordinanza cautelare 143/05, ha sospeso il provvedimento impugnato, riferendosi, in particolare, "alla responsabilità dell'Agenzia ricorrente, ed alla competenza sindacale ad emettere il provvedimento medesimo", riservando peraltro al merito "ogni questione attinente alla giurisdizione del giudice adito": ed è su tale questione preliminare che, d'ufficio, dev'essere ora portata l'attenzione.

2. Nel primo motivo di gravame il provvedimento viene censurato perché, in violazione di quanto disposto dall'articolo 14 del Dlgs 22/97, l'Agenzia proprietaria sarebbe stata gravata degli obblighi ripristinatori sebbene non responsabile, per dolo o colpa, dell'abbandono di rifiuti; e si sottolinea che "né l'Amministrazione delle Finanze, né l'Agenzia del Demanio hanno mai esercitato funzioni di sorta in ordine alla gestione dell'area in quanto, trattandosi di pertinenze del demanio idrico, ogni competenza era ed è riservata all'Autorità Idraulica (nella specie Genio Civile Regionale) ex articolo 2 Rd 25.7.1904 n. 523".

Tale concetto è poi ribadito nel quarto motivo di ricorso, intitolato alle funzioni di gestione del demanio idrico in capo alla Regione ed alla conseguente incompetenza dell'Amministrazione statale: e né il Comune di San Martino, né la Regione Veneto hanno messo in dubbio l'appartenenza dell'area in questione al demanio idrico.

3. Ciò posto, non pare dubbio al Collegio che gli interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino disposti con il provvedimento gravato, riferiti ad una pertinenza del demanio idrico, ben possono incidere sul regime delle acque.

Ora, come noto, ex articolo 143, lettera a), del Rd 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.

Invero, data la "lata e omnicomprensiva previsione" della norma, essa "si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche" (così, in motivazione, Cassazione, Sezioni Unite, 27 aprile 2005 n. 8696, che richiama altresì Sezioni Unite, 18 dicembre 1998, n. 12076, nonché Sezioni Unite 15 luglio 1999, n. 403).

Devono cioè ritenersi "devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche" (Cassazione Sezioni Unite 8696/05 cit.; conf., Sezioni Unite 26 luglio 2002, n. 11099); ove il provvedimento della p.a, diretto a garantire le acque pubbliche dall'inquinamento, "incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche" (Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 1996, n. 11090: decisione condivisa da CdS, V, 14 maggio 2004, n. 3139, la quale, riformando T.A.R. Veneto, III, 1 febbraio 2003, n. 935, ha affermato la giurisdizione del Tsap sulle controversie in materia di autorizzazioni provvisorie ad attivare scarichi in un corpo idrico superficiale ex Dlgs 152/99, che ha sostituito la l. 319/76).

4. Ora, non pare dubbio che l'Agenzia del Demanio sia titolare di posizioni d'interesse legittimo rispetto all'ordinanza gravata, la quale, a sua volta, è diretta a realizzare la bonifica di un'area inclusa nel demanio idrico: sicché la fattispecie esula dalla giurisdizione di questo giudice ed appartiene a quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il ricorso è dunque inammissibile: ma sussistono ragioni sufficienti per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 febbraio 2006.

(omissis)

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