Trasporti

Documentazione Complementare

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Comunicato MinTrasporti 5 ottobre 2002

Legge 51/2001 - Contributi per favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo - Precisazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comunicato 5 ottobre 2002

(Gu 5 ottobre 2002 n. 234)

Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo

La legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001), agli articoli 2 e 3 ha previsto la concessione di contributi per favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo, non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino;

La Commissione europea, chiamata ad autorizzare detto regime di aiuti ai sensi dell'articolo 88, n. 2, del Trattato, con la decisione n. C (2002) 2437 def. del 17 luglio 2002 (di seguito la Decisione), notificata al Governo italiano con nota n. SG (2002) D/230846 del 19 luglio 2002, lo ha dichiarato compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della Decisione medesima;

Secondo i principi dell'ordinamento comunitario la Decisione è direttamente ed immediatamente vincolante sia per l'Amministrazione italiana sia per i soggetti privati destinatari dei benefici di cui trattasi;

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto, pertanto, a dare una applicazione della legge n. 51 del 2001 compatibile con quanto stabilito nella più volte menzionata decisione;

In particolare:

1. La misura del contributo fissata dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 51 del 2001 in euro 129,11 per ogni tonnellata di stazza lorda di portata, è da intendersi come limite massimo dell'aiuto accordabile. Tale misura potrà, eventualmente, essere ridotta onde assicurare che:

come richiesto dall'articolo 2, comma 2, della Decisione, il contributo sia limitato al minimo necessario per compensare la perdita di reddito subita dal beneficiario conseguentemente all'anticipata demolizione di una nave cisterna;

che non avrebbe dovuto comunque essere ritirata dalla circolazione, a norma del regolamento (Ce) 417/2002, prima che sia trascorso un anno intero, e sempre che l'impresa beneficiaria non abbia già preso disposizioni per acquistare una capacità di sostituzione in un periodo inferiore ad un anno;

conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della Decisione, il complesso dei contributi accordati in attuazione della legge n. 51/2001 a ciascuna società o gruppo armatoriale, non ecceda i limiti imposti dal punto 10, comma 2, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (C. n. 205 in GUCE 5 luglio 1997).

2. L'Amministrazione, ai fini della determinazione della perdita di reddito conseguente all'anticipata demolizione di una nave cisterna, opererà in maniera uniforme, proporzionalmente alla diversa portata delle navi demolite, sulla base dei parametri tecnici (stima dei mancati ricavi, meno costi presunti, per gli anni di anticipazione della demolizione rispetto alle scadenze internazionali fissate per la radiazione del naviglio stesso), già rappresentati alla Commissione europea ed evidenziati nei paragrafi 35 e 36 della Decisione.

3. L'Amministrazione nell'accogliere le istanze di contributo di cui trattasi, opererà sulla base dei criteri obiettivi di priorità determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto ministeriale in data 16 luglio 2002.

4. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della Decisione, l'importo del contributo accordato per ciascuna iniziativa di anticipata demolizione di navi cisterna sarà portato a conoscenza di tutte le imprese beneficiarie.

5. Le imprese beneficiarie sono tenute, nell'osservanza dell'obbligo di reinvestire nell'attività aziendale il contributo ricevuto, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 51 del 2001, ad operare in conformità agli obiettivi di politica marittima. Pertanto, in particolare, non è ad esse consentito l'acquisto di navi cisterna a scafo singolo.

6. Gli aiuti erogati in difformità alle condizioni stabilite nella decisione sono oggetto di recupero.

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