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Regolamento Commissione Ue 2019/2017/Ue

Etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico - Abrogazione del regolamento delegato 1059/2010/Ue

Parole chiave Parole chiave: Energia | Etichettatura | Elettricità | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 11 marzo 2019, n. 2019/2017/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 5 e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscalaggio dell'etichettatura dei gruppi di prodotti con notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, ove pertinente, di altre risorse.

(2) Le disposizioni sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico sono state stabilite dal regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione2 .

(3) La comunicazione della Commissione COM(2016) 773 final (il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile)3 adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 definisce le priorità di lavoro nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (Ue) n. 1016/20105 della Commissione e il regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010.

(4) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Le lavastoviglie per uso domestico sono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima nel 2030 un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 2,1 TWh, una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 0,7 Mt di CO2 eq/anno e un risparmio di acqua di 16 milioni di m3.

(5) Le lavastoviglie per uso domestico rientrano tra i gruppi di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (Ue) 2017/1369, per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato per introdurre un'etichetta riscalata da A a G.

(6) La Commissione ha riesaminato il regolamento (Ue) n. 1059/2010, in applicazione dell'articolo 7 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici nonché l'impatto sul comportamento degli utilizzatori. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(7) Dal riesame è emersa la necessità di adottare requisiti di etichettatura energetica rivisti per le lavastoviglie per uso domestico.

(8) Le lavastoviglie per usi diversi da quello domestico hanno caratteristiche e modalità di impiego differenti. Esse sono l'oggetto di altra attività di regolamentazione, in particolare relativamente alla direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio6 , e non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento relativo alle lavastoviglie per uso domestico dovrebbe applicarsi alle lavastoviglie con le stesse caratteristiche tecniche, a prescindere dal contesto in cui sono utilizzate.

(9) Gli aspetti ambientali delle lavastoviglie per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia e acqua nella fase d'uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua nella fase di produzione (a causa dell'estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d'uso a causa del consumo di energia elettrica.

(10) Dallo studio di riesame è emerso che il consumo di energia elettrica e di acqua può essere ulteriormente ridotto mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica mirate a meglio differenziare i prodotti. In questo modo i fornitori sarebbero incentivati a migliorare ulteriormente l'efficienza delle lavastoviglie per uso domestico in termini di energia e uso delle risorse, accelerando al contempo la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti.

(11) L'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico consente ai consumatori di compiere scelte informate a favore degli apparecchi più efficienti nell'utilizzo dell'energia e delle risorse. La comprensione e la pertinenza delle informazioni riportate sull'etichetta sono state confermate da una specifica indagine effettuata presso i consumatori, in linea con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2017/1369.

(12) Le lavastoviglie per uso domestico esposte alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o viene immessa sul mercato alla fiera.

(13) I pertinenti parametri di prodotto dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 .

(14) In considerazione dell'aumento delle vendite di prodotti connessi all'energia nei negozi online e nelle piattaforme di vendita via Internet, anziché direttamente presso i fornitori, è opportuno chiarire che spetta ai prestatori di servizi dei negozi online e delle piattaforme di vendita via Internet mostrare in prossimità del prezzo l'etichetta fornita dal fornitore. Dovrebbero informare il fornitore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto fornita. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio8 sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni sul prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(16) È opportuno abrogare il regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie per uso domestico da incasso e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle lavastoviglie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/Ce;

b) alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "alimentazione da rete" o "alimentazione da rete elettrica": la fornitura di energia elettrica dalla rete da 230 (± 10%) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(2) "lavastoviglie per uso domestico": l'apparecchio che lava e risciacqua stoviglie che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio9 o alla direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio10 ;

(3) "lavastoviglie da incasso per uso domestico": la lavastoviglie per uso domestico progettata, sottoposta a prova e commercializzata esclusivamente per:

a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;

b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e

c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

(4) "punto vendita": il luogo in cui le lavastoviglie per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:

a) ogni lavastoviglie per uso domestico sia corredata di un'etichetta a stampa nel formato di cui all'allegato III;

b) i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;

c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia disponibile in formato stampa;

d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;

e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta in conformità dell'allegato VII.

g) per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III;

h) per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all'allegato V.

2. La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono definite nell'allegato II e sono calcolate in conformità all'allegato IV.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono a che:

a) nei punti vendita, incluse le fiere, ogni lavastoviglie per uso domestico riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile nelle lavastoviglie per uso domestico da incasso e, in tutte le altre lavastoviglie per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

b) per la vendita a distanza, siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico contengano la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, in conformità all'allegato VII;

d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta in conformità dell'allegato VII.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting in Internet

Il prestatore di servizi di hosting, di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/Ce, che autorizza la vendita diretta di lavastoviglie per uso domestico mediante il proprio sito Internet consente di esporre l'etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII e informa il distributore dell'obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire in applicazione degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dello stato dell'arte riconosciuto di cui all'allegato IV.

Articolo 7

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 25 dicembre 2025.

In particolare il riesame valuta:

a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo energetico e le prestazioni ambientali e funzionali delle lavastoviglie per uso domestico;

b) l'efficacia delle misure in vigore nell'ottica di modificare il comportamento dell'utilizzatore finale per orientarlo ad acquistare apparecchi e a usare programmi più efficienti sotto il profilo dell'energia e delle risorse;

c) la possibilità di considerare gli obiettivi dell'economia circolare.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (Ue) n. 1059/2010 è abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Articolo 10

Misure di transizione

A decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (Ue) 1059/2010, anziché essere fornita in formato stampa insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019

Allegato I

Definizioni applicabili agli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 334 KB


 

Allegato II

Classi di efficienza energetica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 322 KB


 

Allegato III

Etichetta

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 974 KB


 

Allegato IV

Metodi di misurazione e di calcolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 331 KB


 

Allegato V

Scheda informativa del prodotto

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 331 KB


 

Allegato VI

Documentazione tecnica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 328 KB


 

Allegato VII

 

Allegato VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 356 KB


 

Allegato IX

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 333 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

2.

Regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (Gu L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

3.

Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final, Bruxelles, 30 novembre 2016.

4.

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

5.

Regolamento (Ue) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (Gu L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

6.

Direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (Gu L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

7.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

8.

Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (Gu L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

9.

Direttiva 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Gu L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

10.

Direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/Ce (Gu L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

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