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Regolamento Commissione Ue 2019/2015/Ue

Etichettatura energetica delle sorgenti luminose - Abrogazione del regolamento 874/2012/Ue

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 11 marzo 2019, n. 2019/2015/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscalaggio dell'etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se pertinente, di altre risorse.

(2) Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-20192 , elaborato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 , definisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il suddetto periodo. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia da considerare prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare i regolamenti in vigore.

(3) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Quello dei prodotti per l'illuminazione è uno dei gruppi elencati nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, per il quale si stima nel 2030 un risparmio annuo di energia finale pari a 41,9 TWh.

(4) Il regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione4 ha introdotto disposizioni di etichettatura energetica dei prodotti per l'illuminazione, segnatamente le lampade elettriche e gli apparecchi d'illuminazione.

(5) I prodotti per l'illuminazione sono tra i gruppi di prodotti prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (Ue) 2017/1369, per i quali la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato al fine di introdurre etichette riscalate da A a G.

(6) L'articolo 7 del regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 contiene una clausola di riesame, che impone alla Commissione di riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico.

(7) La Commissione ha riesaminato il regolamento delelgato (Ue) n. 874/2012 e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per l'illuminazione, nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. Il riesame è stato realizzato in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(8) Dal riesame è emersa la necessità di rivedere i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti per l'illuminazione, in particolare le sorgenti luminose.

(9) L'aspetto ambientale delle sorgenti luminose ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo di energia nella fase d'uso.

(10) Il riesame ha evidenziato che è possibile ottenere un'ulteriore notevole riduzione del consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica.

(11) Poiché il presente regolamento sopprime l'etichetta energetica appositamente dedicata agli apparecchi d'illuminazione di cui al regolamento delegato (Ue) n. 874/2012, i fornitori di tali apparecchi dovrebbero essere esentati dagli obblighi relativi alla banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (Ue) 2017/1369.

(12) In considerazione dell'aumento delle vendite di prodotti connessi all'energia tramite piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web di fornitori e distributori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita via Internet dovrebbero essere tenute a consentire l'esposizione, in prossimità del prezzo, dell'etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(13) È opportuno che il presente regolamento precisi i valori di tolleranza per i parametri d'illuminazione tenendo conto di quanto disposto nel regolamento delegato (Ue) 2017/254 della Commissione6 in merito alle informazioni da dichiarare.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(15) Il regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 dovrebbe pertanto essere abrogato,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d'informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all'allegato IV, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose di cui all'allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell'allegato V, punto 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "sorgente luminosa": il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente tutte le caratteristiche ottiche seguenti:

a) coordinate cromatiche x e y comprese nell'intervallo

0,270 < x < 0,530 e

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

b) flusso luminoso < 500 lumen per mm2 di area proiettata della superficie emettente luce definita nell'allegato I;

c) flusso luminoso compreso fra 60 e 82 000 lumen;

d) indice di resa cromatica (Irc) > 0;

che sfrutta incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa (Led), diodi organici a emissione luminosa (Oled) o loro combinazioni come tecnologia di illuminazione e che può essere verificato come sorgente luminosa conformemente alla procedura di cui all'allegato IX.

Ai fini del presente regolamento, le sorgenti luminose al sodio ad alta pressione (HPS) che non soddisfano il requisito a) sono considerate sorgenti luminose.

Le sorgenti luminose non comprendono:

a) die Led o chip Led;

b) pacchetti Led;

c) prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;

d) parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa;

(2) "unità di alimentazione": uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l'alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica. Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l'interferenza radio.

Il termine "unità di alimentazione" non comprende gli alimentatori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 278/2009 della Commissione (7). Il termine non comprende neppure le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione (definite nell'allegato I), anche se tali parti possono essere fisicamente integrate in un'unità di alimentazione o commercializzate insieme a essa come un unico prodotto.

(7)  Regolamento (Ce) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (Gu L 93 del 7.4.2009, pag. 3).

Un commutatore per l'alimentazione tramite Ethernet (Power over Ethernet, PoE) non è un'unità di alimentazione ai sensi del presente regolamento. "Commutatore Power over Ethernet" o "commutatore PoE" indica un'apparecchiatura per l'alimentazione elettrica e la gestione dei dati, installata tra la rete e le apparecchiature per ufficio e/o le sorgenti luminose a fini di trasferimento dei dati e alimentazione elettrica;

(3) "prodotto contenitore": il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (ripiani, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa;

(4) "luce": la radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda compresa tra 380 nm e 780 nm;

(5) "alimentazione da rete" o "tensione di rete": la fornitura di elettricità a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(6) "die Led" o "chip Led": il piccolo blocco di materiale semiconduttore a emissione luminosa sul quale è fabbricato un circuito Led funzionale;

(7) "pacchetto Led": il singolo componente elettrico che comprende principalmente almeno un die Led. Non include un'unità di alimentazione o parti di essa né un attacco o componenti elettronici attivi e non è collegato direttamente alla tensione di rete. Può includere uno o più dei seguenti elementi: elementi ottici, convertitori di luce (fosfori), interfacce termiche, meccaniche ed elettriche o parti atte alla protezione dalle scariche elettrostatiche. Tutti i dispositivi simili a emissione luminosa destinati a essere usati direttamente in un apparecchio di illuminazione Led sono considerati sorgenti luminose;

(8) "cromaticità": la proprietà di uno stimolo di colore definita dalle sue coordinate cromatiche (x e y);

(9) "flusso luminoso" o "flusso" (Φ): la grandezza, espressa in lumen (lm), derivata dal flusso radiante (potenza radiante) tramite la valutazione della radiazione elettromagnetica in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano. Si riferisce al flusso totale emesso da una sorgente luminosa in un angolo solido di 4π steradianti alle condizioni (ad esempio corrente, tensione, temperatura) specificate nelle norme applicabili. Si riferisce al flusso iniziale della sorgente luminosa non regolata dopo un breve periodo di funzionamento, a meno che non sia chiaramente specificato che si intende il flusso in condizioni di intensità regolata o il flusso dopo un determinato periodo di funzionamento. Per le sorgenti luminose che possono essere regolate in modo da emettere diversi spettri di luce e/o diverse intensità massime di luce, si riferisce al flusso emesso alle impostazioni di controllo di riferimento definite nell'allegato I;

(10) "indice di resa cromatica" (Irc): la metrica che quantifica l'effetto di un illuminante sull'aspetto cromatico degli oggetti in base al confronto, conscio o subconscio, con il loro aspetto cromatico quando esposti all'illuminante di riferimento; corrisponde al valore medio Ra della resa cromatica per i primi 8 colori di verifica (R1-R8) definiti nelle norme;

(11) "incandescenza": il fenomeno in cui la luce è generata dal calore, nelle sorgenti luminose tipicamente per mezzo di un conduttore filiforme ("filamento") riscaldato dal passaggio di una corrente elettrica;

(12) "sorgente luminosa ad alogeni": la sorgente luminosa a incandescenza dotata di un conduttore filiforme in tungsteno circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni;

(13) "fluorescenza" o "sorgente luminosa fluorescente" (FL): il fenomeno o una sorgente luminosa che sfrutta una scarica elettrica in gas, del tipo a mercurio a bassa pressione, in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosfori eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le sorgenti luminose fluorescenti possono avere una ("attacco singolo") o due ("doppio attacco") connessioni ("attacchi") all'alimentazione elettrica. Ai fini del presente regolamento anche le sorgenti luminose a induzione magnetica sono considerate sorgenti luminose fluorescenti;

(14) "scarica ad alta intensità" (high intensity discharge, HID): la scarica elettrica in gas in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo, la cui carica superficiale è superiore a 3 watt per centimetro quadrato. Le sorgenti luminose HID sono limitate ai tipi ad alogenuri metallici, a sodio ad alta pressione e a vapori di mercurio definiti nell'allegato I;

(15) "scarica in gas": il fenomeno in cui la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica che attraversa un gas, un plasma, un vapore metallico o una miscela di gas e vapori;

(16) "diodo inorganico a emissione luminosa" (Led): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale inorganico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

(17) "diodo organico a emissione luminosa" (Oled): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale organico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

(18) "sorgente luminosa a sodio ad alta pressione" (high-pressure sodium, HPS): la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta essenzialmente mediante radiazione da vapori di sodio funzionante a una pressione parziale di 10 kilopascal; le sorgenti luminose HPS possono avere una ("attacco singolo") o due ("doppio attacco") connessioni ("attacchi") all'alimentazione elettrica;

(19) "punto vendita": il luogo fisico in cui il prodotto è esposto o offerto al cliente per vendita, noleggio o locazione-vendita.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori di sorgenti luminose provvedono a che:

a) ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (cioè non in un prodotto contenitore) in un imballaggio sia corredata di un'etichetta stampata sull'imballaggio nel formato illustrato nell'allegato III;

b) i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;

c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;

d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;

g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;

h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;

i) su richiesta del distributore e a norma dell'articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell'etichetta esistente.

2. I fornitori di prodotti contenitori sono tenuti a:

a) fornire informazioni sulle sorgenti luminose contenute in tali prodotti, come indicato al punto 2 dell'allegato V;

b) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, illustrare come rimuovere le sorgenti luminose a fini di verifica senza arrecare loro danno permanente.

3. La classe di efficienza energetica è definita conformemente all'allegato II.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono a che:

a) presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non facente parte di un prodotto contenitore riporti l'etichetta messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e che l'etichetta o la classe energetica sia ben visibile, conformemente all'allegato III;

b) in caso di vendita a distanza siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;

d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;

e) le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo che l'etichetta esistente risulti coperta, anche se stampata o apposta sull'imballaggio, entro diciotto mesi dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Il prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/Ce che consente la vendita di sorgenti luminose via il suo sito Internet, consente l'esposizione dell'etichetta elettronica e della scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, e informa il distributore dell'obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IX.

Articolo 8

Riesame

Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione. Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l'efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell'economia circolare.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (Ue) n. 874/2012 è abrogato dal 1° settembre 2021, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019

Allegato I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 513 KB


 

Allegato II

Classi di efficienza energetica e metodo di calcolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 323 KB


 

Allegato III

Etichetta delle sorgenti luminose

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,77 MB


 

Allegato IV

Esenzioni

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 355 KB


 

Allegato V

Informazioni sul prodotto

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 472 KB


 

Allegato VI

Documentazione tecnica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 326 KB


 

Allegato VII

 

Allegato VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 356 KB


 

Allegato IX

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 443 KB


 

Note ufficiali

1.

Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

2.

Comunicazione della Commissione. Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30.11.2016).

3.

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

4.

Regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e degli apparecchi d'illuminazione (Gu L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

5.

Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (Gu L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

6.

Regolamento delgato (Ue) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (Ue) n. 1059/2010, (Ue) n. 1060/2010, (Ue) n. 1061/2010, (Ue) n. 1062/2010, (Ue) n. 626/2011, (Ue) n. 392/2012, (Ue) n. 874/2012, (Ue) n. 665/2013, (Ue) n. 811/2013, (Ue) n. 812/2013, (Ue) n. 65/2014, (Ue) n. 1254/2014, (Ue) 2015/1094, (Ue) 2015/1186 e (Ue) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Gu L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

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