Appalti e acquisti verdi

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2019/1828/Ue

Modifiche delle soglie comunitarie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione - Direttiva 2014/24/Ue

I nuovi importi si applicano dal 1° gennaio 2020

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 30 ottobre 2019, n. 2019/1828/Ue

(Guue 31 ottobre 2019 n. L 279)

Regolamento che modifica la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici3 ("l'accordo") concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi ("soglie") fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/Ue è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue è diverso dal valore delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, è necessario rivedere tali soglie. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue, le soglie di cui all'articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/Ue,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/Ue è così modificata:

(1) L'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), "5 548 000 eur" è sostituito da "5.350.000 eur";

b) alla lettera b), "144 000 eur" è sostituito da "139.000 eur";

c) alla lettera c), "221 000 eur" è sostituito da "214.000 eur";

(2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), "5.548.000 eur" è sostituito da "5.350.000 eur";

b) alla lettera b), "221.000 eur" è sostituito da "214.000 eur".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019.

Note ufficiali

1.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65.

2.

Decisione 2014/115/Ue del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (Gu L 68 del 7 marzo 2014, pag. 1).

3.

Gu L 68 del 7 marzo 2014, pag. 2.

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