Appalti e acquisti verdi

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento di esecuzione 23 settembre 2019, n. 2019/1780/Ue

(Guue 25 ottobre 2019 n .L 272)

Regolamento che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 ("formulari elettronici")

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori1 , in particolare l'articolo 3-bis,

vista la direttiva 92/13/Cee del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni2 , in particolare l'articolo 3-bis,

vista la direttiva 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce3 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione4 , in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce5 , in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce6 , in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 89/665/Cee e 2014/24/Ue stabiliscono che determinati appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(2) Le direttive 92/13/Cee e 2014/25/Ue stabiliscono che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(3) La direttiva 2009/81/Ce stabilisce che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tale direttiva.

(4) Le direttive 89/665/Cee, 92/13/Cee e 2014/23/Ue stabiliscono che determinate concessioni di lavori e di servizi siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(5) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 della Commissione7 stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/Cee, 92/13/Cee, 2009/81/Ce, 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue.

(6) Nel settore degli appalti pubblici è in corso una trasformazione digitale, come descritto nella comunicazione della Commissione intitolata Migliorare il mercato unico8 e nella comunicazione della Commissione dal titolo Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa9 . I modelli di formulari sono fondamentali nell'ambito di tale trasformazione.

(7) Al fine di garantire l'efficacia dei modelli di formulari nell'ambiente digitale è necessario adattare i modelli di formulari stabiliti dal regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986. Dati il numero e l'ampiezza degli adattamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986.

(8) Come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/Ue, dall'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue e dall'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue, gli avvisi e i bandi sono file elettronici anziché documenti cartacei. Al fine di rispettare il principio "una tantum" nella pubblica amministrazione elettronica, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando l'affidabilità dei dati, e di facilitare la pubblicazione volontaria degli avvisi e dei bandi il cui valore è inferiore alle soglie Ue o che sono basati su accordi quadro, è opportuno stabilire modelli standard che possano essere compilati automaticamente con le informazioni ricavate da precedenti avvisi e bandi, specifiche tecniche, offerte, contratti, registri amministrativi nazionali e altre fonti di dati. In prospettiva, tali modelli non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente da sistemi di software.

(9) Per evitare problemi di attuazione è opportuno stabilire modelli di formulari tenendo conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. È opportuno presentare le informazioni in modo attraente per gli operatori economici e gli altri utilizzatori.

(10) Al fine di consentire che l'attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è opportuno lasciare agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell'impostazione dei sistemi di software. È opportuno in particolare rendere possibile la visualizzazione dei campi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi ordine e sotto qualsiasi etichetta, a condizione che i significati delle etichette corrispondano alle descrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze diverse a livello nazionale, regionale o locale, i campi che il presente regolamento indica come facoltativi a livello dell'UE possono essere non visualizzabili per gli utenti finali (per esempio non è necessario che i committenti li vedano o li compilino) oppure, inversamente, può esserne stabilita l'obbligatorietà a livello nazionale, regionale o locale.

(11) La data di applicazione del presente regolamento e la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 dovrebbero tenere conto del tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

(12) Al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze e delle tecnologie degli Stati membri nel settore dei dati relativi agli appalti, assicurando al contempo la conformità all'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue, all'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue e all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2009/81/Ce, è opportuno aggiungere regolarmente campi facoltativi al presente regolamento. La Commissione seguirà da vicino tali sviluppi e raccoglierà altri riscontri degli utilizzatori, riesaminando a cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornare il presente regolamento. Tali aggiornamenti non dovrebbero, salvo se inevitabile, comportare modifiche obbligatorie dei sistemi di software negli Stati membri,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:

1) "Programmazione"

2) "Gara"

3) "Preavviso di aggiudicazione diretta"

4) "Risultati"

5) "Modifica dell'appalto"

6) "Rettifica"

2. I modelli di formulari di cui al paragrafo 1 consistono dei campi stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Utilizzo

I modelli di formulari di cui all'articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

1) "formulario di programmazione": per gli avvisi e i bandi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue; di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce;

2) "formulario di gara": per gli avvisi e i bandi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, all'articolo 49, all'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue; di cui all'articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/Ue; di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/Ue e all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce;

3) "formulario di preavviso di aggiudicazione diretta": per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3-bis delle direttive 89/665/Cee e 92/13/Cee;

4) "formulario di comunicazione dei risultati": per gli avvisi di cui all'articolo 50, all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue; di cui all'articolo 70, all'articolo 92, paragrafo 2, e all'articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/Ue; di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/23/Ue e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce;

5) "formulario di modifica dell'appalto": per gli avvisi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue; di cui all'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue e all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue;

6) "formulario di rettifica": in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Allegato

 

I modelli di formulari contengono campi. Un modello di formulario nel quale sono state inserite le opportune informazioni nei relativi campi è un avviso o bando.

I modelli di formulari e gli avvisi o bandi usano campi obbligatori e facoltativi.

a) I campi obbligatori sono da inserire nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e devono essere compilati, salvo se sono soddisfatte alcune condizioni (cfr. infra).

b) I campi facoltativi possono essere inseriti nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e in tal caso possono essere compilati.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, come stabilito al punto 3 dell'allegato VIII della direttiva 2014/24/Ue, dell'allegato IX della direttiva 2014/25/Ue e dell'allegato VI della direttiva 2009/81/Ce, e al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2014/23/Ue, contengono le condizioni di inapplicabilità dei campi obbligatori. Tali condizioni tengono conto unicamente del contesto di un avviso o bando concreto o di una procedura concreta (ad esempio i campi relativi agli accordi quadro non sono obbligatori se una procedura non comprende un accordo quadro).

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi stabiliscono inoltre quali campi sono obbligatori e quali facoltativi per gli avvisi e i bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/Ue, dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/Ue e dell'articolo 31 della direttiva 2009/81/Ce.

Le tabelle 1 e 2 stabiliscono quali campi sono utilizzati nei singoli modelli di formulario e avvisi o bandi.

Istruzioni per la lettura della Tabella 1

I modelli di formulari della colonna 1 usano campi di cui alla colonna 2 (elencati nella tabella 2) se utilizzati per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui alla colonna 3. A fini di migliore leggibilità la colonna 4 contiene descrizioni della colonna 3. Oltre a ciò ogni modello di formulario o avviso o bando può contenere campi provenienti dal documento di gara unico europeo istituito dal regolamento di esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione10 .

 

Tabella 1

Moduli, avvisi o bandi e campi

 

1

2

3

4

Il modello di formulario

contiene i campi elencati in:

se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui:

(descrizione dell’avviso)

Programmazione

Tabella 2, colonna 1

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente - direttiva generale

Tabella 2, colonna 2

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 3

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/Ce

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente - direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 4

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi - direttiva generale

Tabella 2, colonna 5

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 6

Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi - direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 7

Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue,

articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la riCezione delle offerte - direttiva generale

Tabella 2, colonna 8

Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la riCezione delle offerte - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 9

Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la riCezione delle offerte - direttiva per il settore della difesa

Gara

Tabella 2, colonna 10

Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 11

Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 12

Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 13

Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/Ue

Bando periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 14

Articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/Ue

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva sulle conCessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 15

Articolo 68 della direttiva 2014/25/Ue,

articolo 92, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/Ue

Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 16

Articolo 49 della direttiva 2014/24/Ue

Bando di gara - direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 17

Articolo 69 della direttiva 2014/25/Ue

Bando di gara - direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 18

Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/Ce

Bando di gara - direttiva per il settore della difesa, regime ordinario

Tabella 2, colonna 19

Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue

Bando di conCessione - direttiva sulle conCessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 20

Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/Ue

Bando di gara - direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 21

Articolo 92, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di gara - direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 22

Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce

Avviso di subappalto - direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 23

Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso o bando di concorso di progettazione - direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 24

Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di concorso di progettazione - direttiva settoriale, progettazione

Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD)

Tabella 2, colonna 25

Articolo 3 bis della direttiva 89/665/CeE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva generale

Tabella 2, colonna 26

Articolo 3 bis della direttiva 92/13/Cee

Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 27

Articolo 64 della direttiva 2009/81/Ce

Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 28

Articolo 3 bis delle direttive 89/665/CeE e 92/13/Cee

Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva sulle conCessioni

Risultati

Tabella 2, colonna 29

Articolo 50 della direttiva 2014/24/Ue

Avviso relativo all’appalto aggiudicato - direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 30

Articolo 70 della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 31

Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce

Avviso di aggiudicazione di una conCessione - direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 32

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VII), della direttiva 2014/23/Ue

Avviso di aggiudicazione di una conCessione - direttiva sulle conCessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 33

Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 34

Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 35

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VIII), della direttiva 2014/23/Ue

Avviso di aggiudicazione di una conCessione - direttiva sulle conCessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 36

Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione - direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 37

Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione - direttiva settoriale, progettazione

Modifica dell’appalto

Tabella 2, colonna 38

Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue

Avviso di modifica di un appalto - direttiva generale

Tabella 2, colonna 39

Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue

Avviso di modifica di un appalto - direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 40

Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue

Avviso di modifica di un appalto - direttiva sulle conCessioni

Rettifica

Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni di avviso e rettifica della tabella 2

Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati

Avviso di rettifica

 

Istruzioni per la lettura della Tabella 2

— La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da "++", "+++" e "++++" si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni "+".

— La seconda e la terza colonna contengono i nomi e le descrizioni dei campi (o delle sezioni).

— La quarta colonna contiene uno dei seguenti tipi di dati:

— "Indicatore": questo campo può contenere "sì" o "no".

— "Codice": questo campo contiene valori tratti da un elenco predefinito.

— "Data": questo campo contiene una data ed eventualmente informazioni temporali più dettagliate (quali l'ora e il fuso orario).

— "Durata": questo campo contiene una durata.

— "Identificativo": questo campo contiene un insieme di informazioni che consentono l'individuazione univoca.

— "Numero": questo campo contiene un numero.

— "Testo": questo campo contiene un testo.

— "URL": questo campo contiene un indirizzo elettronico, solitamente un localizzatore uniforme di risorse (ad esempio un indirizzo web).

— "Valore": questo campo contiene un numero indicante un valore monetario (senza imposta sul valore aggiunto) e un codice di valuta, tratto da un elenco di codici delle valute.

— "": questa riga rappresenta una sezione. I campi sono raggruppati in sezioni.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, indicati sopra, specificano anche gli elenchi di codici e gli identificativi applicabili.

Alcuni tipi di dati (ad esempio "data", "durata", "identificativi", "testo", "valore") possono consistere di più sottocampi.

— Le altre colonne indicano quali modelli di formulari e avvisi o bandi usano tali campi perché obbligatori ("O") e facoltativi ("F"). Le colonne con intestazione da 1 a 40 corrispondono ai numeri nella seconda colonna della tabella 1 del presente allegato.

 

Terminologia utilizzata nella Tabella 2

— "Organizzazione": una persona giuridica o fisica o un ente pubblico.

— "Committente": un'amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore, un appaltatore nel settore della difesa, un'organizzazione internazionale, oppure un'organizzazione, che aggiudica un appalto sovvenzionato da un'amministrazione aggiudicatrice; salvo se si tratta di un'associazione di organizzazioni che non costituisce un'organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera "committente".

— "Vincitore": l'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto (anche l'offerente aggiudicatario nell'ambito di un accordo quadro) o (nel caso di concorso di progettazione) il vincitore; salvo se l'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o il vincitore è un raggruppamento di organizzazioni che non costituisce un'organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera "vincitore".

— "Procedura di appalto": una procedura di gara d'appalto o un concorso di progettazione.

— "Offerta": un'offerta oppure (in caso di concorso di progettazione) un progetto.

— "Domanda di partecipazione": richiesta di partecipazione o (nel caso delle concessioni) domanda.

— "Avviso di preinformazione": un avviso di preinformazione o (nel caso della direttiva 2014/25/UE) un avviso periodico indicativo.

— "TED" (Tenders Electronic Daily): versione on line del supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nota: questa tabella è disponibile sul sito web della Commissione, con ulteriori informazioni, come foglio di calcolo per agevolare la lettura.

 

Tabella 2

Campi nei modelli di formulari e negli avvisi o bandi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 902 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 33.

2.

Gu L 76 del 23 marzo 1992, pag. 14.

3.

Gu L 216 del 20 agosto 2009, pag. 76.

4.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 1.

5.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65.

6.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 243.

7.

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) n. 842/2011 (Gu L 296 del 12 novembre 2015, pag. 1).

8.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2015)0550].

9.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2017)0572].

10.

Gu L 3 del 6 gennaio 2016, pag. 16.

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