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Raccomandazione Commissione Ue 18 giugno 2019

Raccomandazione della Commissione europea sulla proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030

Parole chiave Parole chiave: Energia | Aria | Cambiamenti climatici | Efficienza energetica | Energie rinnovabili | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Commissione europea

Raccomandazione 18 giugno 2019

(Guue 3 settembre 2019 n. C 297)

Raccomandazione sulla proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030

La Commissione europea,

visto il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/Ce, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ue) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018.

(2) L'Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima l'8 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione.

(3) A norma del regolamento (Ue) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta italiana di piano nazionale integrato per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (Ue) 2018/1999. Detta valutazione2 è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa.

(4) Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

(5) La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

(6) Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (Ue) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi.

(7) In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio3 .

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica.

(8) Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti.

(9) Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all'Italia 20194 sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all'Italia5 presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

(10) Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione.

(11) Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

(12) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (Ue) 2018/1999. In questo contesto le conseguenze delle politiche e misure previste andrebbero valutate nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione6 .

(13) Nel piano integrato per l'energia e il clima definitivo l'Italia dovrebbe muovere dalle interconnessioni positive tra politiche e misure previste, evidenziate nella proposta di piano, per approfondire l'analisi delle interconnessioni programmatiche più problematiche, in particolare tra la dimensione della decarbonizzazione e quelle della sicurezza energetica e del mercato interno. È attesa un'analisi più dettagliata per quanto riguarda in particolare: i) le conseguenze del graduale abbandono degli impianti termoelettrici a carbone e la prospettata evoluzione del ruolo del gas nel mix energetico; ii) il modo in cui ottenere una forte penetrazione delle fonti rinnovabili; iii) l'effetto del meccanismo italiano di remunerazione della capacità sui prezzi per i consumatori di energia; iv) la prospettata evoluzione delle sovvenzioni ai combustibili fossili. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia.

(14) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente mettere in rilievo i margini di vantaggio competitivo e le potenziali sfide a livello mondiale che interessano il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Sarebbe bene fissare su tale base obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale.

Altrettanto utile sarebbe che il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo si soffermasse sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con gli interventi di economia circolare.

(15) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all'Italia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione7 ,

 

Raccomanda all'Italia d'intervenire per:

1. sostenere l'apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 30% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8 , così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (Ue) 2018/2001; presentare misure per conseguire l'obiettivo nel settore dei trasporti fissato all'articolo 25 della direttiva (Ue) 2018/2001; ridurre complessità e incertezza normativa e precisare i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (Ue) 2018/2001;

2. per quanto riguarda l'efficienza energetica, accertare che gli strumenti politici fondamentali illustrati nella proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima permettano risparmi adeguati anche nel periodo 2021-2030; nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo e nelle successive relazioni intermedie, dare adeguato riscontro ai previsti aggiornamenti e miglioramenti dei regimi di sostegno vigenti; disporne un consistente potenziamento che permetta di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico indicati; date le considerevoli potenzialità inespresse, continuare a operare per rafforzare le misure di efficienza energetica nell'edilizia (per gli edifici pubblici e privati, nuovi ed esistenti) e nei trasporti;

3. precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità; nel settore dell'energia elettrica, valutare l'adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; precisare la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono graduale degli impianti termoelettrici a carbone;

4. fissare obiettivi, tappe e calendari chiari per la realizzazione delle riforme dei mercati dell'energia programmate, in particolare per quanto riguarda i mercati all'ingrosso del gas naturale e il funzionamento dei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;

5. precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche;

6. ai fini della messa a punto del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, svolgere consultazioni con i Paesi limitrofi e nel gruppo ad alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (Cesec); esaminare ulteriormente le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell'Adriatico, al fine di ridurre l'impronta di carbonio della regione, attuare un approccio ecosistemico e sfruttare maggiormente le potenzialità di una più intensa cooperazione nel Mediterraneo;

7. elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili;

8. completare l'analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica sulla qualità dell'aria e sulle emissioni atmosferiche;

9. integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione, competenze e distribuzione del reddito, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di carbonio; completare l'approccio al superamento della povertà energetica includendo obiettivi specifici misurabili e dettagli sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle politiche indicate, come richiesto dal regolamento (Ue) 2018/1999.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019

Note ufficiali

1.

Gu L 328 del 21 dicembre 2018, pag. 1.

2.

SWD (2019) 264.

3.

Direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce (Gu L 315 del 14 novembre 2012, pag. 1).

4.

SWD (2019) 1011 final.

5.

COM (2019) 512 final del 5 giugno 2019.

6.

SWD (2019) 264.

7.

SWD (2019) 264.

8.

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21 dicembre 2018, pag. 82).

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