Dpcm 5 luglio 2002
Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato
Ultima versione disponibile al 27/09/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 5 luglio 2002
(Gu 14 settembre 2002 n. 216)
Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'articolo 8, comma 4;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 35, 36 e 37;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il dettato dell'articolo 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso lo stesso Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco ed il relativo rapporto di dipendenza funzionale del Corpo forestale dagli Enti parco medesimi, per l'espletamento dei servizi di cui al medesimo articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 settembre 1997, n. 223, recante l'istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, emesso in attuazione del disposto del citato articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto in particolare il dettato dell'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, il quale dispone che "presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è dislocato, ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i Comuni il cui territorio è in tutto od in parte inserito nel parco medesimo";
Vista la tabella B allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, contenente il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori dislocato in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali;
Vista altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 7-16 luglio 1999, con la quale è stato annullato il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, nella parte in cui si riferisce al parco nazionale dello Stelvio;
Considerata, alla luce della declaratoria della Corte costituzionale, l'esigenza di riformulare i contenuti del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 e ciò anche al fine di modificare la consistenza organica dei suddetti coordinamenti territoriali;
Decreta:
Articolo 1
1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di Regioni a statuto speciale o Province autonome, è dislocato, ai sensi dell'articolo 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.
2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.
3. Ad ogni coordinamento territoriale è assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.
4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sarà esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.
Articolo 2
1. Ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, nella propria circoscrizione, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, provvede alle dipendenze funzionali dell'ente parco:
a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;
b) ad assicurare il rispetto del regolamento del parco, del piano del parco, nonché delle ordinanze dell'ente parco;
c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia;
d) ad assistere l'ente parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 394 del 1991;
e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.
Articolo 3
1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, nonché all'armamento ed all'equipaggiamento.
2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli Enti parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo forestale dello Stato;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;
d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del coordinamento territoriale posti all'interno del perimetro del parco.
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli Enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del coordinamento territoriale.
3. Gli Enti parco doteranno il personale del Corpo forestale dello Stato che opera presso il coordinamento territoriale per l'ambiente di attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, conformi alle tipologie adottate dal Corpo forestale dello Stato.
Articolo 4
1. Il presente decreto non si applica nei confronti dei coordinamenti territoriali relativi agli Enti parco dello Stelvio, del Gran Paradiso e degli altri Enti parco i cui territori ricadono, sia pure parzialmente, nel perimetro di Regioni a statuto speciale o Province autonome. Per tali enti si provvederà tramite appositi provvedimenti sulla base dell'intesa da perfezionarsi in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.
Articolo 5
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2002
Allegato
Tabella A
Principali argomenti del corso per il personale del corpo forestale dello Stato destinato ai compiti di sorveglianza nei parchi nazionali
Fase | Contenuti |
1. Introduzione | Principi fondamentali in materia di tutela ambientale Nozioni di area protetta contenuti e finalità Classificazione Procedura di istituzione — Legge n. 394/1991 Dati statistici relativi alle aree protette in Italia |
2. Legislazione | Quadro normativo completo in materia di tutela e di gestione delle aree protette Convenzioni internazionali Direttive CEE Legislazione nazionale e regionale Pianificazione territoriale Gestione del territorio e norme operanti nel comparto forestale ed ambientale Norme attinenti le aree protette — Leggi n. 349/1986 e n. 394/1991 Gestione delle aree protette |
3. Il CFS come corpo di polizia e i suoi compiti specifici nella sorveglianza delle aree naturali | Il CFS come forza di polizia (legge n. 121/1981) e i suoi compiti specifici protette (legge n. 394/1991) Principi dei PG con riguardo alle aree protette: bracconaggio, danneggiamento, abusivismo, ecc. Principi di procedura penale Specifica dei reati ambientali — Riferimenti normativi |
4. Il servizio di istituto nei parchi nazionali e delle aree protette regionali | Compiti del CFS (articolo 21, legge n. 394/1991) e rapporti con il Ministero dell'ambiente |
5. Danno ambientale | Riferimenti normativi Procedura di valutazione Costituzione di parte civile di Ministeri e associazioni |
6. Sviluppo socio economico e aree protette | Dimensione interdisciplinare dei problemi ambientali Microeconomia e macroeconomia Sviluppo socio economico e aree protette |
7. Esercitazioni | Esercitazioni pratiche Escursioni didattiche Esperimenti — uso di strumentazione scientifica e tecnica |
Tabella B
Coordinamenti territoriali Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione coincidente con il territorio nei parchi nazionali | N. totale personale da dislocare |
-- | -- |
Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise | 43 |
Parco nazionale Alta Murgia | 90 |
Parco nazionale App.no Tosco Emiliano | 20 |
Parco nazionale Arcipelago Toscano | 60 |
Parco nazionale Aspromonte | 78 |
Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano | 192 |
Parco nazionale Cinque Terre | 25 |
Parco nazionale Circeo | 20 |
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi | 45 |
Parco nazionale Foreste Casentinesi | 46 |
Parco nazionale Gargano | 140 |
Parco nazionale Gran Paradiso (Piemonte) | 40 |
Parco nazionale Gran Sasso e M. Laga | 150 |
Parco nazionale Majella | 75 |
Parco nazionale Monti Sibillini | 70 |
Parco nazionale Pollino | 240 |
Parco nazionale Sila | 80 |
Parco nazionale Stelvio (Lombardia) | 48 |
Parco nazionale Val D'Agri e Lagonegrese | 90 |
Parco nazionale Val Grande | 25 |
Parco nazionale Vesuvio | 52 |
Totale . . . | 1629 |