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Decreto direttoriale MinSviluppo economico 10 luglio 2019

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto direttoriale 10 luglio 2019

(Gu 25 luglio 2019 n. 173)

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto, altresì, il comma 13 del medesimo articolo 30, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);

Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto" (Cup), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal Cipe;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione delle modalità operative della misura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto direttoriale 14 maggio 2019 e dell'articolo 30, comma 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Considerata, altresì, la necessità di consentire l'immediato invio da parte dei Comuni delle informazioni richieste per l'attivazione delle procedure di erogazione dei contributi, anche nelle more della definizione di modalità di trasmissione telematica attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Dl Crescita": il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

c) "decreto di assegnazione": il decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;

d) "Comune" o, congiuntamente, "Comuni": ciascuna delle 7.915 Amministrazioni comunali assegnatarie del contributo così come elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;

Articolo 2

Finalità e risorse

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Dl Crescita.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Dl Crescita, l'intervento di cui al presente decreto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147.

3. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previa periodica richiesta da parte del Ministero. Restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, previste dall'articolo 30 del Dl crescita, ai fini dell'erogazione del contributo.

Articolo 3

Interventi ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all'articolo 30, comma 3, del Dl Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.

2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.

Articolo 4

Contributo erogabile

1. Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.

2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente.

3. Per la copertura dei maggiori costi di cui al comma 2, il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2 e di quelli eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Articolo 5

Erogazione della prima quota di contributo

1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, le seguenti informazioni:

a) Codice unico di progetto (Cup); il Cup deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema Cup, selezionando uno dei template riferiti alla misura "Contributo Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile — Dl Crescita";

b) Codice identificativo di gara (Cig) per lavori;

c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) data prevista di fine lavori;

e) costo dell'opera da realizzare, come indicato nel quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.

2. Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento.

3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2, i Comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2.

4. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera e) e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

5. L'erogazione della prima quota di contributo è autorizzata dal Ministero nel Sistema Igrue — Sap di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse messe periodicamente a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

Erogazione del saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni:

a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;

b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori.

2. Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite con il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 2.

3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, determina l'importo del saldo del contributo spettante, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'articolo 5, e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

4. L'erogazione del saldo è autorizzata dal Ministero con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere è effettuato, sulla base dei dati forniti dai Comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Contributo Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile — Dl crescita".

Articolo 8

Informazione e pubblicità

1. I Comuni danno pubblicità dell'importo ricevuto ai sensi del presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 30 del Dl crescita.

2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna periodicamente l'elenco dei Comuni utilizzatori del contributo di cui al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per ciascuna opera pubblica finanziata.

Articolo 9

Rinvio

1. Con successivo decreto del Ministero sono disciplinate le modalità di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 13, del Dl Crescita nonché le circostanze di revoca del contributo.

 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2019

Allegato 1

Interventi ammissibili

(Articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 183 KB


Allegato 2

Schema di attestazione per l’erogazione della prima quota di contributo

(articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 127 KB


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