End of waste, il quadro delle disposizioni regionali
In recepimento delle norme ex direttiva 2009/98/Ce, l'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 prevede che un rifiuto termina di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
I criteri specifici fondati sulle suddette condizioni sono, in base allo stesso articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 elaborati dall’Ue e, in mancanza di questi, in via subordinata dal Ministro dell'ambiente.
Nella tabella che segue si indicano i conseguenti atti adottati dalle singole Regioni e/o Province autonome in tema di "Eow".
End of waste, il quadro delle disposizioni regionali
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Regione |
Rifiuto/Materiale Eow
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Atto
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Lazio
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Produzione di biometano da biogas derivante da attività di recupero di rifiuti non pericolosi |
Determinazione direttoriale 7 giugno 2019, n. G07807
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Lombardia
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Produzione di biometano anche da impianti di trattamento rifiuti |
Decreto dirigenziale 15 maggio 2019, n. 6785
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Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla "cessazione della qualifica del rifiuto" in seguito all’entrata in vigore della legge n. 55/2019 |
Circolare regionale 23 settembre 2019 | |
Veneto |
Cessazione del biogas come rifiuto e realizzazione di biometano quale prodotto, anche nel caso in cui esso derivi dal recupero di rifiuti
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Dgr 20 agosto 2019, n. 1233 |