Dlgs 14 maggio 2019, n. 50
Sicurezza delle ferrovie - Attuazione direttiva 2016/798/Ue
Ultima versione disponibile al 19/09/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
(Gu 10 giugno 2019 n. 134)
Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva (Ue) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
Vista la direttiva (Ue) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
Visto il regolamento (Ue) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (Ce) n. 881/2004;
Vista legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — legge europea 2015-2016, e, in particolare, l'articolo 18;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/Ce e 2004/51/Ce relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità
(omissis)
Articolo 2
Ambito di applicazione
(omissis)
Articolo 3
Definizioni
1. (omissis)
a) — m) (omissis)
n) "incidente grave": qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona oppure il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonché qualsiasi altro incidente con le stesse conseguenze avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per "seri danni" si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
o) — tt) (omissis)
Capo II
Sviluppo e gestione della sicurezza ferroviaria
Articolo 4
Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria
(omissis)
Articolo 5
Indicatori comuni di sicurezza
(omissis)
Articolo 6
Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza
(omissis)
Articolo 7
Norme nazionali in materia di sicurezza
(omissis)
Articolo 8
Sistemi di gestione della sicurezza
(omissis)
Capo III
Certificato e autorizzazione di sicurezza
Articolo 9
Certificato di sicurezza unico
(omissis)
Articolo 10
Cooperazione tra Ansfisa, Era e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici
(omissis)
Articolo 11
Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura
(omissis)
Articolo 12
Accesso alle strutture di formazione
(omissis)
Articolo 13
Manutenzione dei veicoli
(omissis)
Articolo 14
Deroghe al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
(omissis)
Capo IV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa)
(omissis)
Articolo 15
Principi che regolano l'attività e il funzionamento dell'Ansfisa
(omissis)
Articolo 16
Compiti in ambito ferroviario dell'Ansfisa
(omissis)
Articolo 17
Supervisione
(omissis)
Articolo 18
Principi che regolano le decisioni
(omissis)
Articolo 19
Relazione annuale
(omissis)
Capo V
Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
(omissis)
Articolo 20
Organismo investigativo nazionale
(omissis)
Articolo 21
Obbligo di indagine
(omissis)
Articolo 22
Disciplina del procedimento dell'indagine
(omissis)
Articolo 23
Procedura investigativa
(omissis)
Articolo 24
Relazioni dell'Organismo investigativo
(omissis)
Articolo 25
Informazioni da trasmettere all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie Era
(omissis)
Articolo 26
Raccomandazioni in materia di sicurezza
(omissis)
Articolo 27
Sistema di segnalazione volontaria
(omissis)
Capo VI
Reti funzionalmente isolate
(omissis)
Articolo 28
Certificato di idoneità all'esercizio
(omissis)
Articolo 29
Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e di veicoli
(omissis)
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30
Sanzioni
(omissis)
Articolo 31
Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
Articolo 32
Abrogazione
(omissis)
Articolo 33
Clausola di invarianza finanziaria
(omissis)
Articolo 34
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
ndicatori comuni di sicurezza (Common safety indicator — Csi)
(omissis)
Allegato II
Notifica delle norme nazionali di sicurezza
(omissis)
Allegato III
Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato Ecm o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione
(omissis)