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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 2 luglio 2002, n. 6077

Urbanistica ed edilizia - Domanda di risarcimento dei danni - Controversie riguardanti rapporti tra privati - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussiste

Tar Lazio

Sentenza 2 luglio 2002, n. 6077

 

(omissis)

Fatto

Con ricorso notificato in data 20.4./5.5.2000 la sig.ra (...) ha impugnato la nota del Comune di Marino prot. n. 7986 in data 29.2.2000, diretta al legale della ricorrente, con la quale veniva data risposta a una richiesta di documenti relativi alle opere edilizie eseguite dalla sig.ra (..) nella propria unità immobiliare sita in via S. Antonio n. 11.

La ricorrente, dopo avere affermato che le opere abusivamente eseguite dalla sig.ra (..) hanno provocato gravi danni alle strutture della palazzina e all'appartamento di sua proprietà, ha dedotto i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per erronea e omessa attività di verifica e controllo nonostante le sollecitazioni formulate, negligenza e imperizia dei tecnici e quindi conseguente erroneità delle determinazioni amministrative, omissione di verifiche e controlli dovuti ex articolo 4 legge n. 47/85.

Vi sono state gravi omissioni comunali in ordine alla denuncia inoltrata dalla ricorrente il 5.12.1998, con conseguente situazione di palese carenza dell'atto impugnato.

2) Violazione degli articoli 4 e 7 della legge n. 47/85 e articolo 7 della legge n. 241/90.

Dalla mancata attivazione dei procedimenti di controllo della regolarità dell'attività edilizia sono derivati danni all'immobile della ricorrente e alla struttura condominiale, dei quali deve risponderne direttamente il Comune, con solidale responsabilità della sig.ra (..).

 

La sig.ra (..) si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia fra privati in materia di diritti soggettivi, e per indeterminatezza della domanda; in via subordinata è stato chiesto il rigetto del ricorso, non esistendo alcun accertamento tecnico che abbia evidenziato l'esistenza dei danni lamentati dalla sig.ra (...), nè una loro anche sola approssimativa valutazione.

Alla pubblica udienza del 2.5.2002 il ricorso è passato in decisione.

 

Diritto

Va premesso che il ricorso, proposto per l'impugnazione della nota del Comune di Marino n. 7986 del 29.2.2000, non contiene nelle conclusioni alcuna domanda di annullamento ma soltanto una domanda di risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà della ricorrente e alle parti condominiali dalle opere edilizie eseguite dalla controinteressata.

La predetta nota comunale si limita a dare notizia al legale della sig.ra (...), che aveva inoltrato una richiesta di accesso ai documenti, di due denuncie di inizio attività presentate dalla controinteressata per i lavori da eseguire nell'immobile di via S. Antonio n. 11, piano terzo, e del provvedimento adottato in relazione alla prima, avvertendo altresì che la documentazione relativa alla pratica edilizia in questione era visibile presso l'Ufficio competente.

Tale atto non ha alcun contenuto provvedimentale, in quanto non attribuisce alcun nuovo assetto ai rapporti giuridici coinvolti, limitandosi a fornire informazioni e positiva risposta alla richiesta di accesso ai documenti inoltrata con nota del 17.2.2000; esso è, pertanto, priva di efficacia lesiva della sfera giuridica della ricorrente.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nella parte in cui può essere considerato come normale ricorso impugnatorio (sul principio generale della non impugnabilità degli atti di comunicazione cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.2.1998, n. 178).

Quanto alla menzionata domanda risarcitoria, essa va respinta nei confronti del Comune, non essendo nel caso in esame ravvisabile una lesione della posizione soggettiva della ricorrente derivante da illegittimo esercizio di attività amministrativa o da comportamento dell'Amministrazione, che costituisce il necessario presupposto della domanda di risarcimento del danno (cfr. Cons. SS.UU., 22.7.1999, n. 500).

Né tale domanda può essere favorevolmente valutata in relazione alla denunciata inerzia comunale circa l'attività di controllo e verifica dell'attività edilizia posta in essere dalla controinteressata, che avrebbe provocato i danni lamentati. Trattandosi, invero, di lavori interni eseguiti in base a denuncia di inizio attività, il Comune aveva soltanto l'obbligo di riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'esecuzione dei lavori denunciati; tale attività risulta effettivamente svolta dall'Amministrazione, che, in relazione alla DIA del 30.11.1995, diffidava, in data 19.12.1995, l'interessata dal dare corso ai lavori relativi alla scala interna e, in relazione alla DIA del 13.11.1996, emetteva una ulteriore diffida in data 19.11.1996.

Non è, pertanto, ravvisabile alcun illegittimo comportamento omissivo del Comune di Marino in ordine alla vicenda in esame, dovendosi anche considerare che la ricorrente, pur sostenendo in questa sede che i lavori in questione sarebbero stati eseguiti, insieme ad ulteriori opere abusive, prima dell'invio della DIA del 13.11.1996, omise per i due anni di chiedere l'intervento del Comune, avendo inoltrato soltanto in data 5.12.1998 una richiesta di accertamento tecnico in ordine ai lavori eseguiti, al quale, dopo una prima risposta negativa e una nuova richiesta del 30.3.1999, il Comune dette seguito effettuando un sopraluogo in data 12.5.1999.

 

La domanda risarcitoria proposta nei confronti della controinteressata, della quale è stata chiesta la condanna in solido con il Comune di Marino, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Premesso che una responsabilità solidale ex articolo 2055 Codice civile non potrebbe in ogni caso configurarsi, essendo nettamente distinti, sotto il profilo genetico e ontologico, il fatto dannoso consistente nell'illegittimo esercizio della funzione pubblica in materia edilizia e il fatto illecito del privato esecutore di lavori che abbiano arrecato danni ai vicini, deve rilevarsi che la ricorrente riconduce in sostanza le proprie domande di risarcimento del danno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto esse "confluiscono ope legis nella valutazione provvedimentale e comportamentale della PA ex articoli 34 e 35 Dlgs n. 80/98, trattandosi all'evidenza di atti, provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia".

Tale assunto è erroneo poiché il risarcimento del danno ingiusto derivante da atti o comportamenti della PA nella materia in questione rientra in effetti nella nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dagli articoli 34 e 35 del Dlgs n. 80 del 1998, come modificato dall'articolo 7 della legge 21.7.2000, n. 205, ma, ove la questione risarcitoria attenga a rapporti tra privati, venendo in considerazione fatti e comportamenti di soggetti agenti "iure privatorum", essa è proponibile dinanzi alla giurisdizione ordinaria con il giudizio risarcitorio civile, in base al principio generale secondo cui, il giudice ordinario è il giudice naturale delle controversie fra privati, mentre il giudice amministrativo è il giudice naturale delle controversie fra privati e pubblica amministrazione.

Tale principio è agevolmente desumibile dalla nuova disciplina introdotta dal legislatore delegato dal 1998, che riferisce la nuova giurisdizione esclusiva in materia edilizia ed urbanistica alle "controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche" (articolo 34, primo comma, Dlgs n. 80/98), estendendola alle controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali e, in particolare, a quelle relative al risarcimento del danno, con la precisazione che la domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice amministrativo può riguardare una amministrazione pubblica o un gestore di pubblico servizio (articolo 35, secondo comma, Dlgs cit.).

Deve, pertanto, escludersi che la nuova configurazione della giurisdizione esclusiva in materia edilizia ed urbanistica attribuisca al giudice amministrativo competenza in materia di illecito civile anche nei confronti di soggetti privati non investiti di pubblici poteri, in relazione ad attività non consistenti nello svolgimento di funzioni o servizi pubblici.

In conclusione, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sig.ra (..) per i danni che la ricorrente sostiene essere stati prodotti dai lavori edilizi eseguiti dalla controinteressata all'interno della propria unità immobiliare.

Per le esposte considerazioni il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.

Le spese processuali possono essere equitativamente compensate fra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge, come indicato in motivazione, il ricorso proposto come in epigrafe da (...).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma,il 2 maggio 2002, in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

(omissis)

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2002.

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