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Regolamento Commissione Ue 2019/856/Ue

Regolamento che integra la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Commissione europea

Regolamento 26 febbraio 2019, n. 2019/856/Ue

(Guue 28 maggio 2019 n. L 140)

Regolamento che integra la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1 , in particolare l'articolo 10-bis, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/Ce ed attuato sulla base della decisione 2010/670/Ue della Commissione2 ; in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni della Corte dei conti3 .

(2) Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie convenzionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.

(3) Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")4 .

(4) È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto progetto.

(5) Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili, l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.

(6) Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione del progetto.

(7) La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione.

(8) Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la manifestazione di interesse e la domanda completa.

(9) I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri settori.

(10) I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficientemente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

(11) È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi.

(12) La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni.

(13) Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta comune a norma del regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione (5), dovrebbero essere gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti.

(5) Regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18 novembre 2010, pag. 1).

(14) La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'innovazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario.

(15) Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché allo sviluppo del fondo per l'innovazione.

(16) Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel regolamento finanziario.

(17) È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione,

ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/Ce per quanto riguarda:

a) gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/Ce;

b) le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;

c) la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;

d) la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;

e) l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;

f) la governance del fondo per l'innovazione;

g) la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "chiusura finanziaria": il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;

2) "entrata in esercizio": il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;

3) "progetto su piccola scala": un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7500000 eur.

Articolo 3

Obiettivi operativi

Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:

a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;

c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 4

Forme di sostegno del fondo per l'innovazione

Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:

a) sovvenzioni;

b) contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;

c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/Ce, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"), in particolare premi e appalti.

Capo II

Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni

Articolo 5

Costi pertinenti

1. Ai fini dell'articolo 10-bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/Ce, i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.

Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.

2. I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.

Articolo 6

Erogazione delle sovvenzioni

1. Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.

2. Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:

a) chiusura finanziaria;

b) entrata in esercizio.

3. Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.

4. Fino al 40% dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto, compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.

5. Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'articolo 13.

Articolo 7

Disposizioni generali in materia di recuperi

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

3. Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

Articolo 8

Disposizioni particolari in materia di recuperi

1. L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.

2. Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75% della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.

3. Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.

4. Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Inviti a presentare proposte

1. I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

2. La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:

a) l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;

b) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto;

c) i tipi di progetti o settori mirati;

d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande;

e) informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;

f) nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;

g) ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte;

h) ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri.

Articolo 10

Procedura di presentazione delle domande

1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:

a) la manifestazione di interesse;

b) la domanda completa.

2. Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.

4. È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.

Articolo 11

Criteri di selezione

1. La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri:

a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte;

c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;

d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi;

e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento.

2. Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

Articolo 12

Procedura di selezione

1. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/Ce. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.

Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non il criterio di cui alla medesima disposizione, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.

3. Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'articolo 11. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e predispone un elenco dei progetti preselezionati.

4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:

a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;

b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;

c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;

d) l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro,

e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;

f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;

g) la quantità prevista di CO2 stoccato;

h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.

5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

6. È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.

Articolo 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

1. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.

2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.

3. Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:

a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;

b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;

c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;

d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto.

4. Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100% dei costi pertinenti.

Capo III

Disposizioni specifiche applicabili alle forme di sostegno del fondo per l'innovazione diverse dalle sovvenzioni

Articolo 14

Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione

1. Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/Ce.

2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.

Articolo 15

Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario

1. Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.

2. I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Governance

Articolo 16

Attuazione del fondo per l'innovazione

1. La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2. I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.

Articolo 17

Designazione degli organi esecutivi

1. Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.

La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.

2. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.

3. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

4. Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.

Articolo 18

Mansioni dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere incaricato della gestione complessiva dell'invito a presentare proposte, dell'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti selezionati. A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:

a) organizzazione dell'invito a presentare proposte;

b) organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi;

c) organizzazione della selezione dei progetti, comprese la valutazione dei progetti o la valutazione di dovuta diligenza e la classificazione dei progetti;

d) consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva;

e) assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;

f) sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione;

g) predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;

h) verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti;

i) monitoraggio dell'attuazione dei progetti;

j) comunicazione con i promotori dei progetti;

k) rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione;

l) informativa finanziaria;

m) azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali e lo sviluppo del logo del fondo per l'innovazione;

n) gestione della condivisione delle conoscenze;

o) sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti.

p) qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.

Articolo 19

Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta

1. Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 58/2003 del Consiglio5 e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la forma di atto di delega a norma del regolamento (Ce) n. 58/2003.

2. Ove gli importi erogati in regime di gestione diretta siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l'innovazione.

3. Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un'agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l'innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Dette entrate con destinazione specifica coprono anche tutti i costi amministrativi per l'attuazione del fondo per l'innovazione. La Commissione può utilizzare al massimo il 5% della dotazione del fondo per l'innovazione per coprire i propri costi di gestione.

4. Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l'innovazione può essere finanziato anche da un altro programma dell'Unione, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione è calcolato su base proporzionale.

Articolo 20

Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

1. La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.

2. La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.

3. La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (Bei). Ai fini della delega la Commissione e la Bei concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della Bei.

4. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/Ce, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/Ce fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 9 o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15.

Articolo 21

Ruolo degli Stati membri

1. Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.

2. Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:

a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno;

b) i progetti di decisioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1;

c) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.

3. Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:

a) nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;

b) nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;

c) nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.

4. La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 22

Ruolo dei portatori di interessi

La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Capo V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 23

Monitoraggio e rendicontazione

1. L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.

2. Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'articolo 27.

3. L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.

4. L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.

5. Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa attuazione.

6. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo per l'innovazione.

7. Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:

a) entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;

b) entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.

La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.

I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Valutazione

1. Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.

2. Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/Ce e all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.

4. La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Capo VI

Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze

Articolo 25

Audit

1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 26.

2. La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.

Articolo 26

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità

1. I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.

2. I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.

3. Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico.

4. I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2019

Note ufficiali

1.

Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32.

2.

Decisione 2010/670/Ue della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 290 del 6 novembre 2010, pag. 39).

3.

Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'Ue: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf

4.

Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, (Ue) n. 1301/2013, (Ue) n. 1303/2013, (Ue) n. 1304/2013, (Ue) n. 1309/2013, (Ue) n. 1316/2013, (Ue) n. 223/2014, (Ue) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 (Gu L 193, del 30 luglio 2018, pag. 1).

5.

Regolamento (Ce) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (Gu L 11 del 16 gennaio 2003, pag. 1).

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