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Commissione europea

Raccomandazione 8 maggio 2019, n. 2019/786/Ue

(Bur 16 maggio 2019 n. L 127)

Raccomandazione sulla ristrutturazione degli edifici

[notificata con il numero C(2019) 3352]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell'Unione, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Unione europea. La direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio1 modificata dalla direttiva (Ue) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2 , fissa un obiettivo principale di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030. La direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce un obiettivo vincolante di energia proveniente da fonti rinnovabili a livello dell'Unione di almeno il 32 % entro il 2030.

(2) Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % del consumo finale di energia.

(3) L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), incoraggia gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenuto conto del fatto che quasi il 50 % dell'energia finale dell'Unione è usata per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione è legato agli sforzi di quest'ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all'efficienza energetica, ricorrendo al principio dell'"efficienza energetica in primis", nonché valutando l'utilizzo delle energie rinnovabili.

(4) La Commissione ha evidenziato l'importanza dell'efficienza energetica e il ruolo del settore edilizio per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione e la transizione verso l'energia pulita nella comunicazione sull'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia4 , nella comunicazione sulla strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici5 e nella comunicazione sulla visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra6 . Quest'ultima comunicazione sottolinea che le misure di efficienza energetica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento di un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e ridurre il consumo energetico almeno della metà rispetto al 2005.

(5) Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.

(6) La direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio7 sulla prestazione energetica nell'edilizia ("direttiva Prestazione energetica nell'edilizia") rappresenta la legislazione principale, insieme alla direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio8 e al regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio9 , in materia di efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030. La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia ha due obiettivi complementari: accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e promuovere l'ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita.

(7) Nel 2018 la direttiva Prestazione energetica nell'edilizia è stata modificata dalla direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio10 per accelerare la ristrutturazione degli edifici nell'Unione.

(8) Perché l'Unione raggiunga e sostenga tassi di ristrutturazione più alti sono di fondamentale importanza strumenti finanziari adeguati per superare i fallimenti del mercato, una forza lavoro adeguata e con le giuste competenze e l'accessibilità economica per tutti i cittadini. L'ammodernamento dell'ambiente edificato che coinvolga tutte le parti interessate e tenga conto delle questioni legate alla sicurezza, all'accessibilità economica, all'ambiente e all'economia circolare richiede un approccio integrato e coerenza tra tutte le politiche rilevanti.

(9) Le modifiche della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia creano un percorso chiaro verso il raggiungimento entro il 2050 nell'Unione di un parco di edifici a basse e zero emissioni, modulato su tabelle di marcia nazionali con tappe e indicatori di avanzamento interni, nonché sostenuto da finanziamenti e investimenti pubblici e privati. Sono necessarie strategie di ristrutturazione nazionali a lungo termine con una solida componente finanziaria in linea con i requisiti dell'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, al fine di garantire la ristrutturazione degli edifici esistenti per renderli ad alta efficienza energetica e decarbonizzati entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi di tutti gli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

(10) Oltre a tassi di ristrutturazione più rapidi, è necessario un aumento sostenuto delle ristrutturazioni profonde in tutta l'Unione. In conformità con l'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, sono necessarie strategie nazionali che contengano orientamenti chiari e una rassegna delle azioni misurabili e mirate, nonché promuovano un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie confrontate ai problemi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell'accessibilità economica.

(11) Per garantire che le misure finanziarie relative all'efficienza energetica siano applicate nel modo migliore alla ristrutturazione degli edifici, la direttiva Prestazione energetica nell'edilizia riveduta impone di ancorare tali misure finanziarie alla qualità dei lavori di ristrutturazione, alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti dalla ristrutturazione. È necessario recepire nel diritto nazionale i requisiti dell'articolo 10 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, per garantire che le misure finanziarie di efficienza energetica vengano ancorate alla prestazione energetica, al livello di certificazione o qualifica, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, impiegando valori standard o un altro metodo trasparente e proporzionato.

(12) È opportuno acquisire dati di elevata qualità sul parco immobiliare, ottenibili in parte dalle banche degli attestati di prestazione energetica che quasi tutti gli Stati membri stanno costituendo e gestendo. Queste banche dati possono essere utilizzate per la verifica della conformità e la produzione di statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali. Sono necessarie misure di recepimento dell'articolo 10 per consentire la raccolta di dati sul consumo energetico misurato o calcolato di determinati edifici e per rendere disponibili dati aggregati e resi anonimi.

(13) Le modifiche della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia aggiornano inoltre il quadro generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Per assicurare trasparenza e coerenza è necessario recepire nel diritto nazionale i requisiti dell'allegato I della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia.

(14) Occorre recepire nel diritto nazionale i requisiti dell'articolo 20, paragrafo 2, modificato della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia per aumentare la quantità di informazioni da fornire a proprietari o locatari di edifici o di unità abitative e garantire che tali informazioni vengano messe a disposizione mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.

(15) Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (Ue) 2018/844 entro il 10 marzo 2020.

(16) Il recepimento completo e l'attuazione efficace della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia modificata sono fondamentali per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del 2030 e far muovere l'Unione verso la piena decarbonizzazione dei parchi di edifici nazionali entro il 2050.

(17) La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale nella concezione dei regolamenti edilizi e nell'attuazione dei requisiti tecnici relativi alle ristrutturazioni, alle certificazioni edilizie e ai sistemi tecnici per l'edilizia secondo le modalità più adatte alle condizioni climatiche e ai parchi di edifici nazionali. La presente raccomandazione mira a spiegare la sostanza di tali requisiti tecnici e i diversi modi per raggiungere gli obiettivi della direttiva. Essa inoltre presenta l'esperienza e le migliori pratiche osservate dalla Commissione tra gli Stati membri.

(18) La Commissione si impegna a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione efficace della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia. A tal fine è stata stilata la presente raccomandazione, in modo da illustrare più dettagliatamente come leggere e applicare al meglio determinate disposizioni della direttiva nel contesto del recepimento nazionale. In particolare, lo scopo è garantire una comprensione uniforme tra gli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento. La presente raccomandazione non modifica gli effetti giuridici della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia né reca pregiudizio all'interpretazione vincolante della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia da parte della Corte di giustizia. La presente raccomandazione riguarda argomenti contenuti nella direttiva Prestazione energetica nell'edilizia che sono complessi, difficili da recepire e caratterizzati da un elevato potenziale in termini di impatto sull'efficienza energetica degli edifici. La presente raccomandazione è incentrata sulle disposizioni relative alla ristrutturazione di edifici e riguarda gli articoli 2 bis, 10, 20 e l'allegato I della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, che contengono disposizioni relative alle strategie di ristrutturazione a lungo termine, ai meccanismi di finanziamento, agli incentivi, all'informazione e al calcolo della prestazione energetica degli edifici. Le disposizioni della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia relative all'ammodernamento e ai sistemi tecnici per l'edilizia sono trattate in un'altra raccomandazione.

(19) Pertanto, la presente raccomandazione dovrebbe consentire agli Stati membri di ottenere risultati incisivi in termini di prestazione energetica del parco immobiliare ristrutturato,

Ha adottato la presente raccomandazione:

1. In sede di recepimento dei requisiti fissati dalla direttiva (Ue) 2018/844 gli Stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida di cui all'allegato della presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

3. La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019

Allegato

Linee guida

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 820 KB


Note ufficiali

1.

Direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce (Gu L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

2.

Direttiva (Ue) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

3.

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

4.

Valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 un materia di clima ed energia [SWD(2014) 255 final].

5.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final].

6.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra [COM(2018) 773 final].

7.

Direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (Gu L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

8.

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

9.

Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

10.

Direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica (Gu L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

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