Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento delegato 7 marzo 2019, n. 2019/714/Ue

(Guue 10 maggio 2019 n. L 123)

Regolamento che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini 1 , in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini debba essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Il numero minimo per ogni Stato membro è indicato nell'allegato I di tale regolamento.

(2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(3) Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (Ue) 2018/937 2 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. Tale decisione, che è entrata in vigore il 3 luglio 2018, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2019-2024, che inizia il 2 luglio 2019.

È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (Ue) n. 211/2011 al fine di rispecchiare le nuove regole nel numero minimo di firmatari per Stato membro che vi figura. La modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 luglio 2019, quando inizia la legislatura 2019-2024. Se tuttavia il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea dovesse essere prorogato oltre tale data, la modifica dovrebbe diventare applicabile al termine della proroga. Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I.

(4) In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 211/2011, gli organizzatori di una proposta d'iniziativa dei cittadini sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5) L'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 211/2011 dispone che per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione gli organizzatori si servano del modulo figurante nell'allegato VII.

(6) I moduli di cui agli allegati II e VII del regolamento (Ue) n. 211/2011 riportano una nota che informa sulle modalità di trattamento dei dati personali degli organizzatori e dei promotori dell'iniziativa. Le informazioni contenute nella nota devono essere abbreviate e semplificate al fine di evitare confusione con l'informativa sulla privacy usata per il trattamento dei dati in questione.

(7) Il testo delle note fa riferimento al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Dall'11 dicembre 2018 il regolamento (Ce) n. 45/2001 è abrogato e sostituito dal regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 . Il riferimento al regolamento (Ce) n. 45/2001 dovrebbe pertanto essere rimosso da tali note.

(8) L'allegato I del regolamento (Ue) n. 211/2011 dovrebbe pertanto essere sostituito e gli allegati II e VII dovrebbero essere modificati di conseguenza,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 211/2011 è così modificato:

(1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

(2) nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:

"(1) Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.

Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.";

(3) nell'allegato VII, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:

"(1) Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.

Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 2 luglio 2019 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Belgio 15.750
Bulgaria 12.750
Repubblica ceca 15.750
Danimarca 10.500
Germania 72.000
Estonia 5.250
Irlanda 9.750
Grecia 15.750
Spagna 44.250
Francia 59.250
Croazia 9.000
Italia 57.000
Cipro 4.500
Lettonia 6.000
Lituania 8.250
Lussemburgo 4.500
Ungheria 15.750
Malta 4.500
Paesi Bassi 21.750
Austria 14.250
Polonia 39.000
Portogallo 15.750
Romania 24.750
Slovenia 6.000
Slovacchia 10.500
Finlandia 1.500
Svezia 15.750

Note ufficiali

1.

Gu L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

2.

Decisione (Ue) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (Gu L 165 I del 2.7.2018, pag. 1).

3.

Regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

4.

Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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