Regolamento Commissione Ue 2019/636/Ue
Inquinanti organici persistenti (Pop) - Modifica degli allegati IV e V del regolamento 850/2004/Ce
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Commissione europea
Regolamento 23 aprile 2019, n. 2019/636/Ue
(Guue 24 aprile 2019 n. L 109)
Regolamento recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/Ce del Consiglio2 , nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito "il protocollo"), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/Ce del Consiglio3 .
(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il "pentaclorofenolo") nell'allegato A (eliminazione) della convenzione.
(3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.
(4) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati4 . I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo.
(5) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 ,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019
Allegato
Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati come segue:
1) Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente:
Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
Sostanza | Numero Cas | Numero Ce | Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) |
"Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri | 87-86-5 e altri | 201-778-6 e altri | 100 mg/kg" |
2) All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
"Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce (1) | Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2) | Operazione | |
10 | RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI | Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10000 mg/kg; Aldrin: 5000 mg/kg; Clordano: 5000 mg/kg; Clordecone: 5000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5000 mg/kg; Dieldrin: 5000 mg/kg; Endosulfan: 5000 mg/kg; Endrin: 5000 mg/kg; Eptacloro: 5000 mg/kg; Esabromobifenile: 5000 mg/kg; Esabromociclododecano (3):1000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5000 mg/kg Mirex: 5000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5000 mg/kg; Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: 1000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg Naftaleni policlorurati (*): 1000 mg/kg; Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10000 mg/kg; Toxafene: 5000 mg/kg; | È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/Ce; 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/Ce del Consiglio (6); 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale. |
1001 | Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) | ||
100114 (*) | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | ||
100116 (*) | Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | ||
1002 | Rifiuti dell'industria siderurgica | ||
100207 (*) | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | ||
1003 | Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio | ||
100304 (*) | Scorie della produzione primaria | ||
100308 (*) | Scorie saline della produzione secondaria | ||
100309 (*) | Scorie nere della produzione secondaria | ||
100319 (*) | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | ||
100321 (*) | Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose | ||
100329 (*) | Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose | ||
1004 | Rifiuti della metallurgia termica del piombo | ||
100401 (*) | Scorie della produzione primaria e secondaria | ||
100402 (*) | Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | ||
100404 (*) | Polveri dei gas di combustione | ||
100405 (*) | Altre polveri e particolato | ||
100406 (*) | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
1005 | Rifiuti della metallurgia termica dello zinco | ||
100503 (*) | Polveri dei gas di combustione | ||
100505 (*) | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
1006 | Rifiuti della metallurgia termica del rame | ||
100603 (*) | Polveri dei gas di combustione | ||
100606 (*) | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
1008 | Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi | ||
100808 (*) | Scorie saline della produzione primaria e secondaria | ||
100815 (*) | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | ||
1009 | Rifiuti della fusione di materiali ferrosi | ||
100909 (*) | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | ||
16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO | ||
1611 | Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari | ||
161101 (*) | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose | ||
161103 (*) | Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose | ||
17 | RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) | ||
1701 | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | ||
170106 (*) | Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose | ||
1705 | Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio | ||
170503 (*) | Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | ||
1709 | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione | ||
170902 (*) | Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB | ||
170903 (*) | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose | ||
19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUe REFLUe FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE | ||
1901 | Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti | ||
190107 (*) | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
190111 (*) | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | ||
190113 (*) | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | ||
190115 (*) | Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | ||
1904 | Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione | ||
190402 (*) | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | ||
190403 (*) | Fase solida non vetrificata" | ||
(1) 2000/532/Ce: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (Gu L 226 del 6.9.2000, pag. 3). (2) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale. (3) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano. (4) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee En 12766-1 ed En 12766-2. (5) Direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (Gu L 182 del 16.7.1999, pag. 1). (6) Decisione 2003/33/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/Ce (Gu L 11 del 16.1.2003, pag. 27). (*) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa. |
Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
PCDD | TEF |
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | TEF |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |
Note ufficiali
Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
Decisione 2006/507/Ce del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Gu L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
Decisione 2004/259/Ce del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Gu L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
Regolamento (Ce) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (Ce) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (Ue) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Gu L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (Ue) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Gu L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (Ue) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 80 del 31.3.2016, pag. 17).
Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22.11.2008, pag. 3).