Sostanze pericolose

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Regolamento Commissione Ue 2019/636/Ue

Inquinanti organici persistenti (Pop) - Modifica degli allegati IV e V del regolamento 850/2004/Ce

Ultima versione disponibile al 14/10/2024

Commissione europea

Regolamento 23 aprile 2019, n. 2019/636/Ue

(Guue 24 aprile 2019 n. L 109)

Regolamento recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/Ce del Consiglio2 , nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito "il protocollo"), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/Ce del Consiglio3 .

(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il "pentaclorofenolo") nell'allegato A (eliminazione) della convenzione.

(3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

(4) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati4 . I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo.

(5) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 ,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Allegato

Gli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1) Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente:

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza

Numero Cas

Numero Ce

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

"Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg"

2) All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce (1)

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10000 mg/kg;

Aldrin: 5000 mg/kg;

Clordano: 5000 mg/kg;

Clordecone: 5000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5000 mg/kg;

Dieldrin: 5000 mg/kg;

Endosulfan: 5000 mg/kg;

Endrin: 5000 mg/kg;

Eptacloro: 5000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5000 mg/kg;

Esabromociclododecano (3):1000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5000 mg/kg

Mirex: 5000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5000 mg/kg;

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: 1000 mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg

Naftaleni policlorurati (*): 1000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10000 mg/kg;

Toxafene: 5000 mg/kg;

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

— formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

— miniere di sale;

— discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/Ce;

2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/Ce del Consiglio (6);

3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

1001

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

100114 (*)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

100116 (*)

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

1002

Rifiuti dell'industria siderurgica

100207 (*)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1003

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

100304 (*)

Scorie della produzione primaria

100308 (*)

Scorie saline della produzione secondaria

100309 (*)

Scorie nere della produzione secondaria

100319 (*)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

100321 (*)

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

100329 (*)

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

1004

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

100401 (*)

Scorie della produzione primaria e secondaria

100402 (*)

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

100404 (*)

Polveri dei gas di combustione

100405 (*)

Altre polveri e particolato

100406 (*)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

1005

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

100503 (*)

Polveri dei gas di combustione

100505 (*)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

1006

Rifiuti della metallurgia termica del rame

100603 (*)

Polveri dei gas di combustione

100606 (*)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

1008

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

100808 (*)

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

100815 (*)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

1009

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

100909 (*)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1611

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

161101 (*)

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

161103 (*)

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

1701

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170106 (*)

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

1705

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

170503 (*)

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

1709

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170902 (*)

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

170903 (*)

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUe REFLUe FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

1901

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

190107 (*)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

190111 (*)

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

190113 (*)

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

190115 (*)

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

1904

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

190402 (*)

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

190403 (*)

Fase solida non vetrificata"

(1) 2000/532/Ce: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (Gu L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(2) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(3) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee En 12766-1 ed En 12766-2.

(5) Direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (Gu L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(6) Decisione 2003/33/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/Ce (Gu L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(*) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

 

Note ufficiali

1.

Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

2.

Decisione 2006/507/Ce del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Gu L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

3.

Decisione 2004/259/Ce del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Gu L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

4.

Regolamento (Ce) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (Ce) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (Ue) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Gu L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (Ue) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Gu L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (Ue) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 80 del 31.3.2016, pag. 17).

5.

Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

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