Imballaggi

Normativa Vigente

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Dm Salute 7 febbraio 2019, n. 30

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Modifiche al Dm 21 marzo 1973

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero della salute

Decreto 7 febbraio 2019, n. 30

(Gu 9 aprile 2019 n. 84)

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;

Visto il regolamento n. 1935/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il regolamento (Ce) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un'azienda interessata;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea, effettuata in data 22 settembre 2016, ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 maggio 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Inserimento di una nuova sostanza

1. All'allegato II, sezione 1: "Materie plastiche, parte A — Resine" del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce:

 

Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
N,N,N',N'-tetrachis
(2-idrossipropil)-adipammide
per la produzione di dispersioni polimeriche di poliolefine funzionalizzate con gruppi acrilici e/o anidridi, utilizzate come rivestimenti su metalli, alla percentuale di impiego massima del 6% rispetto al peso secco della dispersione. Per tutti i tipi di alimenti, in condizioni di contatto di sterilizzazione e/o pastorizzazione seguite da conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore

Articolo 2

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2019

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