Rifiuti

Normativa Vigente (Normativa regionale)

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Dgr Piemonte 29 marzo 2019, n. 53-8664

Servizio rifiuti - Approvazione dello Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Regione Piemonte

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 53-8664

(Bur 4 aprile 2019 n. 14)

Approvazione dello Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale ai sensi degli articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

— la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante ""Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" ha disposto all'art 7 la riorganizzazione del sistema di governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali così individuati:

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

— l'articolo 8 della Lr 1/2018 dispone che i comuni esercitino in forma associata le seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite complessivamente dalla seguenti funzioni:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;

c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;

g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai Comuni.

— l'articolo 10 della Lr 1/2018 prevede che l'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, avvenga in forma associata dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, attraverso un'apposita Conferenza d'Ambito che opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite da una apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

— l'articolo 33 della Lr 1/2018 prevede che i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province provvedano a stipulare la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

preso atto che :

— la Lr 1/2018 prevede che la Conferenza d'Ambito per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, sia così composta:

a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;

b) dalla Sindaca o dal Sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente  o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;

c) dalla Sindaca o dal Sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;

d) dalle o dai Presidenti delle Province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del Consiglio provinciale;

— la Conferenza d'Ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai Comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

— la Conferenza d'Ambito si avvale di una a struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del Dlgs 267/2000 per l'esercizio delle le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

Dato atto della necessità, ai sensi dell'articolo 33 comma 6 della Lr 1/2018 di approvare lo schema di Convenzione tipo per dare attuazione alla costituzione della Conferenza d'Ambito regionale, al fine di garantire il processo di riorganizzazione del livello di governance, relativo alle funzioni inerenti la realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa e all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico, vista l'importanza e la strategicità del sistema.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del documento "Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Dlgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti;

vista la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti ;

visto il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

vista la legge regionale n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti";

vista la Dcr n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

acquisito il parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 nella seduta del 28 marzo 2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della Dgr n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Dgr n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

 

delibera

— di approvare, in attuazione dell'articolo 33 comma 6 della Lr 1/2018 lo "Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

— di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Lr n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato1

Schema di Convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale

(articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 58 KB


Note ufficiali

1.

Il presente atto stabilisce il contenuto minimo della Convenzione per l'istituzione della Conferenza d'Ambito. Gli Enti componenti la Conferenza sono invitati ad integrare il testo, qualora necessario, con ulteriori previsioni coerenti con quanto previsto dal presente atto, con la legge regionale 1/2018 e con il decreto legislativo 267/2000.

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