Regolamento Commissione Ue 2019/522/Ue
Gas fluorurati ad effetto serra - comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi - Modifica del regolamento 1191/2014/Ue
Ultima versione disponibile al 20/04/2024
Commissione europea
Regolamento 27 marzo 2019, n. 2019/522/Ue
(Guue 28 marzo 2019 n. L 86)
Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014
La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/20061 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione2 precisa il formato e le modalità di trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 riguardo all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
(2)La decisione XXX/103 delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono4 ("protocollo di Montreal") definisce i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata in vigore a livello mondiale, il 1° gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC)5 .
(3) È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 al fine di allinearlo a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019
Allegato
L'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è così modificato:
1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:
"INFORMAZIONI DA COMUNICARE | OSSERVAZIONI | |||
1 A | Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione | |||
1Aa | — di cui: quantitativi non catturati | |||
1 A_a | — di cui: quantitativi distrutti | Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8 | ||
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | ||||
1Ab | — di cui: quantitativo totale generato e catturato | 1Ab = 1 A — 1Aa | ||
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | ||||
1B | — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio | Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8 | ||
1C | — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio | Identificare l'impresa che effettua la distruzione | ||
1C_a | — di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione | Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima | ||
1C_a1 | — di cui: senza cattura previa | Da comunicare solo per HFC-23 | ||
QUANTATITIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | ||||
1C_a2 | — di cui: dopo la cattura previa | 1C_a2 = 1C_a – 1C_a1 Da calcolare solo per HFC-23 | ||
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | ||||
1C_b | di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal | Specificare il tipo di uso esonerato | ||
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | ||||
1D | di cui: quantitativo di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio | 1D = 1B + 1C | ||
1E | Produzione disponibile per la vendita o l'uso come materia prima | 1E = 1A — 1D — 1A_a" |
2) nella sezione 2, nella tabella è aggiunta la seguente riga 2F:
"2F | Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati" |
3) nella sezione 3, nella tabella è aggiunta la seguente riga 3 J:
"3 J | Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati" |
Note ufficiali
Gu L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (Gu L 318 del 5.11.2014, pag. 5).
Decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 9 novembre 2018.
Decisione 88/540/Cee del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (Gu L 297 del 31.10.1988, pag. 8).
Decisione XXVIII/1 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 15 ottobre 2016.