Danno ambientale e bonifiche

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Dl 29 marzo 2019, n. 27

Interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani - Stralcio

N.d.R.: il presente Dl 27/2019 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (Gu 28 maggio 2019 n. 123), entrata in vigore il 29 maggio 2019.

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Legge 21 maggio 2019, n. 44 (29/05/2019)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27

(Gu del 29 marzo 2019 n. 75)

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Il Presidente della repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (Dop), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (Ue) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;

Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (Pac), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario

Articolo 1

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino

(omissis)

Articolo 2

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino

(omissis)

Articolo 3

Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi

(omissis)

Articolo 4

Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

(omissis)

Articolo 5

Integrazione del Fondo indigenti

(omissis)

Capo II

Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario

Articolo 6

Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018

(omissis)

Articolo 7

Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario

(omissis)

Articolo 8

Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie

(omissis)

Articolo 8-bis

Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

(omissis)

Articolo 8-ter

Misure per il contenimento  della  diffusione  del  batterio  Xylella fastidiosa

1. Al fine di ridurre  la  massa  di  inoculo  e  di  contenere  la diffusione  della  batteriosi,  per  un  periodo  di  sette  anni  il proprietario, il conduttore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo  di terreni  può   procedere,   previa   comunicazione   alla   Regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta  dalla  Xylella fastidiosa,  con  esclusione  di  quelli  situati   nella   zona   di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (Ue) 2015/789  della Commissione, del 18  maggio  2015,  e  successive  modificazioni,  in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio  1945,  n.  475,  e  ad  ogni  disposizione vigente anche  in  materia  vincolistica  nonché  in  esenzione  dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  di  valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

(omissis)

Articolo 8-quater

Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia

(omissis)

Capo III

Misure di sostegno al settore agrumicolo

Articolo 9

Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo

(omissis)

Capo IV

Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi

Articolo 10

Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale

(omissis)

Articolo 11

Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali

(omissis)

Capo V

Misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani

Articolo 12

Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni ento novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attività di gestione e smaltimento  del  percolato  della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone Spa degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di mantenere in servizio  il  personale  assunto  a  tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone  Spa e già  formato, assicurando  il  trasferimento  dello  stesso  alle dipendenze dei soggetti  a  cui  sarà  affidata  l'esecuzione  degli interventi  di  caratterizzazione,  di  messa  in  sicurezza   e   di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (Sin) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del Sin stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo  aggiornamento  dell'istruttoria  tecnica  per  la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai  rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti  di  cui alla normativa vigente,  da  parte  dell'Istituto  superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nonché degli altri  Enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione;  di  indire,  ove ritenuto  necessario,  conferenze  di  servizi,  entro  sette  giorni dall'acquisizione della disponibilità  dei  progetti.  Qualora  alla conferenza  di  servizi  il  rappresentante   di   un'amministrazione invitata  risulti  assente  o  non  dotato  di   idoneo   potere   di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata  a  deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve  essere motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilità,  le   specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In  caso  di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,    paesaggistico-territoriale    e del patrimonio storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica incolumità, la determinazione,  in  deroga  all'articolo  14-quater, comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  è   subordinata all'assenso,   rispettivamente,   del   Ministero   competente,   ove l'amministrazione  dissenziente  sia  statale,  ovvero  della  Giunta regionale,  in  caso  di  dissenso  espresso  da   un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1,  al  pagamento  dei  lavori  e delle opere  eseguiti  e  contabilizzati  dalla  precedente  gestione commissariale ai sensi della  citata  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, per  il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del presente   decreto   e    l'emanazione    del    provvedimento    per l'individuazione delle misure e degli  interventi  di  cui  al  primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

5-bis. Al fine di sostenere  gli  interventi  di  bonifica,  di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del Sin Stoppani, e  in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di  falda,  è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma,  pari  a  5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare.

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lettera bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;

f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;

h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;

m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;

n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;

p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;

r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;

t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17,18, 19 e 24;

u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;

v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;

aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2019

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