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Commissione europea

Regolamento 19 dicembre 2018, n. 2018/2026/Ue

(Guue 20 dicembre 2018 n. L 325)

Regolamento che modifica l'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce1 , in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1221/2009 ha istituito un sistema di ecogestione e audit (Emas). Emas è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a Emas o ottenere una registrazione Emas devono rispettare.

(2) L'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1221/2009 stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale. È necessario modificare tale allegato per inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di Emas. Dato il numero e la natura delle modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato IV in toto.

(3) Il regolamento (Ce) n. 1221/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4) Le organizzazioni registrate a Emas sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione Emas sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione. È necessario pertanto offrire alle organizzazioni un periodo transitorio che consenta loro di adeguarsi alle modifiche apportate dal presente regolamento.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (Ce) n. 1221/2009,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Allegato

"Allegato IV

Comunicazione ambientale

 

A. Introduzione

Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.

 

B. Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispetta i requisiti minimi sottoindicati:

a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione, se opportuno le relazioni dell'organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione Emas, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione;

b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;

c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione, una breve descrizione dell'approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;

d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente. Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46;

f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi. La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati;

g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;

h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale.

La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).

Le organizzazioni possono decidere di integrare nella dichiarazione ambientale informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal verificatore ambientale.

La dichiarazione ambientale può essere integrata in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d'integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La dichiarazione ambientale è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo Emas) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida Emas.

 

C. Relazione basata su indicatori di prestazione ambientale e informazioni qualitative

1. Introduzione

Sia nella dichiarazione ambientale che nella dichiarazione ambientale aggiornata, le organizzazioni riferiscono sugli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti, utilizzando gli indicatori chiave e gli indicatori specifici di prestazione ambientale illustrati di seguito. Nel caso in cui non siano disponibili dati quantitativi, le organizzazioni comunicano informazioni di tipo qualitativo come descritto al punto 4.

Nella relazione figurano dati sul consumo e sulla produzione effettivi.  Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali dell'organizzazione, ove tale riservatezza fosse prevista dal diritto nazionale o comunitario a tutela di un legittimo interesse economico, l'organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l'andamento di consumo/produzione effettivi.

Gli indicatori:

a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;

b) sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità;

c) consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali dell'organizzazione sono migliorate; per consentire il confronto, la relazione copre almeno tre anni di attività, a condizione che i dati siano disponibili;

d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;

e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

A sostegno di ciò, l'organizzazione definisce brevemente l'ambito di applicazione (compresi i limiti materiali e organizzativi, l'applicabilità e la metodologia di calcolo) di ciascun indicatore.

 

2. Indicatori chiave di prestazione ambientale

a) Gli indicatori chiave riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

i) energia;

ii) materiali;

iii) acqua;

iv) rifiuti;

v) uso del suolo in relazione alla biodiversità; nonché

vi) emissioni.

Riferire sugli indicatori chiave di prestazione ambientale è un obbligo. Tuttavia un'organizzazione può valutare la pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi. Se ritiene che uno o più indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti e impatti ambientali significativi, l'organizzazione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. In questo caso, l'organizzazione include nella dichiarazione ambientale una spiegazione chiara e articolata del motivo di questa scelta.

b) Ciascun indicatore chiave si compone di:

i) un dato A che indica consumo/produzione totali annui in un settore definito;

ii) un dato B che indica un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività dell'organizzazione; nonché

iii) un dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Ogni organizzazione riferisce su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.

c) Il consumo/la produzione totali annui in un determinato settore, dato A, è indicato come segue:

i) in relazione all'energia

— il "consumo totale diretto di energia", che corrisponde alla quantità totale annua di energia consumata dall'organizzazione,

— il "consumo totale di energia rinnovabile", che corrisponde alla quantità totale annua di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata dall'organizzazione,

— la "produzione totale di energia rinnovabile", che corrisponde alla quantità totale annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti di energia rinnovabili.

Quest'ultimo elemento è indicato solo se l'energia totale prodotta dall'organizzazione da fonti rinnovabili supera considerevolmente l'energia totale da fonti rinnovabili consumata dall'organizzazione, o se l'organizzazione non ha consumato l'energia rinnovabile che ha prodotto.

Se si consumano o, nel caso dell'energia rinnovabile, si generano diversi tipi di energia (ad esempio energia elettrica, calore, combustibili o altro), il consumo o produzione annui vengono dichiarati separatamente, se del caso.

L'energia dovrebbe essere espressa preferibilmente in kWh, MWh, GJ o altre unità di misura comunemente utilizzate per indicare il tipo di energia consumata o prodotta;

ii) in relazione ai materiali

— il "flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati" (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m3) o in altre unità di misura comunemente utilizzate nel settore. Quando vengono utilizzati diversi tipi di materiali, il flusso di massa dovrebbe essere indicato separatamente, se del caso;

iii) in relazione all'acqua

— "il consumo idrico totale annuo", espresso in unità di volume (ad esempio, litri o m3);

iv) in relazione ai rifiuti

— la "produzione totale annua di rifiuti", suddivisa per tipo, preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m3) o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;

— la "produzione totale annua di rifiuti pericolosi", preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate), in m3 o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;

v) per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità

— le forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità, espresso in unità di superficie (ad esempio, m2 o ettari):

— uso totale del suolo

  • superficie totale impermeabilizzata
  • superficie totale orientata alla natura nel sito
  • superficie totale orientata alla natura fuori dal sito

Una "superficie orientata alla natura" è un'area dedicata principalmente alla conservazione o al ripristino della natura. Le superfici orientate alla natura possono essere situate nel sito e comprendere il tetto, la facciata, i sistemi di drenaggio dell'acqua o altri elementi che sono stati progettati, adattati o sono gestiti allo scopo di promuovere la biodiversità. Le superfici orientate alla natura possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, a condizione che la superficie sia di proprietà o sia gestita dall'organizzazione e sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità. Possono essere descritte anche superfici a gestione condivisa destinate a promuovere la biodiversità, a condizione che sia chiaramente indicata la portata della gestione condivisa.

Per "superficie impermeabilizzata" si intende una superficie in cui il suolo originario è stato coperto (come nelle strade) per renderlo impermeabile. La non permeabilità del suolo può provocare impatti ambientali;

vi) per quanto riguarda le emissioni

— le "emissioni totali annue di gas serra", che comprendono almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente. L'organizzazione dovrebbe riferire sulle proprie emissioni di gas serra secondo una metodologia consolidata, come il protocollo sui gas a effetto serra;

— le "emissioni totali annue nell'atmosfera", che comprendono almeno le emissioni di SO2, NOx e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.

d) Il valore di riferimento annuo che rappresenta le attività dell'organizzazione, dato B, è selezionato e indicato sulla base dei seguenti requisiti:

Il dato B:

i) è comprensibile;

ii) rappresenta al meglio l'attività complessiva annua dell'organizzazione;

iii) consente una corretta descrizione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, tenendo conto delle specificità e delle attività dell'organizzazione;

iv) è un valore di riferimento comune per il settore in cui lavora l'organizzazione, ad esempio:

— produzione fisica totale annua

— numero totale di dipendenti

— numero totale dei pernottamenti

— numero totale degli abitanti in una zona (nel caso di una pubblica amministrazione)

— tonnellate di rifiuti trattati (per le organizzazioni attive nel settore della gestione dei rifiuti)

— energia totale prodotta (per le organizzazioni attive nel settore della produzione di energia)

v) garantisce la comparabilità degli indicatori riferiti nel corso del tempo. Una volta definito, il dato B va utilizzato nelle dichiarazioni ambientali successive.

Le modifiche del dato B vanno spiegate nella dichiarazione ambientale. In caso di modifica del dato B, l'organizzazione garantisce che il dato possa essere confrontato per almeno 3 anni ricalcolando gli indicatori degli anni precedenti secondo la nuova definizione del dato B.

 

3. Indicatori specifici di prestazione ambientale

Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni relative agli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti e sugli impatti legati alle sue attività principali, che sono misurabili e verificabili, e che non sono già compresi negli indicatori chiave.

La relazione su tali indicatori è conforme ai requisiti stabiliti nell'introduzione della presente sezione.

L'organizzazione tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46, se disponibili, al fine di facilitare l'individuazione dei pertinenti indicatori specifici per settore.

 

4. Informazioni sugli aspetti ambientali significativi sulla base di informazioni qualitative

Se non sono disponibili dati quantitativi per riferire in merito agli aspetti ambientali significativi diretti o indiretti, le organizzazioni riferiscono in merito alle proprie prestazioni sulla base di informazioni qualitative.

 

D. Responsabilità locale

Le organizzazioni che aderiscono a Emas possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche.

Poiché la finalità di Emas è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale complessiva.

 

E. Disponibilità pubblica

L'organizzazione assicura di essere in grado di dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere accesso facilmente e liberamente alle informazioni di cui alle sezioni B e C. Per garantire tale trasparenza la dichiarazione ambientale dovrebbe preferibilmente essere accessibile al pubblico sul sito Internet dell'organizzazione.

L'organizzazione assicura che tali informazioni su un singolo sito od organizzazione sono pubblicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui è ubicato il sito dell'organizzazione.

Inoltre, nel caso di una dichiarazione ambientale complessiva, l'organizzazione garantisce che (ai fini della registrazione) tali informazioni siano disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'organizzazione è registrata o in una o più lingue ufficiali dell'Unione concordate con l'organismo competente responsabile della registrazione.

La dichiarazione ambientale può essere messa a disposizione anche in altre lingue, a condizione che il contenuto del documento tradotto sia coerente con il contenuto della dichiarazione ambientale originale convalidata dal verificatore ambientale e che indichi chiaramente che si tratta una traduzione del documento convalidato.»

Note ufficiali

1.

Gu L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1.

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