Energia

Documentazione Complementare

print

Parere Arera 20 novembre 2018, n. 591/2018/I/Efr

Parere sullo schema di Dm per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Parere 20 novembre 2018, n. 591/2018/I/Efr

(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 22 novembre 2018)

Parere in merito allo schema di decreto interministeriale per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1042a riunione del 20 novembre 2018

Visti:

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati dalla fonte solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 giugno 2016, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, 280/07, e il relativo allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 293/2012/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 516/2012/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/Efr, e il relativo allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 207/2013/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 250/2013/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/Efr;

— la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 763/2016/R/Efr;

— la memoria 28 settembre 2017 dell'Autorità sulla Strategia energetica nazionale 2017, 664/2017/I/com (di seguito: memoria 664/2017/I/com);

— la relazione dell'Autorità 2 agosto 2018 in merito allo "Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita. Anno 2017", 428/2018/I/Efr;

— la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico in data 8 novembre 2018 (prot. Autorità 31731 dell'8 novembre 2018), di trasmissione dello schema di decreto interministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: comunicazione dell'8 novembre 2018).

Considerato che:

— l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, prevede che "Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, […], sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione";

— in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011:

  • il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha definito gli ultimi incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Essi non trovano più applicazione decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato per impianti fotovoltaici di 6,7 miliardi di euro l'anno (tale trentesimo giorno solare è il 6 luglio 2013);
  • il decreto interministeriale 6 luglio 2012 e, successivamente, il decreto interministeriale 23 giugno 2016 hanno definito gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica;

— con la memoria 664/2017/I/com, l'Autorità ha formulato proprie osservazioni in tema di Strategia Energetica Nazionale. Con riferimento agli strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili, l'Autorità, in sintesi, ha:

  • condiviso la previsione di allocazione degli incentivi attraverso aste competitive, secondo una logica di neutralità tecnologica, in quanto da tempo le considera il miglior strumento per accompagnare le fonti rinnovabili verso l'integrazione nel mercato elettrico;
  • ritenuto opportuno un ampliamento ulteriore dell'ambito di applicazione dei meccanismi di aste per l'allocazione degli incentivi, tramite una riduzione della taglia minima di ammissione, da 5 MW a 1 MW ovvero a 500 kW;
  • espresso perplessità in merito alle soluzioni implementative prospettate per i Power Purchase Agreement (di seguito: PPA) a lungo termine per le fonti rinnovabili e ha ritenuto decisamente più efficaci i meccanismi di aste con orizzonti temporali sufficientemente lunghi, in quanto più stabili rispetto a tipologie contrattuali alternative;

— il Ministero dello sviluppo economico, in data 8 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, il nuovo schema di decreto interministeriale per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (di seguito: schema di decreto FER1), al fine di ricevere dall'Autorità il parere in merito;

— lo schema di decreto FER1 definisce gli strumenti incentivanti che trovano applicazione nel caso di fonti e tecnologie mature e con costi fissi prevalentemente bassi o comunque suscettibili di sensibili riduzioni, quali eolico on-shore, solare fotovoltaico, idroelettrico (ad acqua fluente, compresi gli impianti in acquedotto, e a bacino ovvero a serbatoio), gas residuati dei processi di depurazione; lo schema di decreto FER1 rimanda a successivi decreti ministeriali la definizione degli strumenti incentivanti nel caso delle fonti e delle tecnologie diverse da quelle descritte del precedente periodo e che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio;

— lo schema di decreto FER1 è, pertanto, solo uno degli strumenti necessari ai fini del raggiungimento degli sfidanti obiettivi al 2030 in materia di incidenza percentuale del consumo finale coperto dalle fonti rinnovabili;

— lo schema di decreto FER1 riproduce in buona parte e aggiorna i contenuti dei precedenti decreti interministeriali e in particolare:

  • prevede che i nuovi incentivi, come i precedenti, siano riconosciuti in relazione alla produzione netta immessa in rete relativa a impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o di potenziamento nonché relativa a impianti ibridi;
  • conferma che i nuovi incentivi, come i precedenti, siano riconosciuti in alternativa allo scambio sul posto e al ritiro dedicato;
  • aggiorna, in riduzione, i valori unitari delle tariffe incentivanti (che rimangono costanti per tutto il periodo di diritto all'incentivo), mantenendo una distinzione per fonte e per potenza simile a quella di cui ai precedenti decreti interministeriali 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016 e reintroduce le tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW aggiornate, in riduzione, rispetto a quelle di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012; definisce altresì il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti, variabile tra 20 e 30 anni in funzione della fonte e della taglia;
  • prevede che i sopra richiamati valori unitari delle tariffe incentivanti vengano automaticamente aggiornati, in ulteriore riduzione, dall'1 gennaio 2020, del 2% nel caso di impianti idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione e del 5% nel caso di impianti eolici e fotovoltaici;
  • prevede che gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici siano installati in sostituzione di coperture di edifici su cui sia operata la completa rimozione dell'eternit ovvero dell'amianto (fermo restando che la superficie dei moduli non possa essere superiore a quella della copertura rimossa) abbiano diritto, in aggiunta agli incentivi relativi alla produzione netta immessa in rete, a un premio pari a 12 €/MWh riconosciuto a tutta l'energia elettrica prodotta; — definisce nuovi contingenti in termini di potenza ammissibile differenziati per gruppi di fonti anziché per singole fonti e, al tempo stesso, conferma la soglia di 5,8 miliardi di euro in termini di costo indicativo annuo medio superato il quale non verranno più riconosciuti nuovi incentivi;
  • conferma la coesistenza di un meccanismo incentivante di tipo feed in tariff per impianti di più piccola taglia, riducendone la soglia da 500 kW a 100 kW, e di tipo feed in premium variabile per gli impianti di taglia superiore (oltre che, su base volontaria, anche per gli impianti di taglia inferiore in alternativa alla feed in tariff);
  • conferma la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione mediante iscrizione a registro (per impianti di potenza fino a 1 MW) e a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso (per impianti di potenza superiore a 1 MW), eliminando l'accesso diretto precedentemente previsto per impianti di più piccola taglia;
  • introduce la possibilità di presentare offerte al ribasso anche nel caso dei registri, benché tali offerte non siano prioritarie ai fini della definizione dell'ordine di accesso agli strumenti incentivanti; peraltro, prevede che la citata offerta al ribasso non possa essere superiore al 30% della tariffa di riferimento;
  • ammette, nel caso delle aste, la possibilità di presentare offerte di riduzione percentuale della tariffa di riferimento comprese tra il 2% e il 70%, mantenendo il floor price già esistente nei decreti interministeriali precedenti (pur aumentandolo rispetto al precedente 40%);
  • introduce la possibilità di aggregare più impianti ai fini dell'accesso ai registri o alle aste. Più in dettaglio, possono partecipare alle procedure dei registri anche aggregati costituiti da più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, appartenenti al medesimo gruppo di fonti, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW; possono partecipare alle procedure di aste anche gli aggregati costituiti da più impianti di potenza unitaria non inferiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, appartenenti al medesimo gruppo di fonti, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW;
  • prevede, a differenza dei precedenti decreti interministeriali, che, nel caso di incentivi di tipo feed in premium, qualora l'incentivo (pari alla differenza tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale orario) sia negativo, il Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) conguagli o provveda a richiedere al produttore la restituzione dei relativi importi;
  • introduce disposizioni relative alla contrattazione di lungo termine di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo che il Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: Gme) predisponga una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e che l'Autorità predisponga uno o più schemi di contratti di lungo termine.

Ritenuto opportuno:

— esprimere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, il parere, nei termini di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, in merito allo schema di decreto interministeriale per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con comunicazione dell'8 novembre 2018

 

Delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, il parere nei termini di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito allo schema di decreto interministeriale per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione dell'8 novembre 2018;

2. di trasmettere il presente parere al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 novembre 2018

Allegato A

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598