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Opcm 5 novembre 2018, n. 557

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Consiglio dei Ministri

Ordinanza 5 novembre 2018, n. 557

(Gu 13 novembre 2018 n. 264)

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera c) e l'articolo 25;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova";

Viste le note n. 31 del 25 luglio 2018 e n. 47 del 14 settembre 2018 del commissario delegato per l'emergenza con le quali è stata richiesta l'adozione di una nuova ordinanza di protezione civile;

Vista la nota n. 53 del 21 settembre 2018 del commissario delegato per l'emergenza con la quale viene inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e alla Regione Veneto, una relazione di accompagnamento ai piani economici e finanziari dei Consigli di Bacino che fornisce chiarimenti in merito alla copertura economico-finanziaria degli interventi contenuti nel Piano degli interventi emergenziali;

Vista la nota n. 20246 del 12 ottobre 2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante il nulla osta in ordine alle deroghe in materia ambientale;

Vista la nota n. 397002 del 1° ottobre 2018 con la quale il presidente della Regione Veneto, atteso che il dott. Nicola Dell'Acqua è cessato dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, chiede di confermare lo stesso dott. Nicola Dell'Acqua quale commissario delegato per l'emergenza nella sua nuova qualità di direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Articolo 1

Modifica incarico del commissario delegato

1. Il dott. Nicola Dell'Acqua, commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 519 del 28 maggio 2018, cessato dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, resta confermato quale commissario delegato per l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa con la qualifica di direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto.

Articolo 2

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Per la realizzazione dell'attività previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018, il commissario delegato di cui al comma 1 può avvalersi dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, con riconoscimento per il personale non dirigenziale, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, delle prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di sette unità fino ad un massimo di quarantacinque ore mensili pro-capite per la durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Gli oneri relativi, nel limite massimo di euro 41.496,29 sono posti a carico della contabilità speciale intestata al commissario delegato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018.

Articolo 3

Deroghe

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, allo scopo di garantire una maggiore tempestività ed efficacia dell'azione emergenziale e sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

articolo 95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione automatica ex articolo 97, commi 2 e 8 indipendentemente dall'importo posto a base dell'asta;

articolo 97, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riduzione del termine fino a quindici giorni;

articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esecuzione in via di urgenza anche nelle more della comprova dei requisiti e della stipula del contratto di affidamento;

articoli 25 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riduzione dei termini a quindici giorni;

articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con verifica da effettuarsi, indipendentemente dagli importi, con le modalità di cui di cui alla lettera c) del comma 6;

articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con riduzione del termine per il rilascio del parere dell'Autorità di distretto a trenta giorni;

articolo 12 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, con riduzione del termine a quindici giorni;

articolo 19, commi 6 e 7, articolo 24, commi 4 e 5, articolo 25, comma 2 e articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riduzione dei termini alla metà, fatta eccezione per il termine per la presentazione delle osservazioni.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2018

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