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Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ue 2018/1522/Ue

Approvazione del formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico - Direttiva 2016/2284/Ue sulla riduzione delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici (Direttiva Nec)

N.d.R.: Il titolo ufficiale della decisione è stato rettificato tramite avviso pubblicato sulla Guue 16 ottobre 2018 n. L 159
Il titolo originale era il seguente: "Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici [notificata con il numero C(2018) 6549]".

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 11 ottobre 2018, n. 2018/1522/Ue

(Guue 12 ottobre 2018 n. L 256)

Decisione che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è il principale strumento di governance istituito dalla direttiva (Ue) 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali intese ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni nazionali stabiliti da detta direttiva per il 2020 e il 2030, migliorando così la prevedibilità per i portatori di interessi e sostenendo nel contempo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. Esso contribuisce a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, nonché a garantire la coerenza con i piani e i programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (Ue) 2016/2284, il pubblico, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 , e le Autorità competenti con responsabilità in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria devono essere consultati sui progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento.

(3) I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero inoltre contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria istituiti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 . A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, nelle aree e negli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o nelle aree e negli agglomerati che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico di altre aree e agglomerati, anche nei paesi limitrofi.

(4) Come sottolineato dalla Commissione nella "Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia"4 , gli Stati membri dovrebbero mettere a punto i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, ogniqualvolta possibile, in parallelo con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire sinergie e ridurre i costi di attuazione, poiché entrambi si basano in gran parte su misure e azioni simili.

(5) Per migliorare la coerenza con le comunicazioni relative alle politiche e alle misure attuate nel quadro delle politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno allineare il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e al regolamento di esecuzione (Ue) n. 749/2014 della Commissione6 laddove essi presentino punti in comune.

(6) Al fine di conseguire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsti dalla direttiva (Ue) 2016/2284, è opportuno definire ulteriori politiche e misure a livello nazionale. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento dovrebbero pertanto includere anche misure proporzionate applicabili al settore agricolo.

(7) La definizione di un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe agevolare l'esame dei programmi che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (Ue) 2016/2284, oltre a migliorare la comparabilità dei programmi tra gli Stati membri.

(8) Gli Stati membri possono includere nel proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre al contenuto obbligatorio, informazioni aggiuntive pertinenti sulle politiche e sulle misure previste al fine di contrastare gli inquinanti più nocivi con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2016/2284, gli Stati membri possono altresì prevedere misure intese a ridurre ulteriormente le emissioni al fine raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi.

(9) Benché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2016/2284, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale o le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo non siano contabilizzate ai fini dell'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni, gli Stati membri possono includere nei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico anche politiche e misure previste volte a ridurre le emissioni prodotte da tali fonti.

(10) Gli Stati membri hanno discusso un progetto di formato comune e presentato le loro osservazioni al riguardo in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla qualità dell'aria ambiente del 4 aprile 2017, del 28 novembre 2017 e del 9 aprile 20187 .

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Oggetto

Il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (Ue) 2016/2284 è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Formato

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato allorché comunicano alla Commissione il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2016/2284.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Allegato

Note ufficiali

1.

Gu L 344 del 17 dicembre 2016, pag. 1.

2.

Direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce (Gu L 156 del 26 giugno 2003, pag. 17).

3.

Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Gu L 152 dell'11 giugno 2008, pag. 1).

4.

COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16.

5.

Regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce (Gu L 165 del 18 giugno 2013, pag. 13).

6.

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 203 dell'11 luglio 2014, pag. 23).

7.

Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT

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