Cambiamenti climatici

Documentazione Complementare

print

Parere Consiglio di Stato 13 settembre 2018, n. 2190

Parere sullo schema di Dpr concernente regolamento di esecuzione del regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento 842/2006/Ce

Consiglio di Stato

Parere 13 settembre 2018, n. 2190

Schema di decreto del presidente della repubblica concernente regolamento di esecuzione del regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (ce) n. 842/2006

 

Repubblica italiana

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 settembre 2018

numero affare 00759/2018

 

Oggetto: schema di decreto del presidente della repubblica concernente regolamento di esecuzione del regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (ce) n. 842/2006;

 

La Sezione

Vista la nota di trasmissione della relazione la nota di trasmissione della relazione prot. n. 7202 in data 16 aprile 2018 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio adottato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 24 maggio 2018;

Visto l'adempimento al parere interlocutorio fatto pervenire in Sezione dal Ministero richiedente con prot. 00 15763/GAB del 7 agosto 2018;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere (omissis);

1. Con nota prot. n. 11722 del 9 maggio 2018, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questo Consiglio di Stato lo schema di decreto in oggetto, per ottenerne il parere completo della relazione debitamente firmata dal Ministro, completo della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria (Rtf), dell'analisi di impatto della regolamentazione (Air), dell'analisi tecnico-normativa (Atn) nonché di una tabella di concordanza fra lo schema, il vigente Dpr n. 43/2012 e il regolamento (Ue) 517/2014.

L'articolato, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono debitamente "bollinate" dal Ragioniere generale dello Stato.

Il preambolo dello schema e la relazione illustrativa indicano che il testo è proposto di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, trattandosi di provvedimento attuativo di normativa europea.

Peraltro fra gli atti trasmessi a questo Consiglio di Stato con la citata nota n. 11722 del 9 maggio 2018 manca il concerto predetto.

2. La relazione firmata dal Ministro afferma che lo schema di decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge n. 400/1988, è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (Ue) n. 517/2014, in quanto detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di modalità essenziali per l'applicazione dello stesso. Lo schema di decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 marzo 2018.

3. Il fondamento normativo del decreto in esame – e della relativa richiesta di parere a questo Consiglio di Stato — risiede, in effetti, nel richiamato articolo 17, comma 1, lettera a) della legge n. 400/1988, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari".

4. La relazione illustrativa segnala che lo schema in esame reca modalità di esecuzione del Regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (di seguito anche "Fgas"), che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 (a sua volta attuato con il vigente Dpr 43/2012 e, per quanto riguarda le sanzioni, con il Dlgs 5 marzo 2013, n. 26). Il regolamento (Ue) è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Rispetto al regolamento (Ce) n. 842/2006, il regolamento (Ue) mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rinforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni degli F-gas contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6).

In particolare il nuovo Regolamento (UE), rispetto al precedente:

— introduce nuove definizioni;

— amplia il campo di applicazione delle apparecchiature contenenti F-gas sottoposte a controlli periodici delle perdite;

— amplia l'obbligo di installazione di sistemi di rilevamento delle perdite;

— prevede la possibilità di istituire una banca dati nazionale per la raccolta delle informazioni relative alle apparecchiature contenenti F-gas e alle vendite di tali gas;

— introduce lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di F-gas;

— amplia il campo della certificazione;

— introduce nuove restrizioni all'immissione in commercio di F-gas e apparecchiature che li contengono;

— introduce un sistema di quote per la riduzione delle quantità di F-gas immesse in commercio;

— amplia gli obblighi di comunicazione;

— istituisce un Forum consultivo.

La relazione segnala che lo schema rispecchia, nella struttura e in alcune disposizioni, il vigente Dpr 43/2012, che andrà a sostituire, permettendo così ai destinatari dell'intervento regolatorio una maggiore semplicità di lettura e quindi il rispetto della norma.

5. Il testo consta di 24 articoli, divisi in 4 Capi, e 3 allegati.

In particolare, l'articolo 1 indica le finalità e l'oggetto del provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni, che integrano quelle già contenute nel regolamento (Ue) e nei successivi regolamenti di esecuzione della Commissione, aggiornando quelle di cui al Dpr 43/2012.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti, e in particolare il Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'Ispra.

L'articolo 4 attribuisce il compito di accreditare gli organismi di valutazione all'organismo nazionale di accreditamento, che per l'Italia è l'ente Accredia.

L'articolo 5 stabilisce le procedure per la designazione da parte del Ministero degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, riprendendo quanto già determinato dal Dpr 43/2012.

L'articolo 6 disciplina, in particolare, le modalità con cui gli organismi di valutazione della conformità rilasciano le certificazioni agli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche e indica i dati da inserire nel Registro telematico nazionale.

L'articolo 7 indica gli obblighi di certificazione e iscrizione, per le persone fisiche, al Registro telematico nazionale, come già previsto dal Dpr 43/2012.

L'articolo 8 indica i corrispondenti obblighi per le imprese.

L'articolo 9 definisce gli obblighi, per le persone fisiche, di possesso di un attestato e relativa iscrizione al Registro telematico nazionale.

L'articolo 10 indica quali persone fisiche e imprese, soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale, non siano soggette agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Gli articoli 11 e 12 individuano le esenzioni e le deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e iscrizione al Registro.

L'articolo 13 disciplina le modalità di riconoscimento dei certificati e degli attestati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese da un altro Stato membro.

L'articolo 14 prevede l'istituzione del Registro telematico nazionale (con ciò riproducendo una previsione già contenuta nel Dpr 43/2012) e della Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (di nuova istituzione).

L'articolo 15 detta la disciplina del Registro telematico nazionale, la cui gestione è affidata alle Camere di commercio, con disposizione già presente nel Dpr 43/2012.

L'articolo 16 disciplina la nuova Banca dati, anch'essa affidata per la gestione alle Camere di commercio, indicando oggetto, modalità e termini delle immissioni dei dati.

L'articolo 17 prevede che l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea sia verificata da un organismo di controllo indipendente, individuando come tale un organismo accreditato da Accredia ai sensi della direttiva 2003/87/Ce.

L'articolo 18 prevede che Ispra trasmetta annualmente al Ministero una relazione sulle emissioni di F-gas.

L'articolo 19, senza innovare rispetto al Dpr 43/2012, prevede che le etichette prescritte dal regolamento (Ue) possano essere anche in italiano.

L'articolo 20 assegna al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere lo sviluppo di regimi di responsabilità dei produttori per il recupero degli F-gas.

L'articolo 21 indica i compiti delle Camere di commercio per quanto riguarda la gestione del Registro telematico nazionale.

L'articolo 22, recante le disposizioni transitorie, disciplina in particolare la validità e l'efficacia dei certificati e degli attestati rilasciati ai sensi del regolamento (Ce) 842/2006 e del regolamento (Ce) 303/2008.

L'articolo 23 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione del Dpr 43/2012.

L'allegato A) disciplina i requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche, i quali devono essere in possesso di un accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento e devono definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione del personale.

L'allegato B) disciplina i requisiti degli organismi di certificazione delle imprese.

L'allegato C) indica i requisiti degli organismi di valutazione della conformità, i quali rilasciano certificazioni agli organismi di attestazione della formazione delle persone fisiche.

6. Con parere interlocutorio, reso nell'Adunanza di Sezione del 24 maggio 2018, il Consiglio di Stato ha già ricordato che per il precedente regolamento (Ce) n. 842/20065 del 17 maggio 2006, applicabile in parte dal 4 luglio 2006 e in parte dal 4 luglio 2007, le necessarie norme per la sua attuazione nell'ordinamento interno furono emanate con rilevantissimo ritardo (con il ricordato Dpr 43/2012 e, per le sanzioni, con il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26). Rilevato quindi che il nuovo Regolamento, cui occorre dare attuazione, è entrato in vigore già da 4 anni (9 giugno 2014) e si applica dal 1° gennaio 2015, la Sezione, col citato parere, ha richiamato l'attenzione del Ministero sulla massima sollecitudine nell'emanazione dello schema in esame.

Identica segnalazione – pur investendo la competenza primaria di altro Dicastero – è stata rivolta al Governo relativamente alla nuova disciplina sanzionatoria (che dovrà necessariamente sostituire il ricordato d. lgs. n. 26/2013 attualmente vigente e per la cui emanazione il Governo potrà avvalersi della delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 – 25 ottobre 2017, n. 163), in mancanza della quale la effettività della disciplina qui esaminata sarebbe vanificata.

7. Sul piano generale, è stata positivamente apprezzata la scelta, operata dal Governo – a fronte di un nuovo regolamento (Ue) che ha integralmente sostituito il precedente — di procedere, con ugual metodo, a una integrale riscrittura della disciplina nazionale attuativa, predisponendo un nuovo schema di Dpr che a sua volta abrogherà il vigente Dpr 43/2012. In tale prospettiva è stata segnalata dalla Sezione l'utilità, per i destinatari della disciplina, della tabella di concordanza fra la vecchia e la nuova normativa nazionale e il nuovo regolamento (Ue), predisposta dal Ministero e di cui è stata raccomanda la pubblicazione anche sui siti Internet ove sarà data la opportuna pubblicità al decreto.

8. Quanto al contenuto dello schema, la Sezione sempre nel citato parere interlocutorio, ha espresso positivo apprezzamento per la istituzione della banca dati di cui all'articolo 16 (richiamata al n. 5 della relazione Air), alla luce della motivazione secondo la quale l'obbligo per gli operatori di comunicare i dati alla suddetta banca dati è destinato a sostituire l'obbligo, previsto dall'articolo 16 del vigente Dpr 43/2012, di effettuare dichiarazioni annuali al Ministero. La relazione Air, con metodo meritevole di apprezzamento, offre una quantificazione dei costi degli oneri attualmente imposti al sistema delle imprese dal suddetto obbligo e fornisce una previsione dei costi che potranno derivare dall'istituzione della banca dati, concludendo che il nuovo sistema della banca dati dovrebbe consentire agli operatori di sostenere minori oneri per oltre 29 milioni di euro all'anno.

9. La Sezione, peraltro, nell'Adunanza del 24 maggio 2018 ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione del parere definitivo, acquisire ulteriori elementi dall'Amministrazione proponente, sollecitando i seguenti adempimenti istruttori:

9.1. Quanto al procedimento di formazione, occorre la documentazione relativa al concerto prestato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (l'atto di concerto mancando tra i documenti trasmessi con nota prot. n. 11722 del 9 maggio 2018).

9.2. La Sezione ritiene opportuno un approfondimento sugli aspetti relativi agli oneri che lo schema accolla alle imprese e ai cittadini, sotto il profilo della loro stretta consequenzialità rispetto a quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Il c.d. divieto di gold plating infatti, per quanto testualmente previsto con riferimento al recepimento delle direttive comunitarie – a ciò sembra forse fare riferimento la Sezione 8 della relazione Air "Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea"– in realtà ormai deve essere considerato quale principio di portata generale, in relazione anche al principio di proporzionalità (cfr. i pareri resi da questa Sezione n. 2626 all'adunanza del 17 novembre 2016 e dalla Commissione speciale n. 1075 all'adunanza del 6 aprile 2016). Parrebbe quindi opportuna, per taluni aspetti, un maggiore dettaglio della pur apprezzabile relazione di Air.

9.3 Al riguardo, si prende atto che gli obblighi di comunicazione di cui a nn. 1, 2 e 3 della relazione Air sono già previsti dalla normativa vigente e non introducono oneri ulteriori a carico di cittadini e imprese; potrebbe tuttavia essere opportuna una verifica rispetto a quanto previsto dal nuovo regolamento (Ue), con una possibile quantificazione.

9.4. Quanto agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea imposti dall'articolo 19 del regolamento (Ue), richiamati al n. 4 della relazione Air, questa rinuncia ad una specifica quantificazione, osservando che tali obblighi sono immediatamente applicabili. Ai fini che qui interessano, può osservarsi altresì che la relativa disciplina di attuazione è demandata dal Regolamento non a atti interni degli Stati membri, bensì a provvedimenti di attuazione della stessa Commissione, sì che l'uniformità della disciplina non dovrebbe comportare effetti discriminatori a danno o beneficio delle imprese dell'uno o dell'altro Stato membro. Di ciò sarebbe utile avere conferma.

10. Più in generale, la Sezione – nel citato parere interlocutorio – ha prospettato all'Amministrazione il quesito se sia stata valutata l'opportunità di introdurre strumenti e procedure per il monitoraggio delle modalità con cui il Regolamento viene attuato negli altri Stati membri, al fine di valutare la congruità della disciplina nazionale di attuazione – e l'eventuale opportunità di un suo aggiornamento nel tempo – in relazione all'esigenza di assicurare una condizione non deteriore alle imprese e ai privati italiani operanti nel settore.

11. A fini di economia procedimentale, la Sezione ha poi ravvisato l'opportunità di segnalare all'Amministrazione proponente, già in sede di redazione di parere interlocutorio, taluni profili, di ordine anche tecnico-formale, cui questa potrà dare risposta in sede di integrazione degli elementi trasmessi.

11.1. L'articolo 16 (Banca dati) prevede, al comma 10, che gli operatori verifichino le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della banca dati. Il comma 12 prevede inoltre che Ispra possa accedere, per quanto di propria competenza, alla banca dati. Alla luce di tali sintetiche indicazioni (che sembrano implicare la presenza nella banca dati di pagine riservate e di pagine non riservate, e una mera facoltà di accesso per Ispra, apparentemente sottoponibile ad autorizzazione da parte di altro soggetto non indicato) appare necessario che l'Amministrazione chiarisca i criteri e le modalità di accesso alla banca dati, dato che questa comunque è destinata a raccogliere una ingente mole di dati relativi a imprese e persone fisiche, e valuti l'opportunità di integrare l'articolo sotto tale profilo.

11.2. L'articolo 20 dello schema ("Regimi di responsabilità del produttore") appare avere scarso contenuto normativo, poco aggiungendo a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (Ue). Valuti l'Amministrazione l'opportunità di un coordinamento con le specifiche disposizioni dedicate dal Codice del consumo (Dlgs 6 settembre 2005, n. 206) alla responsabilità del produttore.

11.3. All'articolo 22, commi 3 e 5, non appare di immediata comprensione quale sia il soggetto competente ad estendere l'efficacia dei certificati rilasciati ai sensi del regolamento (Ce) 303/2008, una volta che l'organismo di certificazione competente abbia rilasciato una certificazione integrativa.

11.4. Per quanto attiene alla redazione tecnica, andrebbe evitato l'uso dei verbi servili e di corrispondenti circonlocuzioni (ad es. articolo 21, comma 2: "provvedono all'iscrizione" in luogo del più semplice "iscrivono").

La Sezione ha, dunque, sospeso l'emissione del parere in attesa dell'espletamento degli incombenti istruttori appena sopra indicati.

L'Amministrazione proponente, in esito al disposto parere, ha trasmesso alla segreteria della Sezione, con nota protocollo 0015763/GAB del 7 agosto 2018, gli elementi di risposta, predisposti sulla base dei contributi forniti dalla Direzione generale per il clima e l'energia, volti a corrispondere alle richieste del Consiglio di Stato, corredandoli della sottonotata documentazione, in n. 8 copie, concernente il decreto in oggetto:

— Schema di decreto e relazione debitamente firmata dal Ministro;

— Note recanti l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

— Relazione illustrativa;

— Tabella di concordanza;

— Analisi dell'impatto della regolamentazione (Air);

— Analisi tecnico-normativa (Atn).

Con riferimento a quanto osservato al punto 9.1 del parere interlocutorio, l'Amministrazione ha depositato le note prot. MAE0018172 del 31 gennaio 2018 e prot. MAE0027480 del 13 febbraio 2018, con le quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha formulato il proprio parere favorevole ("concerto") alla prosecuzione dell'iter di adozione del provvedimento; note che l'Amministrazione non aveva allegato alla richiesta di parere rendendo necessaria la sollecitata integrazione documentale.

La Sezione, all'esito dell'adempiuta integrazione, ritiene superato il primo rilievo.

Con riferimento al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea e agli obblighi di comunicazione, di cui ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 del parere, l'Amministrazione ha provveduto ad integrare con le informazioni richieste la sezione 5 della relazione Air– "Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle Pmi" – e la successiva sezione 8 – "Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea" — riarticolando, mercé l'ausilio di un quadro di evidenziazione sinottica, "L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese …".

L'esposizione dà conto del maggior dettaglio e approfondimento richiesto in parte qua dalla Sezione.

Altrettanto è stato fatto con riguardo agli obblighi individuati ai numeri 1. 2. e 3. della sezione 5) della relazione Air per i quali l'Amministrazione ha dato conto in apposite tabelle della stima degli oneri associati ai suddetti obblighi, già vigenti e mantenuti nello schema di decreto.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di cui ai numeri 2. e 3., già previsti all'articolo 5 del Dpr n. 43/2012, essi sono stati ripresi agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto e posti a carico degli organismi di certificazione e consistono nella redazione di una relazione contenente il numero di certificazioni rilasciate, rinnovate o revocate.

Con riguardo, infine, all'obbligo relativo alla trasmissione di determinate informazioni alla Commissione europea (punto 9.4 del parere interlocutorio) — previsto dall'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 ed in quanto tale immediatamente applicabile – l'Amministrazione ha chiarito e precisato, dando di ciò conferma, che "l'attuazione di tale obbligo non è demandata dal Regolamento ad atti interni degli Stati Membri, bensì a provvedimenti di attuazione della Commissione stessa in modo da non generare difformità nell'applicazione della disciplina o effetti discriminatori a danno o beneficio delle imprese dell'uno o dell'altro Stato Membro".

Pur non oggetto di specifica segnalazione interlocutoria, l'Amministrazione ha precisato, con apprezzabile chiarezza, che l'obbligo di cui al punto 5), lettera C), sezione 5) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 517/2014, è stato introdotto per la "tracciabilità delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra attraverso l'istituzione di una banca dati" in sostituzione del vigente onere che prevede una dichiarazione annuale F-gas (ai sensi dell'articolo 16 del Dpr n. 43/2012) a carico degli operatori (proprietari) delle apparecchiature. Al riguardo, non si ravvisano costi aggiuntivi a carico dello Stato o attività addizionali che fuoriescono dall'ordinaria amministrazione dello Stato. L'Amministrazione ha anche riportato nella relazione Air le tabelle recanti una stima del bilancio associato all'introduzione dell'obbligo 5. e della eliminazione dell'onere legato alla dichiarazione F-gas, con l'indicazione dei "Costi Attività" per le imprese e i cittadini legati all'Obbligo Informativo.

Il complessivo quadro espositivo dei costi e delle stime relativi alle attività oggetto di regolazione rende conto del maggior dettaglio e approfondimento curato dall'Amministrazione in sede istruttoria con riguardo ai rilievi sollevati dalla Sezione nel parere interlocutorio (punti 9.2-9.3-9.4).

Con riguardo al punto 10) del parere interlocutorio (valutazione dell'opportunità di introdurre strumenti e procedure per il monitoraggio delle modalità con cui il regolamento viene attuato negli altri Stati membri, al fine di valutare la congruità della disciplina nazionale di attuazione – e l'eventuale opportunità di un suo aggiornamento nel tempo – in relazione all'esigenza di assicurare una condizione non deteriore alle imprese e ai privati italiani operanti nel settore) l'Amministrazione ha rappresentato che l'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014 prevede che la Commissione europea sia assistita da un "Comitato" ai sensi del regolamento (Ue) 11; 182/2011... Tale Comitato, costituito da almeno un rappresentante per ogni Stato Membro, oltre ad esprimere le proprie determinazioni in merito agli atti di esecuzione presentati dalla Commissione in accordo con la procedura di esame di cui agli articoli 4(5) 6(4), 10(12), 10(13), 11(3), 12(1.4), 14(4), 15(4), 16(1), 16(3), 17(2) e 19(7) del regolamento (Ue) n. 517/2014, monitora le questioni di rilevanza per gli Stati membri con un continuo scambio di opinioni al fine di assicurare uniformità di applicazione del regolamento in tutti i Paesi, evitando così di generare possibili squilibri alle imprese dei settore. A tale riguardo, si è provveduto ad integrare la Sezione 6 della relazione Air.

La Sezione ritiene adeguate le indicate modalità di monitoraggio siccome congruenti rispetto alla ravvisata finalità equitativa.

In merito alle osservazioni riguardanti i criteri e le modalità di accesso alla banca dati, nonché gli altri profili di ordine tecnico-formale, di cui ai punti 11.1, 11.3 e 11.4 del parere, l'Amministrazione ha riferito di avere apportato integrazioni e modifiche all'articolo 16, commi 10 e 12, all'articolo 21, comma 4 e all'articolo 22, commi 3 e 5 nonché di avere modificato i verbi servili e le corrispondenti circonlocuzioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, all'articolo 15, commi 1, 3 e 5, all'articolo 16, commi 9 e 11 e all'articolo 21 comma 2.

La Sezione osserva che è stato recepito positivamente l'invito ad integrare l'articolo 16, commi 10 e 12 sotto il profilo dei criteri e delle modalità di accesso alla banca dati, siccome quest'ultima destinata a raccogliere una ingente mole di dati relativi a imprese e persone fisiche, ciò mediante la modifica apportata all'articolo 21, comma 4 previsiva di un accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca Dati per il tramite, oltre che della Carta nazionale dei servizi o delle Credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale, altresì del Sistema pubblico di identità digitale.

Non altrettanto può dirsi con riguardo all'articolo 22, commi 3 e 5, per il quale era stata sollecitata l'indicazione del soggetto competente ad estendere l'efficacia dei certificati rilasciati sensi del regolamento (Ce) 303/2008, una volta che l'organismo di certificazione competente abbia rilasciato una certificazione integrativa.

Ed invero, al di là di quanto affermato nella relazione integrativa, l'esame comparato dei due testi a fronte (articolo 22, c. 3 e 5) disvela un contenuto normativo esattamente identico, salvo una irrilevante inversione del periodo finale, ciò che consente di affermare che nessuna variazione è stata apportata in concreto al testo in sede di adeguamento al parere interlocutorio.

Le perplessità manifestate in sede interlocutoria appaiono pertanto non superate ed il testo dell'articolato resta in parte qua bisognevole di integrazione alla luce del rilievo segnalato dalla Sezione, al fine di superare ogni incertezza sul regime della competenza in materia la cui attribuzione sconta la riserva di legge (ancorché relativa). In tal senso è la raccomandazione della Sezione.

Infine, con riferimento al rilievo di cui al punto 11.2 del parere, relativo all'articolo 20 dello schema di decreto ("Regimi di responsabilità del produttore"), l'Amministrazione – dopo avere premesso che tale articolo "costituisce una trasposizione puntuale del corrispondente articolo 9 del regolamento (Ue) n. 517/2014, il quale introduce il regime di responsabilità del produttore, quale strumento volto a favorire il recupero di gas fluorurati ad effetto serra, riconoscendo la necessità di mettere in atto tutte le misure più idonee al contenimento delle emissioni in atmosfera di tali gas provenienti da prodotti e apparecchiature a fine vita" con lo scopo di incoraggiare "gli Stati Membri ad elaborare, sulla base delle migliori prassi esistenti, soluzioni organizzative innovative tra i produttori sul modello, ad esempio, dei consorzi tra produttori" — ha affermato che "Allo stato attuale, attesa la complessità di definire un regime di responsabilità del produttore cosi come inteso dal regolamento (Ue) n. 517/2014, si è preferito non prevedere una specifica soluzione organizzativa, per dare la possibilità agli operatori del settore di individuare le modalità più efficienti ed efficaci per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme europee". In merito all'opportunità di un coordinamento con le disposizioni previste nel Codice del Consumo, l'Amministrazione ha altresì spiegato, all'esito di una propria valutazione sollecitata in merito dalla Sezione, che "gli articoli 114 e seguenti del Codice, relativi alla responsabilità del-produttore, si riferiscono ai potenziali danni ai consumatori derivanti da difetti di produzione dei beni immessi in consumo, tema non disciplinato dal regolamento (Ue) n. 517/2014. Pertanto, un diretto riferimento alle relative disposizioni del Codice del consumo potrebbe ingenerare confusione presso gli operatori del settore e i consumatori".

La Sezione ritiene non superate le perplessità evidenziate nel parere interlocutorio.

Il Ministero, dato atto della complessità in parte qua della materia, ha preferito "non prevedere una specifica soluzione organizzativa" in ordine al "Regime di responsabilità del produttore" e di demandare agli stessi operatori del settore l'individuazione delle "modalità più efficaci ed efficienti" per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 9 del regolamento Ue.

La scelta del Ministero di non affrontare il problema mediante la previsione normativa di modelli operativi deflattivi e virtuosi, ovvero di limitarsi ad una mera riproduzione e riproposizione degli intenti palesati dalla norma primaria, determina ad avviso della Sezione una sostanziale ridondanza dell'articolato in esame che, nel suo contenuto precettivo, si rivela privo di significato giuridico e, pertanto, inconferente e decontestualizzato all'interno del corpus normativo.

La Sezione non ignora la difficoltà per l'Amministrazione di approntare e/o promuovere strumenti di controllo e verifica della responsabilità dei produttori nei confronti dei soggetti terzi, anche alla luce di un quadro normativo europeo in parte qua non particolarmente precipuo, così come reputa non implausibile l'opzione di demandare agli stessi operatori di settore la facoltà di organizzarsi per proprio conto al fine di rispondere agli obiettivi normativi primari. Tuttavia, la rinuncia in questa fase da parte del Ministero alla introduzione di pregnanti criteri sul modo di realizzare il monitoraggio sulla effettiva attuazione del regolamento Ue, rende la disposizione in esame (articolo 20), così come formulata, una inutile formulazione di intenti priva di contenuto normativo.

La Sezione, per un miglior coordinamento del testo regolamentare nonché nella prospettiva di agevolare sul piano normativo il raggiungimento degli obiettivi Ue, ritiene preferibile che:

1) venga espunto dal testo l'articolo 20;

2) nel corpo del decreto — la sede più adeguata appare l'articolo 3 — il Ministro venga individuato quale autorità competente anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto in punto di responsabilità dall'articolo 9 del Regolamento Ue n. 517/2014.

Alla stregua di quanto sin qui esaminato e argomentato, la Sezione, approfonditi tutti i documenti istruttori nonché gli atti di integrazione degli elementi trasmessi, effettuata altresì la valutazione complessiva del testo e dell'articolato nel suo dispiegarsi, ritiene di esprimere parere conclusivo favorevole, con raccomandazione e prescrizioni nei sensi di cui sopra, sullo schema di Regolamento in oggetto.

 

PQM

 

La Sezione esprime parere conclusivo favorevole nei sensi in motivazione.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598