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Decisione Commissione Ue 2018/993/Ue

Proroga della durata del periodo transitorio per l'utilizzo del marchio di qualità ecologica Ue Ecolabel per i detersivi secondo criteri ecologici abrogati - Modifica delle decisioni 2017/1214/Ue, 2017/1215/Ue, 2017/1216/Ue, 2017/1218/Ue e 2017/1219/Ue

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Decisione 11 luglio 2018, n. 2018/993/Ue

Decisione recante modifica delle decisioni (Ue) 2017/1214, (Ue) 2017/1215, (Ue) 2017/1216, (Ue) 2017/1218 e (Ue) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/382/Ue della Commissione2 è stata sostituita dalla decisione (Ue) 2017/1214 della Commissione3 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/Ue dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (Ue) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(2) La decisione 2012/720/Ue della Commissione4 è stata sostituita dalla decisione (Ue) 2017/1215 della Commissione5 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/Ue dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (Ue) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(3) La decisione 2011/263/Ue della Commissione6 è stata sostituita dalla decisione (Ue) 2017/1216 della Commissione7 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/Ue dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (Ue) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(4) La decisione 2011/264/Ue della Commissione8 è stata sostituita dalla decisione (Ue) 2017/1218 della Commissione9 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/Ue dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (Ue) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(5) La decisione 2012/721/Ue della Commissione10 è stata sostituita dalla decisione (Ue) 2017/1219 della Commissione11 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/Ue dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (Ue) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(6) Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel Ue hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori.

(7) Le decisioni (Ue) 2017/1214, (Ue) 2017/1215, (Ue) 2017/1216, (Ue) 2017/1218 ed (Ue) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione (Ue) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/Ue possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.".

Articolo 2

All'articolo 7 della decisione (Ue) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/Ue possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.".

Articolo 3

All'articolo 7 della decisione (Ue) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/Ue possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.".

Articolo 4

All'articolo 7 della decisione (Ue) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/Ue possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.".

Articolo 5

All'articolo 7 della decisione (Ue) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/Ue possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.".

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2011/382/Ue della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per piatti (Gu L 169 del 29 giugno 2011, pag. 40).

3.

Decisione (Ue) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per piatti (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 1).

4.

Decisione 2012/720/Ue della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (Gu L 326 del 24 novembre 2012, pag. 25).

5.

Decisione (Ue) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 16).

6.

Decisione 2011/263/Ue della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie (Gu L 111 del 30 aprile 2011, pag. 22).

7.

Decisione (Ue) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 31).

8.

Decisione 2011/264/Ue della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato (Gu L 111 del 30 aprile 2011, pag. 34).

9.

decisione (Ue) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 63).

10.

Decisione 2012/721/Ue della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato per uso professionale (Gu L 326 del 24 novembre 2012, pag. 38).

11.

Decisione (Ue) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 79).

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