Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/841/Ue

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030 - Settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("Lulucf") - Modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/Ue

Ultima versione disponibile al 14/12/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 30 maggio 2018, n. 2018/841/Ue

(Guue 19 giugno 2018 n. L156)

Regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/Ue

(Testo rilevante ai fini del See)

Il Parlamento europeo e il consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3 ,

considerando quanto segue:

(1) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.

(2) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea ("Eu Ets"), di cui alla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , e nei settori non Ets, pari rispettivamente al 43% e al 30%, entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, ripartendo lo sforzo in base al Pil pro capite.

(3) Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi 5 , adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("Unf ccc"). L'accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell'Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (Ue) 2016/1841 del Consiglio 6 . L'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia era contenuto nel contributo previsto, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell'Unfccc dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista dell'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. L'Unione dovrebbe continuare a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare gli assorbimenti in linea con l'accordo di Parigi.

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Le foreste, il suolo agricolo e le zone umide svolgeranno un ruolo centrale nel raggiungimento di tale obiettivo. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, in una maniera che non minacci la produzione alimentare. Al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, le parti dovrebbero incrementare gli sforzi comuni. Le parti dovrebbero preparare, comunicare e mantenere i successivi contributi determinati a livello nazionale. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche dalle sorgenti e gli assorbimenti dai pozzi di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(5) Il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura ("Lulucf") ha le potenzialità per offrire benefici climatici a lungo termine, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché degli obiettivi climatici a lungo termine dell'accordo di Parigi. Il settore Lulucf fornisce altresì biomateriali che possono sostituire materiali fossili o ad alta intensità di carbonio e svolge pertanto un ruolo importante nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra. Poiché gli assorbimenti attraverso il settore Lulucf sono reversibili, essi dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro per le politiche del clima dell'Unione.

(6) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbero essere riconosciuti i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare quali siano i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore Lulucf nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

(7) Pratiche di gestione sostenibile nel settore Lulucf possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando i pozzi e le riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Inoltre, le pratiche di gestione sostenibile possono mantenere la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità del settore Lulucf e promuovere in tal modo lo sviluppo sociale ed economico, riducendo nel contempo l'impronta di carbonio ed ecologica di tale settore.

(8) Lo sviluppo di pratiche e tecniche sostenibili e innovative, comprese l'agroecologia e l'agroforestazione, possono accrescere il ruolo del settore Lulucf nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché rafforzare la produttività e la resilienza di tale settore. Poiché il settore Lulucf è caratterizzato da tempi lunghi in termini di resa, sono importanti strategie di lungo periodo volte a rafforzare il finanziamento della ricerca per lo sviluppo e gli investimenti in pratiche e tecniche sostenibili e innovative. Investimenti in azioni preventive, quali le pratiche di gestione sostenibile, possono ridurre i rischi associati a disturbi naturali.

(9) Nelle conclusioni del 22 e 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha riaffermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che mira, tra l'altro, a garantire che la gestione delle foreste sia sostenibile.

(10) L'azione volta a ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo è importante. In tale contesto, nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 e del 14 ottobre 2010 il Consiglio ha ricordato gli obiettivi dell'Unione di ridurre entro il 2020 la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali e di arrestare la perdita di copertura forestale a livello mondiale al più tardi entro il 2030.

(11) La decisione n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 7 definisce norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dal settore Lulucf, contribuendo così allo sviluppo di politiche che hanno tenuto conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo dal 2021 al 2030. Esso dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e dovrebbe altresì richiedere agli Stati membri di garantire che il settore Lulucf nel suo insieme non generi emissioni nette e contribuisca all'obiettivo di incrementare i pozzi a lungo termine. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi agricoltori e silvicoltori.

(12) Il settore Lulucf, compreso il suolo agricolo, ha un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche riguardanti tale settore è quello di garantire la coerenza con gli obiettivi della strategia dell'Unione in materia di biodiversità. Si dovrebbero intraprendere azioni volte ad attuare e sostenere le attività in questo settore che riguardano sia la mitigazione sia l'adattamento. È opportuno altresì garantire la coerenza tra la politica agricola comune e il presente regolamento. Tutti i settori devono dare il loro giusto contributo per quanto riguarda la riduzione delle emissione di gas a effetto serra.

(13) Le zone umide sono efficaci ecosistemi per lo stoccaggio del carbonio. Pertanto, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore Lulucf. In tale contesto, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) dovrebbe essere preso in considerazione per il perfezionamento delle linee guida Ipcc del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra relative alle zone umide.

(14) Per garantire il contributo del settore Lulucf alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione di almeno il 40 % delle emissioni dell'Unione e all'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi, è necessario disporre di un sistema robusto di contabilizzazione. Per ottenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ("linee guida Ipcc"), è opportuno utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'Unfccc e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato nel processo di transizione in quella categoria per 20 anni di cui alle linee guida Ipcc. Gli Stati membri dovrebbero soltanto poter derogare a tale periodo predefinito per terreni imboschiti e solo in circostanze limitate, motivate ai sensi delle linee guida Ipcc. Le modifiche apportate alle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi dovrebbero essere recepite, se del caso, negli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento.

(15) In base alle linee guida Ipcc concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere contabilizzate pari a zero nel settore dell'energia, a condizione che tali emissioni siano contabilizzate nel settore Lulucf. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono contabilizzate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione 9 e alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida Ipcc sarebbe pertanto assicurata solo se queste emissioni fossero accuratamente riportate nel presente regolamento.

(16) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che divergono notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici o della variazione da un anno all'altro sulle emissioni e sugli assorbimenti. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. I livelli di riferimento per le foreste dovrebbero tener conto di eventuali squilibri della struttura per età delle foreste e non dovrebbero limitare indebitamente la futura intensità di gestione forestale, in modo che possano essere mantenuti o rafforzati i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine. Vista la particolare situazione storica della Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste potrebbe anche tenere conto dell'occupazione del suo territorio, e del periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento. Le pertinenti norme di contabilizzazione tengono conto dei principi di gestione forestale sostenibile adottati nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa ("Forest Europe").

(17) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale, compresi i livelli di riferimento forestale. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione nella categoria dei terreni forestali gestiti.

(18) Se la Commissione valuta i piani nazionali di contabilizzazione forestale, inclusi i livelli di riferimento ivi proposti per le foreste, essa dovrebbe avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito dell'Unfccc, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti degli Stati membri. La Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri siano coinvolti nella valutazione tecnica volta ad accertare se i livelli di riferimento proposti per le foreste siano stati determinati in conformità dei criteri e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. I risultati della valutazione tecnica dovrebbero essere trasmessi per informazione al comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/Cee del Consiglio 10 . La Commissione dovrebbe altresì consultare le parti interessate e la società civile. I piani nazionali di contabilizzazione forestale dovrebbero essere resi pubblici in conformità della pertinente legislazione.

(19) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni per effetto di sostituzione di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza e in modo trasparente nella loro contabilizzazione Lulucf le modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

(20) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore Lulucf, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché tale cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione Lulucf. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione Lulucf le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(21) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore Lulucf, ivi compresa la possibilità di equilibrare le emissioni di una categoria d'uso del suolo con gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo dal 2021 al 2030. I trasferimenti ad altri Stati membri dovrebbero essere mantenuti quale strumento supplementare e gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le assegnazioni annuali di emissioni stabilite ai sensi del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 per garantire la conformità a norma del presente regolamento. L'uso degli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento non comprometterà il livello di ambizione generale degli obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(22) Le foreste gestite in modo sostenibile sono di norma pozzi che contribuiscono alla mitigazione del clima. Nel periodo di riferimento dal 2000 al 2009, gli assorbimenti medi comunicati da pozzi risultanti dalle foreste erano pari a 372 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno per l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i pozzi e i serbatoi, incluse le foreste, siano, se del caso, conservati e incrementati al fine di conseguire lo scopo dell'accordo di Parigi e raggiungere, entro il 2050, gli ambiziosi obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(23) Gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti dovrebbero essere contabilizzati a fronte di un livello di riferimento lungimirante per le foreste. Gli assorbimenti futuri da pozzi dovrebbero basarsi su un'estrapolazione delle pratiche di gestione forestale e dell'intensità per un periodo di riferimento. Una diminuzione di un pozzo rispetto al livello di riferimento dovrebbe essere contabilizzata tra le emissioni. Si dovrebbero prendere in considerazione le circostanze e le pratiche specifiche a livello nazionale, come un'intensità del raccolto minore rispetto al solito o l'invecchiamento delle foreste durante il periodo di riferimento.

(24) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità per aumentare temporaneamente la propria intensità di raccolto in conformità delle pratiche di una gestione forestale sostenibile, in linea con l'obiettivo fissato nell'accordo di Parigi, a condizione che a livello di Unione le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nel settore Lulucf. Nell'ambito di tale flessibilità, a tutti gli Stati membri dovrebbe essere concesso un importo di base di compensazione calcolato partendo da un fattore espresso in percentuale del pozzo comunicato per il periodo dal 2000 al 2009 onde compensare le emissioni contabilizzate nei terreni forestali gestiti. È opportuno garantire che gli Stati membri possano beneficiare di una compensazione solo fino al livello in cui le loro foreste cessano di generare pozzi.

(25) Gli Stati membri con una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell'Unione e, in particolare, i piccoli Stati membri con copertura forestale molto elevata dipendono più degli altri Stati membri dai terreni forestali gestiti per equilibrare le emissioni nelle altre categorie contabili del suolo e sarebbero pertanto colpiti in misura maggiore e disporrebbero di un potenziale limitato per incrementare la loro copertura forestale. Il fattore di compensazione dovrebbe pertanto essere aumentato in base alla copertura forestale e alla superficie dei terreni in modo che gli Stati membri con una superficie molto esigua e una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell'Unione beneficino del fattore di compensazione più elevato per il periodo di riferimento.

(26) Nelle conclusioni del 9 marzo 2012 il Consiglio ha riconosciuto le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, che riguardano in particolar modo le scarse possibilità di compensare le emissioni con gli assorbimenti. Dato che è lo Stato membro con la maggiore densità forestale e tenendo conto delle sue particolari caratteristiche geografiche, la Finlandia fa fronte a particolari difficoltà in quest'ambito. Alla Finlandia dovrebbe pertanto essere concessa una limitata compensazione addizionale.

(27) Al fine di monitorare i progressi degli Stati membri verso gli impegni assunti a norma del presente regolamento e assicurare che le informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti siano trasparenti, precise e comparabili, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione i dati dell'inventario dei gas a effetto serra pertinenti a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 e i controlli di conformità a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto di tali dati. Se uno Stato membro intende applicare la flessibilità in materia di terreni forestali gestiti di cui al presente regolamento, dovrebbe includere nella relazione di conformità l'importo della compensazione che intende utilizzare.

(28) L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, sulle misure e sulle proiezioni nazionali e nella valutazione delle politiche e delle misure complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(29) Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, nonché di promuovere l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'adeguamento tecnico delle definizioni, compresi i valori minimi per la definizione delle foreste, gli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio che stabiliscono i livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri per i periodi rispettivamente compresi tra il 2021 e il 2025 e dal 2026 al 2030, l'aggiunta di nuove categorie di prodotti legnosi, la revisione della metodologia e degli obblighi di informativa relativi ai disturbi naturali per riflettere i cambiamenti nelle linee guida Ipcc, nonché riguardo alla contabilizzazione delle transazioni attraverso il registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie relative alla contabilizzazione delle transazioni dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013, del regolamento (Ue) 2018/842, del presente regolamento e della direttiva 2003/87/Ce. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 12 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30) Nell'ambito delle relazioni periodiche a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 la Commissione dovrebbe altresì valutare i risultati del dialogo facilitativo del 2018 nell'ambito dell'Unfccc ("dialogo di Talanoa"). Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Tale riesame dovrebbe tenere conto dei risultati del dialogo di Talanoa e del bilancio globale ai sensi dell'accordo di Parigi. Il quadro per il periodo successivo al 2030 dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine e gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'accordo di Parigi.

(31) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e la comunicazione di qualsiasi altra informazione necessaria a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere inseriti nel regolamento (Ue) n. 525/2013.

(32) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna superficie, in funzione dei sistemi di raccolta dei dati nazionali e dell'Unione. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali Lucas (Land Use/Cover Area frame Survey), il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, e il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo. La gestione dei dati, compresa la condivisione di dati per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere conforme ai requisiti previsti nella direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(33) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 525/2013.

(34) La decisione n. 529/2013/Ue dovrebbe continuare ad applicarsi agli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione per il periodo di contabilizzazione dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Per i periodi di contabilizzazione a decorrere dal 1o gennaio 2021, dovrebbe applicarsi il presente regolamento.

(35) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 529/2013/Ue.

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione degli impegni assunti dagli Stati membri nel settore Lulucf per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("Lulucf") che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore Lulucf e le norme per il controllo dell'adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:

a) nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030:

i) "terreni imboschiti": uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali;

ii) "terreni disboscati": uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni;

iii) "terre coltivate gestite": uso del suolo comunicato come:

— terre coltivate che restano tali,

— pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate, o

— terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

iv) pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come:

— pascoli che restano tali,

— terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli, o

— pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

v) "terreni forestali gestiti": uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali;

b) a decorrere dal 2026: "zone umide gestite": uso del suolo comunicato come

— zone umide che restano tali,

— insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide, o

— zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

2. Nel periodo dal 2021 al 2025 uno Stato membro può includere, nell'ambito di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 525/2013, e che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite. Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi da uno Stato membro.

3. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 2, intende includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni, ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

4. Se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della versione perfezionata delle linee guida Ipcc, la Commissione può avanzare una proposta per rinviare di un ulteriore periodo di cinque anni la contabilizzazione obbligatoria relativa alle zone umide gestite.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "pozzo": qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

2) "sorgente": qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

3) "comparto di carbonio": la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

4) "riserva di carbonio": la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

5) "prodotto legnoso": qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

6) "foresta": un'area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

7) "livello di riferimento per le foreste", la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l'anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento;

8) "valore di emivita", il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

9) "disturbi naturali": ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;

10) "ossidazione istantanea": metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida Ipcc, adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 4

Impegni

Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.

3. Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.

4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.

5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni totali e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, qualora la destinazione del terreno sia convertita da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni a terreni forestali, uno Stato membro può cambiare la classificazione di tali terreni da "terreni convertiti in terreni forestali" a "terreni forestali che restano tali" 30 anni dopo la data di tale conversione, se debitamente giustificato sulla base delle linee guida Ipcc.

3. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell'allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni e tutti gli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei rispettivi periodi e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

4. Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo comunicato come:

a) zone umide che restano tali;

b) insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o

c) come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell'allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.

4. Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV, anche delle circostanze relative all'occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento.

5. Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all'età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili.

I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età per non limitare indebitamente l'intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.

Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.

6. La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.

Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.

7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo dal 2026 al 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 aprile 2025, per il periodo dal 2026 al 2030.

11. Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

1. Nella contabilizzazione prevista a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

a) carta;

b) pannelli di legno;

c) legno segato.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

3. Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell'ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1. Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo"). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI; e

b) non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 allo scopo di modificare l'allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 11

Flessibilità

1. Uno Stato membro può avvalersi:

a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

b) al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 13.

2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/Ce ("amministratore centrale") vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 12

Strumenti di flessibilità generali

1. Se le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità, e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (Ue) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse deve essere preso in considerazione per quanto riguarda la conformità dello Stato membro al suo impegno ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.

3. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.

4. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4.

2. Se il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 525/2013 abbia incluso misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e

b) all'interno dell'Unione, le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 del presente regolamento per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento e al regolamento (Ue) 2018/842.

3. Per quanto riguarda l'importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:

a) pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e

b) fino all'importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.

4. La Finlandia può compensare fino a 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente, a condizione che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 14

Controllo di conformità

1. Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e i relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

3. La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009.

4. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 15

Registro

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione nel registro dell'Unione, istituito in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (Ue) n. 525/2013, della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro e di assicurare che la contabilizzazione effettuata in relazione al ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento sia accurata.

2. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11; nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie maggiori riduzioni dei gas a effetto serra e dei necessari maggiori assorbimenti nell'Unione e, se del caso, formula proposte.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (Ue) n. 525/2013

Il regolamento (Ue) n. 525/2013 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

"d-bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (Ue) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) in conformità dei metodi di cui all'allegato III-bis del presente regolamento;

(*1)  Regolamento (Ue) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/Ue (Gu L 156 del 19.6.2018, pag. 1).";"

b) è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d-bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell'allegato III-bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.";

2) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"viii) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (Ue) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;";

3) all'articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"b-bis) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (Ue) 2018/841".

4) è inserito l'allegato seguente:

"Allegato III-bis

Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d-bis) Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida Ipcc 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida Ipcc 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida Ipcc 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida Ipcc 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.".

Articolo 19

Modifica della decisione n. 529/2013/Ue

La decisione n. 529/2013/Ue è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;

2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato I

Gas a effetto serra e comparti di carbonio

A. Gas a effetto serra di cui all'articolo 2:

a) biossido di carbonio (CO2);

b) metano (CH4);

c) protossido di azoto (N2O).

Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (Ue) n. 525/2013.

B. Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

a) biomassa epigea;

b) biomassa ipogea;

c) lettiera;

d) legno morto;

e) carbonio organico nel suolo;

f) prodotti legnosi su terreni imboschiti nelle categorie contabili del suolo dei terreni forestali gestiti.

Allegato II

Valori minimi dei parametri di superficie, di copertura arborea e dell'altezza arborea

Stato membro Superficie (ha) Copertura arborea (%) Altezza arborea (m)
Belgio 0,5 20 5
Bulgaria 0,1 10 5
Repubblica ceca 0,05 30 2
Danimarca 0,5 10 5
Germania 0,1 10 5
Estonia 0,5 30 2
Irlanda 0,1 20 5
Grecia 0,3 25 2
Spagna 0,1 20 3
Francia 0,5 10 5
Croazia 0,1 10 2
Italia 0,5 10 5
Cipro 0,3 10 3
Lettonia 0,1

20

5
Lituania 0,1 30 5
Lussemburgo 0,5 10 5
Ungheria 0,5 30 5
Malta 1,0 30 5
Paesi Bassi 0,5 20 5
Austria 0,05 30 2
Polonia 0,1 10 2
Portogallo 1,0 10 5
Romania 0,25 10 5
Slovenia 0,25 30

2

Slovacchia 0,3 20 5
Finlandia 0,5 10 5
Svezia 0,5 10 5
Regno Unito 0,1 20 2

Allegato III

Anno o periodo di riferimento per il calcolo del valore-soglia di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Stato membro Anno/Periodo di riferimento
Belgio 1990
Bulgaria 1988
Repubblica ceca 1990
Danimarca 1990
Germania 1990
Estonia 1990
Irlanda 1990
Grecia 1990
Spagna 1990
Francia 1990
Croazia 1990
Italia 1990
Cipro 1990
Lettonia 1990
Lituania 1990
Lussemburgo 1990
Ungheria 1985-87
Malta

1990

Paesi Bassi

1990

Austria

1990

Polonia 1988
Portogallo 1990
Romania 1989
Slovenia 1986
Slovacchia 1990
Finlandia 1990
Svezia 1990
Regno Unito 1990

Allegato IV

Piano nazionale di contabilizzazione forestale contenente il livello di riferimento per le foreste dello stato membro

A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il livello di riferimento è coerente con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;

b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;

c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

e) si presume un rapporto costante tra l'uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;

f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013;

h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell'articolo 8 contiene i seguenti elementi:

a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

b) l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;

c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d'inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull'intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;

d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:

i) la superficie oggetto di gestione forestale;

ii) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

iii) caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all'età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;

iv) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

Allegato V

Funzione di decadimento di primo grado, metodologie e valori di emivita predefiniti per i prodotti legnosi

Aspetti metodologici

— Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.

— I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell'ossidazione istantanea.

— I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore ("metodo della produzione").

— Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all'uso dei prodotti legnosi nel paese d'importazione.

— I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.

— A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d'origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.

Valori di emivita per default:

con "valore di emivita" si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:

a) 2 anni per la carta;

b) 25 anni per i pannelli di legno;

c) 35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all'interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida Ipcc adottate dalla conferenza delle parti dell'Unfccc o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

Allegato VI

Calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali

1. Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:

a) livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;

b) tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;

c) stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie contabili del suolo;

d) dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.

2. Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:

a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020;

b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);

d) ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

3. Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.

4. Le seguenti emissioni non devono essere escluse:

a) emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

b) emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;

c) emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:

a) individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;

b) prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c) una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;

d) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;

e) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.

Allegato VII

Importo massimo della compensazione disponibile nell'ambito della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b)
Stato membro

Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno

Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030

Belgio – 3,61 - 2,2
Bulgaria – 9,31 – 5,6
Repubblica ceca – 5,14 – 3,1
Danimarca – 0,56 – 0,1
Germania – 45,94 – 27,6
Estonia – 3,07 – 9,8
Irlanda – 0,85 – 0,2
Grecia – 1,75 – 1,0
Spagna –26,51 – 15,9
Francia –51,23 – 61,5
Croazia – 8,04 – 9,6
Italia –24,17 –14,5
Cipro –0,15 –0,03
Lettonia –8,01 –25,6
Lituania –5,71 –3,4
Lussemburgo –0,49 –0,3
Ungheria –1,58 –0,9
Malta

0,00

0,0
Paesi Bassi –1,72 –0,3
Austria –5,34 –17,1
Polonia –37,50 –22,5
Portogallo –5,13 –6,2
Romania –22,34 –13,4
Slovenia –5,38 –17,2
Slovacchia –5,42 –6,5
Finlandia –36,79 –44,1
Svezia –39,55 –47,5
Regno Unito –16,37 –3,3

Note ufficiali

1.

Gu C 75 del 10.3.2017, pag. 103.

2.

Gu C 272 del 17.8.2017, pag. 36

3.

Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.

4.

Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

5.

Gu L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

6.

Decisione (Ue) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Gu L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

7.

Decisione n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (Gu L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

8.

Regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce (Gu L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

9.

Regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

10.

Decisione 89/367/Cee del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (Gu L 165 del 15.6.1989, pag. 14).

11.

Regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

12.

Gu L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

13.

Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

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