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Opcm 28 maggio 2018, n. 519

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 28 maggio 2018, n. 519

(Gu 5 giugno 2018 n. 128)

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova

Il Capo del dipartimento della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera c) e l'articolo 25;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova;

Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma degli interventi con i relativi piani economico-finanziari;

Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui si sottolinea la necessità di garantire la copertura degli investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Articolo 1

Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della Direzione protezione civile e Polizia locale nonché di altre direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto Acque Spa, dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in qualità di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi emergenziali.

4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli interventi di cui all'articolo 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento — individuato secondo le tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 — con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualità. Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2

Interventi emergenziali

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza nel limite complessivo di euro 56.800.000 si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pure allocate sul capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 1 della presente ordinanza si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale, da intestare al commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, su cui saranno trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

Articolo 3

Relazione del commissario delegato

Il commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, al Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nella fase emergenziale, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Articolo 4

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49.

2. Per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1 della presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Articolo 5

Interventi prioritari non emergenziali e adempimenti rispetto al Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017

1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati al Programma degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziati con contributo pubblico, secondo quanto previsto dalla regolazione varata dall'Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per il tramite del commissario delegato, individua a livello programmatico gli interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la parte relativa al Servizio idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo degli interventi, così definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti.

3. Il citato programma di interventi complessivo, previa valutazione dei Dicasteri e dell'Autorità di cui al comma 2, costituisce uno stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2018

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