Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 27 aprile 2018

(Gu 18 maggio 2018 n.114)

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

il Ministro della salute

e

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — legge europea 2014", che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con l'aggiunta dell'articolo 5-bis;

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il quale al comma 1 dispone che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto", stabilendo, al successivo comma 2, che "Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante "Attuazione della direttiva 1999/63/Ce relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (Ecsa) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (Fst)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, di emanazione del "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297", e in particolare l'allegato di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto medesimo recante "Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi";

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti";

Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, della medesima legge 17 ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che "Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.";

Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'elenco delle lavorazioni e dei processi a cui è vietato adibire gli adolescenti;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'Oil, nonché norme di adeguamento interno";

Sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate;

Decreta:

Articolo 1

1. Il presente decreto individua, nell'allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.

3. L'elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it

Allegato A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;

b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;

c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;

e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;

f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);

g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;

h) il servizio di guardia notturna;

i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;

m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

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