Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2018/738/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 27 febbraio 2018, n. 2018/738/Ue

(Guue 18 maggio 2018 n. L 123)

Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.

(2) L'esenzione 34 dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue consentiva l'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue.

(3) I potenziometri trimmer sono resistenze variabili. Essi funzionano con un cursore che permette di regolare la resistenza del circuito e trovano applicazione in un'ampia gamma di prodotti, quali apparecchiature audiovisive, apparecchiature di comunicazione, giocattoli, dispositivi di misurazione ed elettrodomestici. Contengono piombo sotto forma di ossido di piombo negli inchiostri resistivi dove svolge la funzione di agente legante.

(4) Attualmente non sono disponibili alternative senza piombo affidabili e pertanto la sostituzione del piombo è ancora scientificamente e tecnicamente impraticabile.

(5) Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e dalla categoria 10 non vi sono finora alternative sufficientemente affidabili sul mercato, né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, è giustificata una validità fino al 21 luglio 2021; Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/Ue.

(6) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 34 è sostituita dalla seguente:

"34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11".

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

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