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Dm Ambiente 26 febbraio 2018, n. 52

Approvazione degli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale - Articolo 63, Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 26 febbraio 2018, n. 52

(Comunicato pubblicato sulla Gu 9 aprile 2018 n. 82)

Approvazione degli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte terza del medesimo, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'articolo 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 11. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

— al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

— al comma 2 prevede che "nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le .funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Ispra, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali";

— al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un 'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali";

— al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

— al comma 5 prevede che "Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Anbi-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente";

— al comma 6 individua tra le competenze della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale quella di deliberare ( ... ) "nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze" e stabilisce, infine, che "lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto, altresì, l'articolo 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/Ce nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l 'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016 che, ai sensi dell'articolo 63 comma 3 del Dlgs 152/2006, ha stabilito:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conve11ito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 maggio 201 7 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità di bacino distrettuale;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 maggio 201 7 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

Tenuto conto che gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale sono stati predisposti e deliberati secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

Tenuto, altresì, conto che ai sensi dell'articolo 63 comma 6 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 "lo Statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

Viste le note prot. IV-GAB n. 0019335 del 5.10.2017 e n. 0024055/2017 del 7 dicembre 2017 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, condivise dall'Ufficio legislativo economia, contenenti osservazioni e richieste di integrazione agli schemi di Statuto;

Tenuto conto che gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali sono stati integrati sulla base delle osservazioni pervenute e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del relativo concerto con nota prot. GAB n. 30308 del 28 dicembre 2017;

Vista la nota prot. IV-GAB 000183 8 del 26 gennaio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo economia, ha espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione degli Statuti come riformulati;

Decreta

Articolo 1

È approvato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale:

— delle Alpi orientali, riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto;

— del fiume Po, riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto;

— dell'Appennino settentrionale, riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto;

— dell'Appennino centrale, riportato nell'allegato n. 4 al presente decreto;

— dell'Appennino meridionale, riportato nell'allegato n. 5 al presente decreto.

Articolo 2

Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,84 MB


Allegato 2

Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,86 MB


Allegato 3

Allegato 4

Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,84 MB


Allegato 5

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