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Delibera Arera 29 marzo 2018, n. 173/2018/R/gas

Avvio di procedimento per l'attuazione delle disposizioni del Dm 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano

Parole chiave Parole chiave: Energia | Metano / Gas naturale | Energie rinnovabili | Biogas / Biometano | Biogas / Biometano | Biomasse / Biocombustibili | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 29 marzo 2018, n. 173/2018/R/gas

(Pubblicato sul sito di Arera il 30 marzo 2018)

Avvio di procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano

Nella 1012a riunione del 29 marzo 2018

— Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;

— ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

Visti:

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce in materia di promozione delle fonti rinnovabili;

— la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/Ce;

— la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— la legge 23 luglio 2009, n. 99;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);

— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

— il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

— il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico –fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;

— il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 10 ottobre 2014);

— il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 3 febbraio 2016;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto 2 marzo 2018);

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas);

— la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas;

— la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 626/2015/R/gas);

— la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 204/2016/R/gas);

— la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 299/2016/R/gas);

— la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 239/2017/R/gas);

— il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 484/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 484/2017/R/gas);

— il mandato della Commissione europea 8 novembre 2010 M/475 En "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in trasport and injection in natural gas pipelines" (di seguito: mandato M/475 En);

— il Rapporto tecnico Uni/Tr 11537:2016 "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" (di seguito: Rapporto tecnico Uni/Tr 11537);

— la norma Uni En 16723-1 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale" (di seguito: norma Uni En 16723-1);

— la norma Uni En 16723-2 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche per combustibile per autotrazione" (di seguito: norma Uni En 16723-2);

— il Rapporto tecnico Uni/Tr 11677 "Biometano per uso diretto in autotrazione".

 

Considerato che:

— l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11, dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

— la Commissione europea con il mandato M/475 En ha incaricato il Comitato europeo di normazione (Cen) di predisporre standard europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;

— con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;

— l'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas contiene:

— nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11, di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;

— nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;

— l'Autorità ha approvato, rispettivamente con le deliberazioni 626/2015/R/gas, 204/2016/R/gas e 299/2016/R/gas, le proposte di modifica dei Codici di rete trasmesse ai sensi del punto 2. della deliberazione 46/2015/R/gas dalle imprese di trasporto Società Gasdotti Italia Spa, Snam Rete Gas Spa e Societa Infrastrutture Trasporto Gas Spa.

 

Considerato che:

— l'Autorità, con la deliberazione 239/2017/R/gas, ha avviato un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della condizione di standstill a seguito della pubblicazione norma Cen En 16723-1, come recepita in Italia con la pubblicazione della norma Uni En 16723-1;

— con il documento per la consultazione 484/2017/R/gas, l'Autorità ha sviluppato ipotesi per:

  • aggiornare i riferimenti relativi alle specifiche di qualità del biometano individuati al comma 3.2, dell'Allegato A della deliberazione 46/2015/R/gas;
  • individuare nella norma Uni En 16723-1 e nel Rapporto tecnico Uni/Tr 11537 i riferimenti relativi alle modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete;
  • individuare soluzioni operative rispetto alle differenze tra le specifiche di qualità del biometano previste per l'immissione nelle reti del gas naturale e per l'autotrazione;

— successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 484/2017/R/gas è stata pubblicata la norma Uni En 16723-2 relativa alle specifiche per combustibile per autotrazione;

 

Considerato che:

— il decreto 2 marzo 2018 ha innovato la disciplina in materia di promozione dell'utilizzo di biometano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 28/11; tale nuova disciplina si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano, purché l'entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018) e anteriore all'1 gennaio 2023; in particolare, in relazione a compiti e attività svolte dall'Autorità in questo contesto:

  • l'articolo 1, comma 1, prevede che si intenda per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfi le caratteristiche fissate dall'Autorità con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28/11;
  • l'articolo 1, comma 3, stabilisce che, ai soli fini del medesimo decreto, la rete del gas naturale comprenda tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi;
  • l'articolo 1, comma 5, lettera a) stabilisce che, ai soli fini del medesimo decreto, il biogas comprenda il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione;
  • l'articolo 1, comma 5, lettera b), prevede che, ai soli fini del medesimo decreto, si intenda per biometano avanzato, il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014;
  • l'articolo 3, comma 1, stabilisce che per la qualità del biometano si applichino le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili;
  • l'articolo 3, comma 3, stabilisce che le disposizioni in materia di qualità richiamate al precedente alinea, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, nel seguito Cic, si applichino al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita nel medesimo decreto;
  • l'articolo 10, comma 1, del decreto 2 marzo 2018, prevede che, se del caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti in materia di:

a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale come definita nel medesimo decreto, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, e disposizioni operative in materia di ritiro di biometano;

b) modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei Cic per i casi di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

 

Ritenuto opportuno:

— avviare un procedimento al fine di dare attuazione a quanto previsto nel decreto 2 marzo 2018, in particolare:

  • in relazione alle modalità di misurazione del biometano e alle modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione delbiometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto;
  • in relazione a eventuali disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, ai fini della loro applicazione con riferimento all'immissione nella rete del gas naturale, come definita nel decreto 2 marzo 2018;

— far confluire il procedimento avviato con deliberazione 239/2017/R/gas nel presente procedimento;

— prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;

— prevedere che il procedimento si concluda nel termine previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 2 marzo 2018

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018, per quanto di competenza dell'Autorità, in particolare:

  • in relazione alle modalità di misurazione del biometano e alle modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto;
  • in relazione a eventuali disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, ai fini della loro applicazione con riferimento all'immissione nella rete del gas naturale, come definita nel decreto 2 marzo 2018;

2. di far confluire nel procedimento di cui al punto 1 il procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, avviato con la deliberazione 239/2017/R/gas;

3. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;

4. di dare mandato al direttore della Direzione infrastrutture energia e unbundling per i seguiti di competenza;

5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 18 giugno 2018;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

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