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Dm Sviluppo economico 2 marzo 2018

Disciplina del regime di agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale - Articolo 21, legge 20 novembre 2017, n. 167

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 marzo 2018

(Comunicato pubblicato sulla Gu 31 marzo 2018 n. 76)

Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2017 (di seguito Legge europea 2017) e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 per quanto concerne i corrispettivi tariffari, destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, applicabili alle imprese a forte consumo di gas naturale, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di seguito "Arera"), siano definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale e che sia altresì istituito un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge n. 83 del 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013 (di seguito: DM 5 Aprile 2013), recante definizione delle imprese a forte consumo di energia in attuazione del predetto articolo 39 del decreto legge n.83 del 2012 e, in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera a) che definisce le imprese a forte consumo di energia le imprese che abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettricità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017 con cui è stata adottata la Strategia energetica nazionale (Sen) 2017, con la quale sono individuate le modalità per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia intende assumere a livello europeo in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, e conseguente riduzione delle emissioni al 2030, proseguendo nella tabella di marcia delle future politiche nazionali e regionali volte a realizzare, in conformità agli indirizzi europei, un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;

Considerato che l'aumento della competitività del Paese è uno dei tre obiettivi della Sen, concernente la riduzione del costo e del gap di prezzo dell'energia, da conseguire mediante un insieme di azioni, in cui si inseriscono le misure introdotte dal presente decreto, che riguardano fra l'altro:

i. la riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica;

ii. il controllo della crescita degli oneri generali di sistema, grazie alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;

iii. gli interventi per la riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale, utilizzato anche nel settore termoelettrico e gli eventuali investimenti nelle infrastrutture del sistema nazionale del gas naturale;

Vista la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida Ce), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato Ue;

Considerato che i costi del finanziamento del sostegno alla produzione di energia a fonti rinnovabili e agli investimenti in efficienza energetica sono sostenuti da tutti i consumatori di energia in funzione dei volumi di energia consumati nella forma di costi supplementari applicati alle tariffe di trasporto dell'energia;

Ritenuto necessario apportare riduzioni mirate dei costi supplementari sostenuti per finanziamento del sostegno alla produzione di energia a fonti rinnovabili e agli investimenti in efficienza energetica, da indirizzare alle imprese particolarmente colpite da tali costi ed esposte alla concorrenza internazionale, al fine di ridurre il rischio di delocalizzazione di tali imprese e quindi garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno alle energie rinnovabili e agli investimenti in efficienza energetica;

Visto che le Linee guida Ce al punto 188 stabiliscono che "La Commissione considererà proporzionati gli aiuti se i beneficiari degli stessi versano almeno il 15 % dei costi aggiuntivi al lordo della riduzione";

Vista la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

Vista la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017 relativa alla notifica effettuata dalle Autorità italiane del regime di aiuto per le imprese a forte consumo di energia elettrica e al connesso Piano di adeguamento alla nuova disciplina europea, con cui la Commissione ha ritenuto le proposte di riforma della tariffa degli oneri di sistema riferiti al settore elettrico applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore, presentate dall'Italia, compatibili con le Linee guida Ce e con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del Trattato Ue;

Visto l'allegato A alla delibera del 3 agosto 2017 n. 575/2017/R/gas dell'Arera recante al titolo VII "Componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas" per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019;

Ritenuto opportuno introdurre una verifica ex post del possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni e del rispetto della contribuzione minima applicabile al fine di non escludere dalle future misure agevolative, che saranno stabilite con successivo decreto, le imprese costituite da meno di un anno, o di recente costituzione;

Ritenuto che il rafforzamento della spinta verso l'efficienza energetica dei processi di produzione sia del tutto coerente con gli obiettivi di riduzione della spesa energetica della Sen, sia tale da contribuire ai target nazionali ed europei di efficienza energetica e riduzione delle emissioni al 2030 e sia in grado, al contempo, di ridurre in prospettiva l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni che saranno oggetto di successivo decreto;

Visto l'articolo 21, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il quale stabilisce che l'Arera adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Sm3/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e che tali provvedimenti assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la decisione della Commissione europea 2002/676/Ce del 3 aprile 2002 relativa all'esenzione dall'imposta ambientale applicata sui prodotti energetici utilizzati a fini non combustibili che, al punto (40), ha ribadito che le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile possono essere esentate totalmente o in parte dal pagamento di alcuni oneri relativi a corrispettivi facenti parte della tariffa di trasporto del sistema nazionale del gas naturale;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), in particolare i punti 135 e 136;

Ritenuto in una prima fase di procedere preliminarmente all'aggiornamento della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, considerato che quanto previsto dal Dm 5 aprile 2013 in materia di soglie di consumo non risulta coerente con gli orientamenti previsti nelle Linee guida Ce, rinviando a un successivo decreto, da emanare sentita l'Arera, la definizione dei livelli di agevolazione spettanti alle imprese a forte consumo di gas naturale per uso energetico, in funzione dei parametri relativi all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e alla esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale;

Ritenuto altresì opportuno introdurre alcuni criteri per l'applicazione dell'esenzione stabilita dall'articolo 21, comma 3, sopra citato, per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile e per la copertura dell'esonero;

Decreta

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto ha la finalità di definire, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni da adottare con successivo decreto ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2 della Legge europea 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;

b) i criteri di esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;

c) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida Ce, integrate dalle seguenti definizioni:

a) Componente RET: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla Arera a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/2011;

b) Componente RE: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla Arera a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;

c) Costi in termini di gas naturale: consumo di gas naturale dell'impresa moltiplicato per il prezzo medio del gas naturale nel triennio 2016-2018. Ai fini del calcolo del prezzo del gas naturale è utilizzato il prezzo medio al dettaglio applicabile in Italia alle imprese con livelli simili di consumo di gas naturale durante l'ultimo anno per cui sono disponibili dati;

d) VAL: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 4 alle Linee guida Ce e sulla base di disposizioni operative emanate dall'Arera;

e) Intensità gasivora: indice, relativo ad una impresa, calcolato come rapporto tra i costi relativi al consumo di gas naturale ed il VAL, nel periodo di riferimento.

Articolo 3

Imprese a forte consumo di energia

1. Sono considerate imprese a forte consumo di energia ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3/anno (considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida Ce;

b) operano nei settori dell'allegato 5 alla Linee guida Ce e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (di seguito: intensità gasivora su VAL), non inferiore al 20%.

2. La definizione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti quella contenuta nel Dm 5 aprile 2013.

Articolo 4

Agevolazioni e modalità di calcolo dell'intensità gasivora

1. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Arera, saranno definiti i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti alle imprese a forte consumo di gas naturale.

2. Ai fini del calcolo dell'intensità gasivora rispetto al VAL dell'impresa, di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), si applica l'allegato 4 alla Linee guida Ce, tenuto conto che:

a) il prezzo del gas naturale è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato annualmente dall'Arera, sommando il prezzo di mercato del gas naturale gli oneri di trasporto, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento e, nel caso di impresa connessa alla rete di distribuzione, gli oneri di distribuzione;

b) nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora su VAL risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui al comma 1;

c) il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento;

d) nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di un rapporto predisposto dall'impresa interessata anche in base all'estrapolazione dei dati effettivi disponibili. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito Csea) effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito della verifica, sono effettuate compensazioni o eventuali recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino all'utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento. Per i dati di consumo di gas naturale dell'impresa, il suddetto criterio è applicato tenendo conto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Criteri generali sulla cumulabilità degli aiuti rispetto a quelli previsti per le imprese a forte consumo di energia elettrica

1. Qualora un'impresa a forte consumo di gas naturale sia anche un'impresa a forte consumo di energia elettrica, potrà usufruire delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, recante agevolazioni per le imprese energivore elettriche, e delle agevolazioni previste dal presente decreto purché essa versi un contributo agli oneri generali di sistema relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili complessivamente non inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla Linee guida Ce.

Articolo 6

Imprese esonerate dal pagamento della componente RET e RE

1. A decorrere dal 1° luglio 2018, le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas naturale totalmente, o per almeno l'80%, come materia prima per uso non combustibile sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie RET e RE.

2. L'Arera adotta i provvedimenti in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge europea 2017, assicurando la copertura dell'esonero di cui al comma 1 mediante incremento delle componenti tariffarie di cui al comma 1, adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta gas, anche riconducibili a effetti congiunturali.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Articolo 7

Verifica del rispetto dei requisiti

1. La Csea, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Arera, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, gli elenchi delle imprese di cui agli articoli 3 e 6.

2. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.

3. L'Arera, con propri provvedimenti, stabilisce:

a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine, l'Arera può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza;

b) il valore del prezzo del gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le modalità di calcolo del VAL, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d).

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. L'Arera definisce:

a) le modalità e le tempistiche secondo cui la Csea provvede all'apertura del portale per l'inserimento delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2018;

b) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 9

Parametri di riferimento per il calcolo del consumo

1. Per calcolare il consumo standard di gas naturale delle imprese a forte consumo di gas naturale vengono utilizzati parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore raccolti dall'Enea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Enea provvede annualmente a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sull'attuazione, da parte delle imprese energivore, degli obblighi di realizzazione delle diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Dlgs 102/2014.

3. Anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui al comma 2, l'Enea elabora, e aggiorna con frequenza biennale, indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di gas naturale per le diverse tipologie di imprese a forte consumo di gas naturale e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per la successiva approvazione.

4. In prima applicazione, i parametri di cui al comma 3 sono trasmessi entro il 31 dicembre 2018 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, e sono utilizzati ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

Articolo 10

Disposizioni per la trasparenza e il monitoraggio

1. La Csea provvede a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la Csea provvede agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e ss.mm..

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Commissione europea relativamente alle misure di cui all'articolo 6. Non è data esecuzione alle misure in esso contenute prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione ai sensi dell'articolo 88 del Trattato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto è altresì pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 2 marzo 2018

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