Energia

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 marzo 2018

(Gu 19 marzo 2018 n. 65)

Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" ed in particolare l'articolo 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas);

Vista la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;

il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;

l'articolo 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il Gnl, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;

il considerando 25, il quale asserisce che:

a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale;

b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;

c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;

d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/Ce, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;

e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato;

f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società ed al Comitato delle Regioni "Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione, Com(2016)501 final del 20 luglio 2016, SWD(2016) 244 final;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", Com(2014)398 final/2 del 25 settembre 2014, SWD(2014) 206 e 211 final;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il ruolo dei rifiuti nella produzione di energia nell'economia circolare", Com(2017)34 final del 26 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 20 recante "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale" che prevede: al comma 1 che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;

al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano;

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano;

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;

Vista la delibera ARG/gas 120/11, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

Vista la delibera 210/2015/R/gas con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Viste le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 46/2015/R/gas e 204/2016/R/gas riguardanti le specifiche di qualità del biometano;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 1 che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'articolo 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l'articolo 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o ligno-cellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 33 recante "Disposizioni in materia di biocarburanti" come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134, il cui comma 5-sexies dispone che dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito Gse) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ed in particolare l'articolo 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del gas naturale non è presente, nonché norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano;

Visti provvedimenti di attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visti i provvedimenti di attuazione dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, e in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante "Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante attuazione della direttiva 2009/30/Ce, che modifica la direttiva 98/70/Ce, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la direttiva 1999/32/Ce per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e che abroga la direttiva 93/12/Cee;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/Ce;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";

Visto il mandato M/475 recante "Mandate to Cen for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines", rilasciato al Cen dalla Commissione europea, il 18 novembre 2010, la relativa Uni En 16723-1:2016 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale — Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale", la relativa Uni En 16723-2:2017 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale — Parte 1: Specifiche del carburante per autotrazione", attuative del citato mandato M/475 e il rapporto tecnico Uni/Tr 11537:2016 recante "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" elaborato dal Comitato italiano gas, che fornisce indicazioni tecniche per l'immissione, nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili, garantendo le condizioni di sicurezza e continuità del servizio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale", emanato in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

Considerato che il predetto decreto 5 dicembre 2013 non ha sortito significative realizzazioni di impianti di produzione di biometano e che l'Italia, nel frattempo, ha già raggiunto gli obiettivi minimi, richiesti dall'Unione europea al 2020, in materia di fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, mentre è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto, a tal fine, nel predisporne un aggiornamento occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, mentre per i restanti usi si rinvia ad un successivo decreto di aggiornamento da emanare a valle del raggiungimento del target delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici Gse Spa per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica", ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (Ue) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (Ue) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/Ce, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Considerato che:

il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;

il biometano deriva dal biogas, fonte energetica rinnovabile programmabile che consente la gestione degli impianti in regime di programmazione flessibile;

il biometano può essere prodotto e consumato nella forma di gas naturale compresso (Gnc) o di gas naturale liquefatto (Gnl);

è quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano;

nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, è opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per i trasporti e quindi definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti e che, in tali casi, il biometano sia promosso tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti;

il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;

Considerato che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione nonché norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualità del biometano;

Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;

Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con i vigenti strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, nonché la possibilità che i gestori delle citate reti possano, in conformità con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio della qualità di detta immissione;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante "delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione";

Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del 1° marzo 2018 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata "Autorità", con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purchè rispetti le predette caratteristiche.

2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d'incentivazione di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al Gse, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a dodici mesi il periodo di avviamento e collaudo. In ogni caso, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve essere uguale o successiva alla data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui all'articolo 6 comma 12, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto. Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi. Nel caso di impianti che non intendano collegarsi alle reti con obbligo di connessione di terzi e di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano la data di entrata in esercizio coincide con la data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi del presente decreto.

3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: "reti con l'obbligo di connessione di terzi"), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

4. Per capacità produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar). Per capacità produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende la produzione oraria nominale, come risultante dalla targa o altro elemento distintivo che contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato, per singola tecnologia utilizzata.

5. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) biogas: comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione;

b) biometano avanzato: il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche;

c) sottoprodotti: le materie definite nell'allegato 1— Parte A — al presente decreto;

d) produttore di biometano: il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

6. Ai soli fini del presente decreto per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di Gnc che di Gnl che in entrambe le forme Gnc e Gnl nello stesso impianto, localizzato nel territorio italiano, destinato all'utilizzo nel settore dei trasporti, in cui le opere per lo scarico, lo stoccaggio e la distribuzione al consumo del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.

7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale di cui al comma 6 destinato al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.

8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti di produzione di biometano entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto in cui le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono di nuova realizzazione. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano. Il presente decreto si applica altresì agli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano. Le disposizioni del presente decreto si applicano, su richiesta del produttore, da presentare al Gse entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche a impianti già qualificati o in corso di qualifica sia a progetto che in esercizio ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013. Con l'accoglimento della richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del presente decreto da parte del Gse, il produttore rinuncia a qualsiasi applicabilità dei meccanismi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.

9. Il presente decreto si applica altresì, nei limiti di cui all'articolo 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Il Gse, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite. A partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare dei meccanismi di cui al presente decreto gli impianti che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (Dgsaie) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti. Non concorre al raggiungimento del limite il biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine di cui all'articolo 4.

11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale.

12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano, si intende un impianto, localizzato nel territorio italiano, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano, ed il gas naturale eventualmente necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti di liquefazione del biometano, tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.

13. Per produttore di biometano, ove applicabile, si intendono anche i soggetti investitori che realizzano gli impianti di produzione del biometano e congiuntamente o disgiuntamente gli impianti di liquefazione del biometano e gli impianti di distribuzione del gas naturale compresso o liquido, operandoli in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle materie prime da processare ai fini della produzione del biometano. I soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

14. Ai soli fini del presente decreto il settore dei trasporti, nel caso di utilizzo di biometano, comprende anche gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna.

15. Il punto di scambio virtuale, in seguito Psv, è il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale — modulo Psv, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, n. delibera Aeeg 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam rete gas (Srg), e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti;

Articolo 2

Connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.

2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti con l'obbligo di connessione di terzi ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di rete di trasporto o di distribuzione. A tal fine, si applicano le disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. È fatta salva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilità, per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità con la delibera di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.

Articolo 3

Qualità e sostenibilità del biometano

1. Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili.

2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati.

3. Le disposizioni in materia di qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, nel seguito Cic, si applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3.

4. Per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico Uni/Tr 11537:2016. Il produttore di biometano invia al Gse con cadenza mensile i dati aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto dei criteri di cui al rapporto citato. Il Gse può predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei Cic, controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto tecnico Uni/Tr 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio chimico e mineralogico della Dgs-Unmig del Ministero dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualità non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le responsabilità poste in capo al produttore in materia di sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori finali, il Gse avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi utenti e clienti finali noti al Gse ed il gestore di rete ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione.

5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale, come definita dall'articolo 1, comma 3, il Gse può acquisire, anche in tele-lettura, i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei Cic, secondo modalità e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal produttore. In caso di difformità valgono i dati acquisiti dal Gse. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti a carico del produttore stesso.

6. Il biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee guida definite dal Comitato termotecnico italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla Uni/Ts 11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano incentivato mediante ritiro dei Cic da parte del Gse, i produttori di biometano assicurano il rispetto delle succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.

Articolo 4

Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso

1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il Gse il "Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano". L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), che non acceda ad altre disposizioni di cui al presente decreto e al decreto 5 dicembre 2013. La Garanzia di Origine ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la direttiva 2003/87/Ce, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata Garanzia, secondo quanto già previsto dal regolamento Ue n. 601 del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gse avvia preventivamente una procedura di consultazione pubblica sulle modalità di funzionamento del registro delle garanzie di origine del biometano, anche facendo riferimento alle esperienze europee già avviate.

3. Il Registro di cui al comma 1 è strutturato in modo da permettere l'iscrizione della garanzia di origine all'atto della immissione in rete del biometano, la sua possibile cessione da parte di un titolare di conto aperto nel registro ad altro titolare di conto ed, infine, la sua cancellazione al momento del consumo da parte dell'ultimo possessore della garanzia di origine o, al momento della cessione della citata garanzia ad un soggetto titolare di conto acceso su un registro delle garanzie di origine di altro Paese membro dell'Unione europea, fermo restando la salvaguardia di condizioni di reciprocità.

4. Oltre che nell'ambito del registro di cui al precedente comma 1, le garanzie di origine sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Gme), le cui regole di funzionamento, predisposte dal Gme, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (Dgsaie) del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5

Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale condestinazione specifica nei trasporti

1. Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al Gse i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I Cic sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal Gse nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al Gse ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del Gse.

2. Il Gse acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonchè con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione. A tal fine il Gse definisce e rende pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura che, tra l'altro, specifica:

a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;

b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;

c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Il produttore di biometano ha l'obbligo di fornire al Gse i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.

Il titolare dell'impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l'obbligo altresì di fornire al Gse i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese.

3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei Cic spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4. Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al Gse i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso Gse. Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, fermo restando il precedente periodo, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei Cic è determinato sulla base del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal Gse nelle procedure operative.

4. Il Gse effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto o distribuzione a cui l'impianto di distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell'impianto di distribuzione a mezzo veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas naturale, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine, per il biometano vengono considerati i valori di riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore definiti nell'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

5. La maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

6. La maggiorazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie di cui al comma 5. Nei casi di impianti con autorizzazione alla costruzione e all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle materie di cui al comma 5, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto indicato dallo stesso Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica annuale, con riferimento all'anno solare, delle quantità e tipologie di materie impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di cui all'articolo 8 del presente decreto.

7. I Cic rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti obbligati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.

8. Al fine della quantificazione di cui al comma 3, non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazioni.

Articolo 6

Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'articolo 5, il Gse, fatti salvi i commi 8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto (di seguito anche: quantità massima annua ritirabile), espressa in Cic, secondo le seguenti modalità:

a) il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (Mpgas) gestito dal Gestore dei mercati energetici (Gme) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%;

b) al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al Gse, viene altresì riconosciuto dal Gse il valore dei corrispondenti Cic di cui all'articolo 5, con le eventuali maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 5, e di quelle previste al comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro;

c) gli oneri di ritiro dei Cic sono fatturati dal Gse ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi Cic sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Gse nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantità massima annua ritirabile dal Gse possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 incluse le maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo;

d) il Gse ritira il biometano avanzato, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il Gse, sulla base delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera g), pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente;

e) il Gse aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano è oggetto di ritiro da parte del Gse. Il Gse, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua ritirabile;

f) ai fini della determinazione della quantità di biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il Gse utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Gli impianti non rientranti nell'elenco pubblicato dal Gse possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 ed essere eventualmente inclusi nello stesso elenco a seguito di rideterminazione, nell'anno successivo, della quota massima annua ritirabile;

g) qualora si rilevi dai dati disponibili a consuntivo che non sia stata raggiunta la quantità massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui al comma 1, il Gse provvede a ritirare i Cic ancora nella disponibilità dei produttori di biometano avanzato che ne abbiano fatto richiesta al Gse, che non siano inizialmente rientrati nell'elenco di cui alla lettera e), fino al raggiungimento della medesima quantità massima effettiva;

h) resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al Gse i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso Gse.

2. Il biometano è ritirato dal Gse, ai sensi del comma 1, in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, preferibilmente mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione è effettuata a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente o tramite una società controllata, con impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti per un volume non inferiore al volume del biometano che intendono acquistare. La differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al Psv e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico o restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.

3. Il Gse stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (Dgsaie) su proposta del Gse. Il Gse stipula altresì con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Dgsaie su proposta del Gse. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga a cura del Gse, successivamente all'incasso dei corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del Gse. Nel caso sia necessario procedere a ricalcoli che determinino rettifiche positive o negative del numero dei Cic emessi, queste saranno compensate nelle emissioni successive nei confronti dei soggetti obbligati.

4. Per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 7 ai sensi del comma 8, e ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, l'obbligo di immissione in consumo di un quantitativo minimo di biocarburanti avanzati nei diversi anni si intende comunque rispettato per la quota parte di biometano avanzato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, a prescindere dal numero dei Cic per il biometano avanzato effettivamente riconosciuti dal Gse nei diversi anni ai suddetti soggetti.

5. Con decreto del direttore generale della Dgsaie emanato annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, è modificato il valore della quantità massima di biometano avanzato, di cui al comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto è eventualmente modificato il valore di riduzione percentuale del prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al Psv.

6. Il produttore di biometano avanzato può accedere alle modalità di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che siano rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'articolo 3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 (ove adottabile), 5, 6, e 8.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all'articolo 5.

8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione al Gse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque, per i nuovi soggetti obbligati, non oltre la prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 7 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biometano di cui al comma 1.

9. I produttori di biometano avanzato, in alternativa a quanto previsto al comma 1, possono richiedere al Gse di essere esclusi, anche parzialmente, e esclusivamente per la quota di biometano che risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e separata e secondo le modalità definite dal Gse nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti Cic, valorizzati dal Gse a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano avanzato in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi hanno diritto al riconoscimento del solo valore dei Cic corrispondenti al biometano immesso in consumo nei trasporti. L'ammontare dei Cic corrisposti ai sensi del presente comma concorre al raggiungimento della quantità massima di cui al comma 1; i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al comma 1, lettera e) per accedere all'incentivazione prevista.

10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni di cui all'articolo 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

11. I produttori che immettono in consumo il biometano come carburante in uno o più nuovi impianti di distribuzione di gas naturale sia in forma Gnc che Gnl, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come comunicata al Gse, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del Gse di un numero di Cic maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 600.000 euro ad impianto. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di biometano in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale.

12. I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito Bml) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al Gse che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del Gse di un numero di Cic maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di Bml in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale in forma liquida.

Articolo 7

Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 10, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il Gse, fatto salvo il comma 5, riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti Cic attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) gli oneri di ritiro dei Cic sono fatturati dal Gse ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi Cic sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Gse nelle proprie procedure operative;

b) il Gse riconosce i Cic in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell'impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il Gse, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua di Cic ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente;

c) a tal fine, il Gse aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biocarburante è oggetto di ritiro dei Cic da parte del Gse. Il Gse, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare i Cic, dando precedenza a quelli con data di domanda di qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua di Cic ritirabili;

d) ai fini della determinazione della quantità di biocarburante avanzato diverso dal biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il Gse utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2.

2. I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 4 e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei Cic di cui al comma 1 è effettuato dal Gse a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al Gse tutte le informazioni attestanti l'effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt's, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (Usd/€) calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

3. Il Gse stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Dgsaie su proposta del Gse. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga, a cura del Gse, successivamente all'incasso dei corrispettivi dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del Gse.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni, si intende completamente immesso in consumo per la quota parte dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 3 ai sensi del comma 5, a prescindere dai Cic per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano effettivamente riconosciuti dal Gse nei diversi anni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014.

6. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con qualsiasi tipologia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ne danno comunicazione al Gse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per i nuovi soggetti obbligati non oltre la prima autodichiarazione presentata, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e successive modifiche, di insorgenza dell'obbligo; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 5, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, mentre va dal 2028 al 2032 per i soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 5 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1.

Articolo 8

Riconversione di impianti a biogas esistenti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono applicate in misura pari al 100% dei Cic spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al presente comma si applicano qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l'incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato, per l'intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'incentivo sull'energia elettrica (in assetto solo elettrico) fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biometano in assetto riconvertito. Il Gse determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.

2. Il periodo di diritto al rilascio dei Cic per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i Cic di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti. Successivamente si applicano le disposizioni previste all'articolo 5.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del rilascio dei Cic agli impianti di cui al presente articolo, relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo la maggiorazione di cui all'articolo 5, commi 5 e 6 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito contenga esplicita indicazione di tipologia e quantità in peso delle materie utilizzate con riferimento alle biomasse elencate all'articolo 5, comma 5. Per gli impianti di cui al presente articolo relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano, inoltre, le maggiorazioni di cui all'articolo 6, commi 11 e 12.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le eventuali modifiche apportate agli impianti esistenti non modificano le condizioni e il livello di incentivo alla produzione di energia elettrica preesistente alle modifiche di impianto realizzate, sempreché non comportino un aumento della potenza elettrica e fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 9

Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere alle disposizioni di cui al presente decreto, presenta domanda al Gse per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal Gse. La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) gli estremi del titolo autorizzativo o sua richiesta presentata all'Autorità competente e materie prime autorizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacità produttiva e destinazione della produzione, eventualmente comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto dall'articolo 1 comma 3, f) data di entrata in esercizio effettiva o presunta, g) producibilità attesa, h) stima della quantificazione degli autoconsumi previsti, i) tipo di meccanismo richiesto, l) data di decorrenza del periodo di rilascio dei Cic; m) categoria di intervento; n) modalità di collegamento alla rete del gas naturale; l) programmazione mensile delle forniture.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al Gse non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilità. Nel caso di impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilità, la domanda deve essere corredata almeno da:

a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;

b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e di immissione in rete, intesa come previsto dall'articolo 1 comma 3, del biometano (qualità, quantità e odorizzazione ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dei Cic spettanti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento dei Cic e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e nel caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione alla rete.

3. Il Gse valuta la domanda e ne comunica l'esito della valutazione ai produttori entro 120 giorni dalla data di ricevimento, determinando in via presuntiva il quantitativo di Cic rilasciabili, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. Il termine di 120 giorni va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo produttore e ad altri soggetti interpellati dal Gse in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al Gse ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.

5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gse l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato a progetto entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gse e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gse l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica a progetto.

7. La domanda di cui al comma 1 contiene altresì eventuale indicazione di utilizzo di materie prime identificate dal Gse sulla base del titolo autorizzativo utilizzabili per la produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e varie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se del caso l'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di:

a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6, e disposizioni operative in materia di ritiro del biometano;

b) per i casi di cui agli articoli 5 e 6, modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei Cic, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse, acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiorna e pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio dei Cic di sua competenza e per ogni altro compito ad esso affidato dal presente decreto, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 6.

3. Agli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse.

4. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 sono eseguiti, in via autonoma o congiunta, dallo stesso Gse e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti per le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base di un programma annuale deliberato dallo stesso Comitato tecnico consultivo, su proposta del Gse. Le attività di verifica possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito, anche senza preavviso, dove è ubicato l'impianto, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinchè le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, il Gse definisce, ove necessario, specifiche misure a garanzia dei Cic riconosciuti, anche prevedendo specifiche modalità che ne assicurino il recupero. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli, siano rilevanti, il Gse dispone la decadenza dei Cic nonchè il recupero dell'incentivo già erogato, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano.

5. Per le disposizioni di cui al presente decreto trova applicazione l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Il Gse pubblica con cadenza annuale, e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, dell'ubicazione e capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto. Il Gse altresì raccoglie con cadenza annuale i dati dei costi di produzione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano al fine di fornire al Ministero dello sviluppo economico le informazioni quantitative per il necessario adeguamento del valore dei Cic previsti dal presente decreto. Tale adeguamento si applica agli impianti entrati in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso.

7. Il Gse provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, è possibile per i gestori delle reti con l'obbligo di connessione di terzi di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.

9. Nessun impianto di produzione di biometano avanzato o di altro biocarburante avanzato diverso dal biometano potrà accedere agli incentivi di cui al presente decreto per la parte eccedente la produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biocarburanti.

10. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Gu C 249 del 31 luglio 2014, pag. 1).

11. In caso di incentivi da erogare ad imprese nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno il Gse, nella determinazione dell'incentivo da erogare in base al presente decreto, tiene conto degli importi da recuperare.

Articolo 11

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 è così modificato ed integrato:

a. All'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. È riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013."

b. All'articolo 2, comma 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: "j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota è pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell'anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell'allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i Cic solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota è pari ai valori percentuali, che sono riportati nell'allegato 4, applicati ai Cic rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento dell'obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati".

c. All'articolo 2, comma 1, alla lettera l) le parole "e per i biocarburanti avanzati," sono sostituite dalle parole ", per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano".

d. Il titolo dell'articolo 3 è modificato come segue: "Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo".

e. L'articolo 3 comma 3 è sostituito dal seguente:

"I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule:

Bio = Q % × B t

Bio biometano avanzato = 0,75 × Q %avanzato × B t

Bio altri biocarburanti avanzati = 0,25 x Q %avanzato x B t

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio altri biocarburanti avanzati si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;

anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti;

anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti;

anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti;

anno 2021 = 9,0 % di biocarburanti;

dall'anno 2022 = 9,0 % di biocarburanti.

Q % avanzato si intende la quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;

anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;

anno 2017 = 0 % di biocarburanti avanzati;

anno 2018 = 0,6 % di biocarburanti avanzati;

anno 2019 = 0,8 % di biocarburanti avanzati;

anno 2020 = 0,9 % di biocarburanti avanzati;

anno 2021 = 1,5 % di biocarburanti avanzati;

dall'anno 2022 = 1,85 % di biocarburanti avanzati.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

Bt = (Pb × Xb) + (Pg × Yg),

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento."

f. Alla fine dell'articolo 3, comma 4 è aggiunto: "Inoltre, con decreto del direttore generale della DGSAIE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, può essere modificata la percentuale di ripartizione dell'obbligo avanzato tra biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate in prima applicazione pari al:

a) 75% per il biometano avanzato;

b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano."

g. L'articolo 5, comma 2 è sostituito dal seguente:

"Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o più prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, indicate all'articolo 3, comma 3 per ogni anno di riferimento. I biocarburanti avanzati possono essere immessi in consumo anche con meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del Gse con o senza il ritiro del biocarburante e con preadesione da parte dei soggetti obbligati, secondo le tipologie e relative percentuali minime di cui all'articolo 3, commi 3 e 4."

h. All'articolo 5 è introdotto il seguente comma 4:

"4. Nell'anno 2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di immissione di cui all'articolo 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale è valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e B del decreto 10 ottobre 2014;

ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;

iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto."

i. All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'allegato 2 del presente decreto. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale."

j. All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

"Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal."

k. L'Articolo 6 comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati. I certificati relativi al biocarburante immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno."

l. All'articolo 6, in fondo al comma 5 aggiungere le parole "ed il loro prezzo di scambio".

m. L'articolo 7 comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'obbligo complessivo è calcolato mediante la seguente formula:

Obbligo Cic complessivo = Bio anno di riferimento / 10

dove:

Obbligo Cic complessivo è la somma del numero di certificati non avanzati e avanzati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere i rispettivi obblighi. Tale quantità è calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bio anno di riferimento è il quantitativo minimo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

Gli obblighi "avanzati" sono calcolati secondo le seguenti formule:

Obbligo Cic biometano avanzato = Biobiometano avanzato anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo Cic biometano avanzato è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo al biometano, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Biobiometano avanzato anno di riferimento è il quantitativo minimo di biometano avanzato, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

Obbligo Cic altri biocarburanti avanzati = Bioaltri biocarburanti avanzati anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo Cic altri biocarburanti avanzati è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo agli altri biocarburanti, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bioaltri biocarburanti avanzati anno di riferimento è il quantitativo minimo degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

Ai fini del raggiungimento dell'obbligo complessivo, vale la seguente formula:

Obbligo Cic biocarburanti diversi da avanzati= Obbligo Cic complessivo — Obbligo Cic biometano avanzato — Obbligo Cic altri biocarburanti avanzati

dove:

Obbligo Cic biocarburanti diversi da avanzati è il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere l'obbligo diverso da quello avanzato. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale."

n. L'articolo 7, comma 2 è sostituito dal seguente:

"Ogni anno il Gse, sulla base delle autocertificazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica è comunicato, attraverso il portale informatico di cui al successivo comma 8, agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato biocarburanti con apposita relazione."

o. L'articolo 7, comma 5 è sostituito dal seguente:

"Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo (biocarburanti diversi da quelli avanzati, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1."

p. All'articolo 7, in fondo al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole "Il quantitativo di certificati rinviabili viene determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo di biocarburanti diversi da quelli avanzati. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo diverso da quello avanzato, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire l'obbligo diverso da quello avanzato. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei Cic rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento del corrispondente obbligo, applicando le percentuali riportate nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati;"

q. All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere:

"g) dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il Gse può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato."

r. All'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"Oltre che nell'ambito del portale informatico del Gse di cui al precedente comma 5, i Cic sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Gme), le cui regole di funzionamento, predisposte dal Gme, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (Dgsaie) del Ministero dello sviluppo economico.

s. Nell'allegato 1, per il biogas, sono aggiunti il valore della massa volumica a 15° C pari a 0,000679 kg/dm3 e il valore del potere calorifico inferiore pari a 0.034 MJ/dm3.

t. L'allegato 3 è sostituito dall'allegato 1, parte 2-bis al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le definizioni riportate nel medesimo decreto legislativo come modificato dal decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 e qui riportato al solo fine di rappresentazione sintetica nell'allegato 3. Inoltre, si indica che rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura, indicate alla lettera r) di tale allegato, le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

Favino (Vicia faba minor);

Erba medica (Medicago sativa L.);

Facelia (Phacelia spp.);

Loiessa (Lolium spp.);

Rapa invernale (Brassica rapa L.);

Senape abissina (Brassica carinata L.);

Sorgo (Sorghum spp.);

Tabacco (Nicotiana tabacum L.);

Trifoglio (Trifolium spp);

Triticale (Triticum secalotriticum);

Sulla (Hedysarum coronarium L.);

Veccia (Vicia sativa L.).

Articolo 12

Partecipazione a quanto previsto dall'articolo 6 di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la Ue ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/Ce;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

3. La quantità massima di biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

 

 

Dove:

QTOT anno: è la quantità totale di producibilità di biometano, come indicata all'articolo 1, comma 10;

G imp SMn: è la quantità di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n;

%FERBiomT SMn: è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale nel settore dei trasporti dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

G tot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale nei trasporti in Italia.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Gse verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 6, comma 1.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 6.

Articolo 13

Partecipazione al meccanismo incentivante di cui all'articolo 7 di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la Ue ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/Ce;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

3. La quantità massima di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

Dove:

QTOT anno: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile, stabilita in 100 mila tonnellate;

G imp SMn: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano importata in Italia dallo Stato Membro n;

%FERBiomT SMn: è la percentuale di biocarburante avanzato diverso dal biometano destinato al settore dei trasporti dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

B tot consumata ITA: rappresenta la somma del valore di Xb e di Yg di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Gse verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 7, comma 1.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 7.

Articolo 14

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall'Autorità in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 2 marzo 2018

Allegato 1

Parte A.

Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

Parte B.

Materie ai fini delle maggiorazioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del presente decreto:

materie elencate nella parte A e nella parte B dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

Parte C.

Materie ai fini dell'accesso ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto:

materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

Allegato 2

SEZIONE A
Determinazione del numero dei Cic spettanti al produttore di biometano

 

SEZIONE B
Determinazione della maggiorazione prevista da
articolo 6, commi 11 e 12

Tipologia impianto

L'impianto di produzione del biometano è alimentato:

Gcal/Cic

I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in
consumo nei trasporti:

Determinazione

Durata

nuovo

esclusivamente da biomasse di cui all'articolo 5, comma 5

5

100%

20% del numero Cic spettanti
non comprensivi di maggiorazioni

fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600mila euro 1
e fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro2

da biomasse di cui all'articolo 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30% in peso

5

70%

10

30%

da altre biomasse, ovvero da
biomasse di cui all'articolo 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30 %
in peso

10

100%

riconvertito

esclusivamente da biomasse di cui all'articolo 5, comma 5

5

100%

da biomasse di cui all'articolo 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30% in peso

5

70%

10

30%

da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'articolo 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in
percentuale superiore al 30 % in peso

10

100%

 

Allegato 3

Parte A: materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

l) Bagasse.

m) Vinacce e fecce di vino.

n) Gusci.

o) Pule.

p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).

s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Parte B: Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Allegato 4

Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti diversi da avanzati, del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Anno di verifica degli obblighi

Soglia di sanzionabilità per singolo obbligo

Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo per singolo obbligo

2014

2015

75%

25%

2015

2016

2016

2017

2017

2018

80%

20%

2018

2019

Dal 2019 in poi

Dal 2020 in poi

95%

5%

Prassi correlata

Circolare MinSviluppo economico 17 aprile 2018, n. 10051 Calcolo dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e di biometano - Dm 10 ottobre 2014 e Dm 2 marzo 2018

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598