Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale 1 febbraio 2018

(Gu 8 febbraio 2018 n. 32)

Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Il Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'articolo 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone che "la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

Visto l'articolo 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto l'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Articolo 3

Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo

1. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato "A". L'attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

2. Il formulario di identificazione è compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "B".

3. Durante l'attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

5. Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.

Articolo 4

Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all'articolo 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Articolo 5

Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.

2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

 

Roma, 1° febbraio 2018

Allegato "A"

(articolo 3, comma 1)

Allegato "B"

(articolo 3, comma 2)

Modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e annotazione nei registri di carico e scarico

Per la compilazione dell'allegato "A" si richiamano:

allegato "C" al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione si precisa quanto segue:

il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;

nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un Fir aggiuntivo;

le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di cui al campo [4] nonché quelle relative al campo [8] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa Adr.

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