Energia

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 21 dicembre 2017

Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 21 dicembre 2017

(Comunicato pubblicato in Gu 27 dicembre 2017 n. 300)

Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2017 (di seguito: Legge europea 2017) e, in particolare, i commi 2 e 3, con i quali si dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sono:

a) ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese;

b) definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità per l'energia) provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;

c) definite le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione 2014/C 200/01 applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;

d) definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (Val) di cui ai punti 189-190 della medesima comunicazione 2014/C 200/01.

Visto l'articolo 19, comma 1, della predetta legge europea 2017, il quale prevede che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1º gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti diversi da quelli beneficiari delle agevolazioni tariffarie stabilite dal medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017 con cui è stata adottata la Strategia energetica nazionale (Sen) 2017, con la quale sono individuate le modalità per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia intende assumere a livello europeo in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, e conseguente riduzione delle emissioni, al 2030, proseguendo nella tabella di marcia delle future politiche nazionali e regionali volte a realizzare, in conformità agli indirizzi europei, un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;

Considerato che l'aumento della competitività del Paese è uno dei tre obiettivi della Sen, concernente la riduzione del costo e del gap di prezzo dell'energia, da conseguire mediante un insieme di azioni, in cui si inseriscono le misure introdotte dal presente decreto, che riguardano fra l'altro:

i. il rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica;

ii. la riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica;

iii. il controllo della crescita degli oneri generali di sistema, grazie alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;

iv. gli investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;

v. gli interventi per la riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale, utilizzato anche nel settore termoelettrico;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge n. 83 del 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013 (di seguito: Dm 5 aprile 2013), recante definizione delle imprese a forte consumo di energia in attuazione del predetto articolo 39 del decreto legge n.83 del 2012;

Vista la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida Ce), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato Ue;

Vista la comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

Vista la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017 (nel seguito: Decisione Ce) relativa alla notifica effettuata dalle Autorità italiane del regime di Aiuto per le imprese energivore e al connesso Piano di adeguamento alla nuova disciplina europea, con cui la Commissione ha ritenuto le proposte di riforma della tariffa degli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore, presentate dall'Italia, compatibili con le Linee guida Ce e con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del Trattato Ue;

Considerato che la predetta decisione Ce stabilisce, fra l'altro, che:

i. possono essere riconosciuti sconti a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico;

ii. sono eleggibili le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida Ce o nei settori dell'allegato 5, con un'intensità elettrica calcolata rispetto al Val non inferiore al 20%;

iii. la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al Val è pari o superiore al 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del Val, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del Val;

iv. possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di cui alle Linee guida Ce purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata;

v. il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;

vi. la nuova struttura tariffaria per gli utenti diversi dai domestici proposta dall'Italia, composta da una componente "flat" sui consumi e da una componente trinomia riflessiva degli oneri di rete, ha caratteristiche non discriminatorie e perciò è compatibile con il Trattato Ce non configurando forme indirette di aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, in particolare l'articolo 8 relativo agli obblighi di diagnosi energetica da parte delle imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del citato articolo 39 e l'articolo 11 che assegna all'Autorità' per l'energia il compito di adeguare le componenti della tariffa elettrica per i clienti domestici, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità;

Visto l'articolo 1, comma 3-ter, lettera b) del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, della predetta Legge europea 2017, con il quale, in conformità con la decisione Ce sono stati definiti i criteri di riforma della tariffa degli oneri di sistema elettrico applicati agli utenti diversi da quelli domestici;

Vista la delibera 481/2017/R/EEL del 28 giugno 2017 dell'Autorità per l'energia recante "struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di sistema";

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico all'Autorità per l'energia del 14 dicembre 2017 relativo alla riforma delle tariffe elettriche applicate ai clienti domestici, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014, con cui, tenuto conto delle risoluzioni parlamentari approvate e degli impegni assunti in merito dal Governo, sono state fornite indicazioni per uno slittamento temporale dell'ultima fase della riforma delle tariffe dei clienti domestici, in modo da raccordare la tempistica della stessa riforma alla revisione della disciplina sul bonus sociale ed evitare sovrapposizioni con la revisione delle agevolazioni per le imprese energivore;

Vista la delibera 867/2017/R/EEL del 14 dicembre 2017 con cui l'Autorità per l'energia ha dato prima attuazione al richiamato atto di indirizzo, mantenendo fino al 31 dicembre 2018 le strutture tariffarie attualmente vigenti per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema applicate ai clienti domestici;

Considerato che, nel definire le nuove agevolazioni, si ritiene prioritario:

i. semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese energivore;

ii. assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza;

iii. assicurare contestualità del nuovo sistema agevolativo con la riforma della tariffa degli oneri di sistema per agli utenti diversi dai domestici in vigore dal 1° gennaio 2018, anche al fine di bilanciare il superamento della degressività degli stessi oneri rispetto ai consumi per le imprese connesse in alta tensione;

Considerati i tempi disponibili per l'implementazione della misura di cui al presente decreto, prevista a decorrere dal 1 gennaio 2018, e conseguentemente l'impossibilità tecnica di acquisire in modo completo le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante;

Ritenuto quindi necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione che preveda:

i. di assicurare il riconoscimento delle agevolazioni dal 1° gennaio 2018 alle imprese sulla base dei dati già disponibili nelle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016;

ii. di avviare rapidamente il processo di acquisizione dei dati completi per la verifica del rispetto dei requisiti, ivi inclusi quelli delle nuove imprese energivore, alle quali il beneficio sarà riconosciuto ex post con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto necessario introdurre un meccanismo che consenta l'accesso alla misura agevolativa anche alle imprese costituite da meno di un anno, o di recente costituzione, prevedendo una verifica ex post del possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni e del rispetto della contribuzione minima applicabile;

Visto che le richiamate disposizioni della Legge europea 2017 prevedono che il presente decreto sia adottato sentita l'Autorità per l'energia, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale può comunque essere adottato;

Acquisito il parere favorevole sullo schema di decreto dell'Autorità per l'energia n. 806/2017/I/EEL reso in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge europea 2017;

Acquisiti i pareri favorevoli, con osservazioni, sullo schema di decreto della 10° Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del 20 dicembre 2017, e della X Commissione permanente della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella stessa data;

Considerato che con i predetti pareri si invita il Governo a valutare:

a) l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettera a) e b) dello schema di decreto, mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi dei valori indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto;

b) l'opportunità di rafforzare le misure per la verifica del corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di diagnosi energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014 e ad adottare al più presto parametri di consumo efficiente dell'energia a livello settoriale che orientino le imprese a realizzare gli interventi contenuti nella diagnosi e che riducano l'impatto redistributivo;

c) la possibilità di condizionare la quota delle agevolazioni all'assunzione di impegni da parte delle imprese energivore a promuovere e a realizzare programmi di investimento in tecnologie e/o impianti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili;

d) l'utilità delle disposizioni di cui all'articolo 9 dello schema di decreto nella formulazione trasmessa alle Commissioni, tenuto conto degli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare circa il rinvio della fase di completamento della riforma tariffaria per gli utenti domestici e la riforma del bonus elettrico;

e) l'opportunità di indicare una scadenza al calcolo sui consumi efficienti da parte di Enea, ai sensi dell'articolo 8, orientativamente entro il primo anno di attuazione del provvedimento;

Ritenuto che il rafforzamento della spinta verso l'efficienza energetica dei processi di produzione di cui alle osservazioni sub b), c) ed e) sia del tutto coerente con gli obiettivi di riduzione della spesa energetica della Sen, contribuisca ai target nazionali di efficienza energetica e riduzione delle emissioni al 2030 e sia in grado al contempo di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni oggetto del presente decreto, dando attuazione all'osservazione di cui alla lettera a);

Ritenuto opportuno, in accoglimento delle citate osservazioni, introdurre una specifica attività di monitoraggio a cura dell'Enea sul corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di realizzazione delle diagnosi energetiche previste dal Dlgs 102/2014 e prevedere il termine del 31 luglio 2018 per l'elaborazione da parte della stessa Enea di parametri di consumo efficiente, disponendo altresì che i predetti parametri, una volta approvati dal Ministero, siano utilizzati per la determinazione delle agevolazioni dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Ritenuto che la nuova struttura tariffaria – fortemente premiante per l'autoconsumo e in vigore dal 1° gennaio 2018 – e la necessità per le imprese di rientrare nei predetti parametri di consumo efficiente compongono un quadro di regole che attiverà necessariamente investimenti anche in impianti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili, richiamati all'osservazione di cui alla lettera c);

Ritenuto opportuno indicare all'Autorità modalità di raccolta tariffaria flessibili e graduali, tali da gestire nel tempo gli incrementi e ridurre gli impatti della riforma;

Ritenuto che l'adozione in tempi brevi dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica e la spinta verso un maggior autoconsumo consentano di perseguire l'obiettivo di riduzione di impatto, stimolando al contempo le imprese all'attivazione di nuovi investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica e della qualità ambientale dei processi industriali;

Ritenuto di accogliere parimenti le osservazioni di cui alla precedente lettera d) alla luce del richiamato atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico nei confronti dell'Autorità per l'energia e degli impegni assunti dal Governo in materia di differimento dell'ultima fase della riforma tariffaria per il settore domestico e di riforma del bonus elettrico

Decreta

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 delle Linee guida Ce;

b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall'Italia e approvato dalla decisione Ce n. 3406 del 23/05/2017;

c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;

d) le modalità con cui l'Autorità per l'energia provvede all'attuazione della misura.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida Ce, integrate dalle seguenti definizioni:

a) tariffa A3*: è la parte della tariffa A3 degli oneri generali, di cui al paragrafo (37) della decisione Ce, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata "Asos" di cui al punto 1, lettera i) della delibera 481/2017/R/EEL, al lordo degli sconti di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 91/2014 per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento;

b) componente ARIM: è la componente tariffaria degli oneri generali di cui al punto 1, lettera ii) della deliberazione 481/2017/R/EEL;

c) anno di competenza: l'anno di competenza "N" è l'anno nel quale vengono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 4;

d) periodo di riferimento: per ciascun anno di competenza "N", a decorrere dal 2018, è il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione;

e) Val: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall'Autorità per l'energia.

Titolo I

Imprese a forte consumo di energia e agevolazioni post-riforma tariffaria

Articolo 3

Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida Ce;

b) operano nei settori dell'allegato 5 alla Linee guida Ce e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su Val), non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

2. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Articolo 4

Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema

1. I livelli di contribuzione alla tariffa A3*, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stabiliti come segue:

a) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su Val maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3* è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità elettrica su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b):

 

tabella 1

Classe di intensità elettrica
rispetto al Val
Livello di contribuzione
rispetto alla tariffa A3*
20% ≤ iVAL < 30% 2,5% Val
30% ≤ iVAL < 40% 1,5% Val
40% ≤ iVAL < 50% 1% Val
iVAL ≥ 50% 0,5% Val

 

b) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) caratterizzate da un indice di intensità elettrica su Val inferiore al 20%, e per le imprese di cui alla lettera c), il livello di contribuzione alla tariffa A3* è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità elettrica su fatturato, calcolata come previsto all'articolo 5, comma 2.

 

Tabella 2

Classe di intensità elettrica
rispetto al fatturato
Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
ifat < 2% 100%
2% ≤ ifat ≤ 10% 55%
10% < ifat ≤ 15% 40%
ifat > 15% 25%

 

2. La componente ARIM è applicata a livello di contribuzione piena.

Articolo 5

Modalità di calcolo dell'intensità elettrica

1. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al Val dell'impresa si applica l'allegato 4 alla Linee guida Ce, tenuto conto che:

a) il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità per l'energia, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;

b) nel caso in cui il Val e l'intensità elettrica su Val risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) il consumo è calcolato utilizzando i parametri di riferimento di cui all'articolo 8. Fino all'elaborazione di suddetti parametri, il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento;

d) nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di Val stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la Csea effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito di questa valutazione, sono effettuati compensazioni o recuperi, se del caso. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento. Per i dati di consumo di energia elettrica dell'impresa, il suddetto criterio è applicato tenendo conto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica su fatturato dell'impresa:

a) il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento;

b) il prezzo dell'energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e c);

c) per le imprese costituite da meno di quattro anni la determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in analogia a quanto previsto al comma 1, lettera d).

Articolo 6

Verifica del rispetto dei requisiti e applicazione del livello di contribuzione spettante

1. La Csea, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, le imprese presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. A decorrere dall'anno di competenza 2018, ai soggetti beneficiari inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono applicate aliquote degli oneri di sistema tali da assicurare, nel corso dell'anno, i livelli di contribuzione di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità per l'energia, con propri provvedimenti, stabilisce:

a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine, l'Autorità per l'energia può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza;

b) le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare;

c) il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e le modalità di calcolo del Val, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d).

Titolo II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, l'Autorità per l'energia individua meccanismi transitori per il riconoscimento delle agevolazioni in acconto alle imprese energivore per le quali può essere accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché, ove disponibili, dei dati relativi agli elenchi energivori di competenza degli anni 2014 e 2015. L'Autorità provvede alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta elettrica, anche riconducibili ad effetti congiunturali.

2. L'Autorità per l'energia definisce:

a) le modalità e le tempistiche secondo cui la Csea provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2018;

b) le modalità secondo cui, fatti salvi i controlli di cui all'articolo 6, comma 4, entro il 31 luglio 2018 sono effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1° gennaio 2018;

c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 8

Parametri di riferimento per il calcolo del consumo

1. Per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese vengono elaborati parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Enea provvede annualmente a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sull'attuazione da parte delle imprese energivore degli obblighi di realizzazione delle diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Dlgs 102/2014.

3. Anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui al comma 2, l'Enea elabora e aggiorna con frequenza biennale, indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per la successiva approvazione.

4. In prima applicazione, i parametri di cui al comma 3 sono trasmessi entro il 31 Luglio 2018 al Ministero dello sviluppo economico e sono utilizzati per la determinazione delle agevolazioni di cui al presente decreto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Articolo 9

Disposizioni per la trasparenza e il monitoraggio

1. La Csea provvede a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, delle imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente decreto e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia una relazione sullo stato di attuazione della misura.

2. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la Csea provvede agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

2. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la Csea provvede agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. La disciplina di cui al Dm 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto è altresì pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

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