Aria

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 novembre 2017, n. 186

(Gu 18 dicembre 2017 n. 294)

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro della salute

e

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che stabilisce valori limite atmosferici da non superare per alcuni inquinanti tra cui il materiale particolato PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante "Regolamento recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2016, n. 51, recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede l'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10 marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'11 marzo 2015;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 26 settembre 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;

Vista la notifica di cui alla direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.

3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme Uni En associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:

a) camini chiusi, inserti a legna: Uni En 13229 — inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido — requisiti e metodi di prova;

b) caminetti aperti: Uni En 13229 — inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido — requisiti e metodi di prova;

c) stufe a legna: Uni En 13240 — stufe a combustibile solido — requisiti e metodi di prova;

d) stufe ad accumulo: Uni En 15250 — apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi — requisiti e metodi di prova;

e) cucine a legna: Uni En 12815 — termocucine a combustibile solido — requisiti e metodi di prova;

f) caldaie fino a 500 kW: Uni En 303-5 — caldaie per riscaldamento — parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW — terminologia, requisiti, prove e marcatura;

g) stufe, inserti e cucine a pellet — termostufe: Uni En 14785 — apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno — requisiti e metodi di prova.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/Cee;

c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità;

d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.

Articolo 3

Procedura di certificazione

1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto

dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualità di appartenenza.

4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).

Articolo 4

Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore

1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

a) la classe di appartenenza;

b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;

c) le corrette modalità di gestione del generatore;

d) il regime di funzionamento ottimale;

e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato.

3. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2017

Allegato 1 (articolo 3)

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

1. I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.

 

Tabella 1. Classificazione dei generatori di calore

 

Classe 5 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3) CO
(mg/Nm3)
ŋ (%)
Caminetti aperti 25 35 100 650 85
Camini chiusi, inserti a legna 25 35 100 650 85
Stufe a legna 25 35 100 650 85
Cucine a legna 25 35 100 650 85
Stufe ad accumulo 25 35 100

650

85
Stufe, inserti e cucine a pellet
- Termostufe
15 10 100 250 88
Caldaie 15 5 150 30 88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) 10 5 120 25 92
Classe 4 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3) CO
(mg/Nm3)
ŋ
(%)
Caminetti aperti 30 70 160

1250

77
Camini chiusi, inserti a legna 30 70 160 1250 77
Stufe a legna 30 70 160 1250 77
Cucine a legna 30 70 160 1250 77
Stufe ad accumulo 30 70 160 1000 77
Stufe, inserti e cucine a pellet
- Termostufe
20 35 160 250 87
Caldaie 20 10 150 200 87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) 15 10 130 100 91
Classe 3 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3) CO
(mg/Nm3)
ŋ
(%)
Caminetti aperti 40 100 200 1500 75
Camini chiusi, inserti a legna 40 100 200 1500 75
Stufe a legna 40 100 200 1500 75
Cucine a legna 40 100 200 1500 75
Stufe ad accumulo 40 100 200 1250 75
Stufe, inserti e cucine a pellet
- Termosfuse
30 50 200

364

85
Caldaie 30 15 150

364

85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) 20 15 145

250

90
Classe 2 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3) CO
(mg/Nm3)
ŋ
(%)
Caminetti aperti 75 150 200 2000 75
Camini chiusi, inserti a legna 75 150 200 2000 75
Stufe a legna 75 150 200 2000 75
Cucine a legna 75 150 200 2000 75
Stufe ad accumolo 75 150 200 2000 75
Stufe, inserti e cucine a pellet
- Termostufe
50 80 200 500 85
Caldaie 60 30 200 500 80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) 40 20 200 300 90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, ŋ = rendimento

 

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.

3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

Allegato 2 (articolo 3)

Metodi di prova

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e successive modificazioni:

 

Tabella 2. Metodi di prova di riferimento

Tipo di generatore PP COT NOx CO ŋ
Stufe, caminetti, Cucine Uni Cen/Ts 15883 Specifiche norme tecniche (Uni En) di generatore Specifiche norme tecniche (Uni En) di generatore
Stufe, caminetti, Cucine (alimentazione a pellet) Uni Cen/Ts 15883 Specifiche norme tecniche (Uni En) di generatore Specifiche norme tecniche (Uni En) di generatore
Caldaie Uni En 303-5 Uni En 303-5
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) Uni En 303-5 Uni En 303-5

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