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Decisione Commissione Ue 2017/2286/Ue

Riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit Emas

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 6 dicembre 2017, n. 2017/2286/Ue

(Guue 12 dicembre 2017 n. L 328)

Decisione sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (Emas), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce1 , in particolare l'articolo 45,

sentito il comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (Ce) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema Emas è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.

(2) Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a Emas dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Andrebbero presi in considerazione collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale al fine di facilitare l'attuazione di Emas senza duplicare le prassi e le procedure esistenti.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema Emas ed evitare la duplicazione delle prassi e procedure esistenti basate su altri sistemi di gestione ambientale certificati con procedure adeguate, le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciute dalla Commissione come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema Emas sono considerate equivalenti ai requisiti in questione.

(4) Tale riconoscimento dovrebbe basarsi sull'analisi dei requisiti e delle procedure degli altri sistemi di gestione ambientale e sulla loro capacità di raggiungere gli stessi obiettivi cui mirano i corrispondenti requisiti del regolamento (Ce) n. 1221/2009.

(5) La Norvegia, il 26 gennaio 2016, ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse. Alla richiesta sono state fatte seguire informazioni supplementari per fornire alla Commissione le prove necessarie per valutare l'equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale ai requisiti di Emas,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità norvegesi, la Commissione riconosce le parti del sistema Eco-Lighthouse indicate nell'allegato della presente decisione come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (Ce) n. 1221/2009.

Articolo 2

Le eventuali modifiche dei requisiti del sistema Eco-Lighthouse che incidano sul presente riconoscimento sono notificate alla Commissione almeno una volta all'anno. In caso di modifica di tali requisiti o dei requisiti del regolamento (Ce) n. 1221/2009, la Commissione può decidere di ritirare o modificare la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

 

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 860 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1.

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