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Documentazione Complementare

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Parere Consiglio di Stato 6 dicembre 2017, n. 2554

Parere sullo schema di Dm ambiente recante i contenuti minimi e i formati dei verbali di contestazione e notificazione dei procedimenti di violazione in materia di valutazione di impatto ambientale

Consiglio di Stato

Parere 6 dicembre 2017, n. 2554

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante la "Definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104

Repubblica italiana

 

Consiglio di Stato

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2017

 

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante la "Definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104".

 

La Sezione

vista la nota del 15 novembre 2017, n. 26959, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere (omissis).

 

Premesso e considerato.

1. La base normativa dello schema di decreto in argomento è costituita dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/Ue, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/Ue, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto".

Tale disposizione è dunque finalizzata alle azioni di accertamento relative alle previsioni dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 104 del 2017, che ha definito un "sistema sanzionatorio" per i "provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a Via o senza la Via, ove prescritte" o "Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a Via, al procedimento di Via, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis".

L'obiettivo dell'intervento normativo consiste — come chiarito nell'analisi di impatto della regolamentazione — nell'agevolare l'azione di accertamento delle richiamate violazioni attraverso l'utilizzo di contenuti minimi e formati standardizzati e nel limitare, conseguentemente, la discrezionalità nell'operato dell'autorità preposta ad accertare inadempimenti o violazioni della specifica normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale, garantendone l'uniformità attraverso la previsione di contenuti minimi per i verbali prima ricordati ed imponendo l'applicazione di specifici formati per la redazione degli stessi.

I principali destinatari dell'intervento regolatorio sono i soggetti preposti ai controlli al fine dell'accertamento delle violazioni che, in genere, sono dipendenti del sistema costituito da Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale e Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché le autorità competenti ad irrogare la sanzione amministrativa e, da ultimo, i destinatari delle sanzioni.

2. La richiesta di parere è corredata dall'articolato, dalla relazione illustrativa, dall'analisi di impatto della regolamentazione, dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnico-finanziaria.

Quanto al procedimento seguito per la redazione dello schema di regolamento, la Sezione non può che prendere atto che il Ministero — come rappresentato nella relazione Air — non ha ritenuto necessario procedere a consultazioni, poiché lo schema di decreto in esame è stato elaborato sulla base dei contenuti del decreto ministeriale n. 228 del 17 ottobre 2016 recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle procedure di autorizzazione integrata ambientale. Sul punto, invero, la Sezione si è espressa con due pareri (parere interlocutorio del 7 aprile 2016 e parere definitivo del 21 luglio 2016), a cui si fa rinvio anche per gli aspetti tecnico-formali, resi sullo schema poi trasfuso nel richiamato decreto ministeriale 17 ottobre 2016, n. 228, il cui contenuto è sostanzialmente ripreso dallo schema di regolamento in esame.

3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della invarianza finanziaria dello schema di regolamento e precisa che lo stesso non introduce attività onerose aggiuntive per la pubblica amministrazione in generale e per le amministrazioni interessate.

4. Lo schema di regolamento si compone di un articolo unico e di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

4.1. In particolare, l'allegato 1 reca i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti per le violazioni amministrative di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Esso indica nella specie i seguenti contenuti minimi:

— identificazione del verbale;

— identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido;

— indicazione dei casi di trasgressione previsti dalla normativa vigente;

— descrizione dettagliata della violazione;

— indicazione delle specifiche norme violate;

— indicazione delle singole attività di accertamento ambientale;

— indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione;

— indicazione delle modalità della notificazione al trasgressore e/o all'obbligato in solido;

— indicazione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

— indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione pecuniaria e delle modalità di pagamento;

— indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di scritti difensivi;

— indicazione delle spese del procedimento in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione;

— indicazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore cui la violazione viene contestata;

— "avvertenze" sulla redazione, le copie e l'invio del verbale;

— indicazione della autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui il trasgressore deve fare riferimento per il seguito del procedimento;

— indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;

— indicazione dei verbalizzanti;

— l'indicazione dei dati della (eventuale) relazione di notifica effettuata a mezzo postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

4.2. L'allegato 2 reca invece lo schema-format del verbale di accertamento e contestazione, recante le relative "Avvertenze" poste a tergo.

In tale ambito si ritiene opportuno l'inserimento dell'indicazione di termini e modalità di impugnazione dell'eventuale atto finale ingiuntivo (la tutela non può ritenersi limitata – come è ovvio – agli apporti endoprocedimentali tramite eventuali scritti difensivi).

Inoltre, deve indicarsi che il trattamento dei dati personali raccolti nel verbale e riconducibili alle fattispecie previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", avviene nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

La Sezione, conclusivamente, salvo quanto sopra segnalato, ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema in oggetto.

Si raccomanda, infine, all'Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dello schema, una ulteriore verifica complessiva del testo stesso per l'eliminazione di refusi (ad esempio: nell'articolo 1, comma 1, dopo "n. 152" aggiungere ","; nell'allegato 2 là dove si fa riferimento agli eventuali atti tecnici compiuti questi devono essere "allegati" — e non "allegato" — al verbale e là dove si fa riferimento alle "Modalità di versamento" la parola "casuale" va sostituita con "causale").

 

PQM

 

nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

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