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Documentazione Complementare

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Parere Consiglio di Stato 6 dicembre 2017

Parere sullo schema di DmAmbiente relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata tra le biomasse combustibili ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006

Consiglio di Stato

Parere 6 dicembre 2016, n. 2555

Schema di decreto adottato dal Ministero dell'ambiente relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Repubblica italiana

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti normativi

 

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2017

 

La Sezione

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.27122 del 16/11/2017 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

 

Premesso

Con lo schema di regolamento in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quindi, in base ad espresso rinvio, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 5, del medesimo Codice delle norme in materia ambientale, l'Amministrazione richiedente intende procedere all'inserimento di una nuova voce nell'ambito dell'elenco delle biomasse atte alla combustione, di cui all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del predetto decreto legislativo. In particolare, si intende inserire, con un unico articolo, nell'elenco di cui all'Allegato X, la farina di vinaccioli disoleata.

Sul testo è stato acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute.

È stato altresì acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella riunione del 25 maggio 2017.

Nella relazione illustrativa, trasmessa a corredo della richiesta di parere, si dà atto che "l'istruttoria tecnica volta all'elaborazione del presente schema di decreto ha avuto inizio a seguito della ricezione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una serie di apposite richieste di approfondimento, formulate dall'associazione di categoria Assitol (Associazione italiana dell'industria olearia) e da amministrazioni, in cui si evidenziava l'opportunità di valutare l'uso della farina di vinaccioli disoleata come prodotto combustibile".

Tuttavia non sono state trasmesse né la richiesta inoltrata dall'Assitol né lo studio dell'Università di Udine; la richiesta di parere non è altresì corredata dalla documentazione inerente all'attività di valutazione compiuta in sede di istruttoria tecnica.

 

Considerato

Come accennato in premessa l'integrazione e l'aggiornamento del predetto allegato X deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 298 che, a sua volta, rinvia all'articolo 281, comma 5 e 6, Dlgs 152/2006. L'articolo 3, comma 26, lettera b), Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 ha aggiunto il comma 2-ter al predetto articolo 298: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (1435), di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali è istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, né rimborsi spese".

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto si dà atto che la commissione è stata istituita solo nel giugno del 2016 e che, dunque, trattandosi di procedimento iniziato in precedenza, il Ministero ha ritenuto di poter agire ugualmente ("L'assenza della commissione interministeriale, nel corso del periodo in cui è stato prodotto il presente schema di decreto, non precludeva, come è logico, ai Ministeri, titolari per legge dcl potere di aggiornare l'allegato X, la possibilità di procedere sulla base di una istruttoria condotta con le procedure e gli strumenti al momento disponibili. Infatti, la commissione di cui all'articolo 298, comma 2ter, rappresenta soltanto uno strumento utile a raccogliere e valutare le proposte di modifica delle amministrazioni statali e regionali e ad organizzare e velocizzare l'istruttoria, senza incidere sulla titolarità dell'istruttoria stessa (titolarità che ricade nelle competenze istituzionali dei Ministeri concertanti, i quali possono in qualsiasi momento valutare tutte le proposte di modifica dell'allegato X, anche prodotte da soggetti privati o da autorità diverse da quelle che potrebbero adire la commissione)").

Tutto ciò posto, ai fini del rilascio del parere definitivo, la Sezione ritiene che debba prioritariamente essere chiarito quando ha avuto inizio il procedimento anche allo scopo di comprendere quale disciplina sia in concreto applicabile; va altresì accertato se il Ministero delle Politiche agricole e forestali – rappresentato in seno alla commissione di cui all'articolo 298, comma 2-ter – sia stato sentito o meno.

Inoltre deve essere acquisita una dettagliata e documentata relazione integrativa, corredata dai relativi allegati, predisposta a cura dell'Amministrazione di riferimento, sentiti se del caso gli organi tecnici competenti facenti capo anche alle altre Amministrazioni, che dia conto nello specifico:

— delle richieste degli operatori del settore e del lavoro di coordinamento tecnico curato in proposito insieme a Regioni ed Enti locali;

— delle valutazioni di ragionevolezza che la stessa Amministrazione ha effettuato in sede tecnica;

— di come sono stati affrontati i profili di compatibilità ambientale e di quale tipologia di controlli si prevede di effettuare al fine di evitare che la combustione anche di questa tipologia di sottoprodotti non si riverberi negativamente sull'ambiente.

 

PQM

 

sospende l'emissione del parere in attesa dell'espletamento degli incombenti istruttori sopra indicati.

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