Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Decisione Commissione Ue 2017/1984/Ue

Gas fluorurati ad effetto serra - Regolamento 517/2014/Ue - Determinazione dei valori di riferimento 2018/2020 per i produttori e gli importatori che hanno legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015

N.d.R: il titolo del presente regolamento è stato così rettificato tramite avviso pubblicato sulla Guue 23 aprile 2019 n. L 108. Il titolo originale recitava: "Decisione recante determinazione, in applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (Ce) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 24 ottobre 2017, n. 2017/1984/Ue

(Guue 4 novembre 2017 n. L 287)

Decisione recante determinazione, in applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di detto regolamento

[notificata con il numero C(2017) 7080]

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.

(2) La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi, ossia i valori di riferimento, per ciascun importatore e produttore che abbia legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per il pertinente periodo di riferimento.

(3) La decisione di esecuzione 2014/774/Ue della Commissione scade il 31 dicembre 2017.

(4) I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2020.

(5) I valori di riferimento dovrebbero essere calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1° gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.

(6) La media annuale delle quantità immesse legalmente in commercio dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 1191/2014, aggiungendo eventuali autorizzazioni date a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014 dall'importatore o dal produttore nell'anno civile in questione.

(7) Per il calcolo dei valori di riferimento per i nuovi operatori di mercato, si dovrebbe prendere in considerazione solo il periodo che inizia con l'anno per il quale la quota è stata attribuita per la prima volta.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Determinazione dei valori di riferimento

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

Articolo 3

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Destinatari

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 156 KB


Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2017

Allegato1

Valori di riferimento 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore e importatore per il quale sono disponibili dati sull'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a partire dal 1° gennaio 2015.

Note redazionali

1.

Per la modifica dei valori di riferimento per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito si veda la decisione 2018/2023/Ue.

 

 

Note ufficiali

1.

Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598