Regolamento Commissione Ue 2017/2010/Ue
Modifiche al regolamento 1099/2008/Ce sulle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili
Ultima versione disponibile al 27/09/2024
Commissione europea
Regolamento 9 novembre 2017, n. 2017/2010/Ue
(Guue 10 novembre 2017 n. L 292)
Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
(2) Il settore delle statistiche dell'energia è caratterizzato da grande dinamicità in conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di basare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare il campo di osservazione statistico a esigenze sempre crescenti e mutevoli.
(3) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica del campo di osservazione statistico. Considerato il fatto che sono stati apportati miglioramenti e modifiche alle statistiche annuali e mensili, tali miglioramenti e modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento (Ce) n. 1099/2008.
(4) Il presente regolamento modifica tra l'altro i codici di numerazione delle voci elencate negli allegati del regolamento (Ce) n. 1099/2008. Ai fini della decisione di esecuzione (Ue) 2015/1504 della Commissione2 è importante precisare che non è stata modificata la sostanza delle voci per le quali sono state concesse deroghe, ma soltanto i relativi codici di numerazione. I riferimenti ai codici elencati nella decisione di esecuzione (Ue) 2015/1504 della Commissione sono pertanto da intendersi come riferimenti alle corrispondenti voci del presente regolamento.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1099/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (Ce) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017
Allegato
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Note ufficiali
Gu L 304 del 14 novembre 2008, pag. 1.
Decisione di esecuzione (Ue) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia (Gu L 235 del 9 settembre 2015, pag. 24).