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Dm sviluppo economico 8 novembre 2017

Bando recante cofinanziamento di programma regionali a sostegno delle diagnosi energetiche delle Pmi e dell'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle Iso 50001 - Articolo 8, comma 9, Dlgs 102/2014

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 8 novembre 2017

(Pubblicato sul sito del Ministero il 8 novembre 2017)

Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (Pmi) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme Iso 50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Premesso che

a) l'articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce (di seguito, direttiva 2012/27/Ue), prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le Pmi a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le Pmi al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;

b) l'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (di seguito, Dlgs 102/2014) dispone che entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle Pmi o l'adozione nelle Pmi di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione Iso 50001;

c) per cofinanziamento si intende un conferimento di risorse, da destinarsi alla realizzazione dei programmi regionali, di pari entità da parte dello Stato e della Regione partecipante;

d) l'articolo 8, comma 10 del Dlgs 102/2014, dispone che all'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;

e) i fondi di cui al precedente punto d) relativi all'anno 2016 sono stati allocati su un apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico.

Tutto ciò premesso,

il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

adotta il presente Avviso

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato al cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e Province autonome per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001 da parte delle Pmi che non ricadono negli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3 del Dlgs 102/2014 sulle proprie sedi o siti aziendali localizzati sul territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma partecipante.

2. Il presente Avviso definisce le modalità di presentazione, da parte delle Regioni e Province autonome, dei programmi di cui al comma 1, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Dlgs 102/2014.

Articolo 3

Caratteristiche dei programmi di sostegno delle diagnosi energetiche nelle Pmi

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 1, rispettano i seguenti criteri:

a) i finanziamenti sono concessi dalle Regioni e Province autonome alle Pmi operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c), nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma Iso 50001;

b) possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le Pmi che sono in possesso dei seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;

ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

c) sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di Iva, sostenute dalle Pmi per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'allegato 2 al Dlgs 102/2014 o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma Iso 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche Uni Cei 16247-1-2-3-4.

Ciascuna Pmi può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma Iso 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione/Provincia autonoma.

d) il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma Iso 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

e) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviano alla rispettiva Regione o Provincia autonoma il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o la comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica; sono ammissibili altresì gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia adeguatamente documentato il risparmio energetico conseguito;

f) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme Iso 50001, inviano alla rispettiva Regione o Provincia autonoma la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme Iso 50001;

g) le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5, del Dlgs 102/2014, sono tenute a compilare, e a trasmettere alla Regione o Provincia autonoma partecipante, unitamente alla diagnosi energetica, per l'erogazione del contributo, apposito modulo predisposto dall'Enea in collaborazione con le Regioni;

h) sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle Pmi sull'importanza di effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma, ferma restando la quota di cofinanziamento regionale e comunque entro gli importi massimi fissati per ciascuna Regione o Provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del presente avviso.

Articolo 4

Risorse disponibili e loro ripartizione

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del Dlgs 102/2014, al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con uno stanziamento di 15 milioni a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi, relativi all'anno 2016, delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali. Le risorse allocate per l'anno 2016 ai sensi del comma 1, diminuite dell'importo indicato all'articolo 6, comma 3, sono assegnate secondo il seguente riparto in maniera proporzionale al numero di Pmi presenti a livello regionale:

 

Lombardia 18%
Lazio 9%
Veneto 9%
Campania 8%
Emilia Romagna 8%
Piemonte 8%
Toscana 7%
Puglia 6%
Sicilia 6%
Liguria 3%
Marche 3%
Abruzzo 2%
Calabria 2%
Friuli V.G. 2%
Sardegna 2%
Trentino - Alto Adige 2%
Umbria 2%
Basilicata 1%
Molise 1%
Valle d’Aosta 1%

 

2. Le risorse assegnate alla Regione Trentino-Alto Adige sono ugualmente ripartite tra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il cofinanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del Dlgs 102/2014, costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento previsto dal presente avviso.

Articolo 5

Modalità di presentazione dei programmi e di erogazione del finanziamento

1. Le Regioni e le Province autonome, entro il 30 novembre 2017, presentano al Ministero dello sviluppo economico i programmi di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1. I programmi di sostegno possono essere stati avviati anche prima della data di pubblicazione del presente Avviso, purché in corso di realizzazione e conformi alle disposizioni dell'Avviso medesimo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di Enea, entro il 15 dicembre 2017 valuta i programmi di cui al comma 1 in base ai criteri di cui al presente Avviso e comunica il risultato della valutazione alla amministrazione presentatrice. Laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all'attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La convenzione di cui al comma 2 prevede almeno i seguenti contenuti:

a) data di avvio e durata del programma;

b) data ultima utile, per la Regione o la Provincia autonoma che attua il programma in questione, per la presentazione della richiesta, al Ministero dello sviluppo economico, di erogazione del cofinanziamento;

c) informazioni relative alle diagnosi e alle certificazioni ammesse a finanziamento, raccolte con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, che la Regione o la Provincia autonoma deve fornire al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della richiesta di cui alla lettera b), tra le quali rientrano almeno: l'elenco delle imprese beneficiarie e, per ciascuna impresa, il costo sostenuto per la realizzazione delle stesse diagnosi e certificazioni, gli interventi di efficientamento realizzati e quelli realizzabili con i tempi di ritorno dei relativi investimenti, la stima dei risparmi energetici conseguibili; le stesse informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

d) le modalità e i tempi per l'erogazione del cofinanziamento concesso dal Ministero dello sviluppo economico, previa valutazione delle informazioni fornite nella richiesta di cui alla lettera b) e dello stato avanzamento dei lavori.

4. Decorsi 12 mesi dall'invio della comunicazione degli esiti della valutazione di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che non hanno proceduto alla stipula della convenzione di cui al citato comma, decadono dai benefici di cui al presente Avviso.

5. L'ammontare del cofinanziamento dei programmi di sostegno concesso dal Ministero dello sviluppo economico rispetta i seguenti criteri:

a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura massima del 35% delle spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), fino ad un massimo di € 8.000, al netto di Iva, per ciascun sito sottoposto a diagnosi;

b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma Iso 50001 ammesse sono finanziate nella misura massima del 35% delle spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), fino ad un massimo di € 16.000, al netto di Iva.

Articolo 6

Monitoraggio e disposizioni finali

1. L'Enea, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5 del Dlgs 102/2014, predispone, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, un sistema informativo per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

2. L'Enea mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni utili alla predisposizione dei programmi.

3. All'attuazione delle attività effettuate da Enea e previste dal presente Avviso si provvede nel limite massimo di 75.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1 e previo riconoscimento dei costi sostenuti non coperti da altri finanziamenti a carico dello Stato.

4. Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e dello stesso è data notizia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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